Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/02/2024, n. 160
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente
TRA
RA IO, C.F. [...], nato ad [...] il [...], ivi residente alla via Contrada Campania snc, rappresentato e difeso, giusta procura in atti di causa, dall'avv. Francesco Palladino, elettivamente domiciliato in GR alla via A. De Gasperi n. 65;
parte attrice
E
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI, C.F.
93007990653, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011, elettivamente domiciliato in Vallo della
Lucania, via Montesani snc;
parte convenuta
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI
PORTO – UFFICIO MARITTIMO CIRCONDARIALE DI AGROPOLI – in persona del legale rappresentante p.t., parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice, il sig. RA IO, come da nota del 15.03.2023
“aderendo all'invito alla trattazione scritta, riportandosi a tutti i propri atti e difese, impugnando quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.” La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con provvedimento reso in data 27.06.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e riassunto nei termini di legge, il sig.
RA IO proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.
36/2012 emessa dall'Ente Parco Nazionale del LE e Vallo di Diano sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione n. 75/2011 redatto in data 21.08.2011 dalla Guardia Costiera di GR, notificata il 18.05.2012, con cui lo stesso veniva condannato al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 506,60 per la violazione del decreto n. 220/2009 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di Santa Maria di
Castellabate – art. 19, comma 5 L. 394/1991 - perché navigava a motore nella zona
A di riserva integrale dell' Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate;
il procedimento veniva incardinato presso l'intestato Tribunale a seguito di riassunzione davanti al giudice competente in quanto originariamente l'odierno ricorrente erroneamente aveva adito il giudice di Pace di GR (cfr. fascicolo acquisito agli atti di causa).
Parte istante deduceva in particolare i seguenti motivi di impugnazione: 1) la sussistenza di un proprio stato di necessità al momento dell'accertamento, avendo egli dichiarato agli agenti verbalizzanti che a causa della presenza dei figli a bordo, di cui il più piccolo di appena 9 mesi ed il maggiore con seri problemi di salute, era stato costretto a rientrare il più velocemente possibile nel porto per esigenze dei figli;
2) mancata notifica del verbale di accertamento, essendogli stata notificata
l'ordinanza di ingiunzione di cui alla presente opposizione;
3) mancata indicazione del responsabile del procedimento, nello specifico nell'ordinanza di ingiunzione si leggeva solo la sottoscrizione del Direttore dell'Ente Parco ma senza indicazione alcuna sulla sua eventuale funzione anche di responsabile del procedimento, con violazione dell'art. 4 L. 241/1990;
4) mancata indicazione della norma violata, infatti sia nel verbale di accertamento che nell'ordinanza di ingiunzione non si richiamava la norma violata, ma solo genericamente la violazione del Regolamento di cui al decreto n. 220/2009;
5) violazione dell'art 17 L.698/1981 laddove si prevede che, ove non vi sia stato pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione, l'organo cui appartiene l'accertatore deve trasmette un rapporto sufficientemente dettagliato all' Autorità competente ad emettere la sanzione;
nel caso di specie questo termine era stato superato posto che per una violazione avvenuta il 21.08.2011 il rapporto veniva trasmesso all'Ente
Parco solo il 20.01.2012;
6) il rapporto trasmesso, oltre che intempestivo, era anche nullo in quanto mancante di elementi essenziali dell'atto quali l'indicazione dell'ufficio mittente, il luogo e la data di redazione nonché il numero di protocollo di registro generale;
7) infine, la violazione era stata commessa anche per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente in quanto nel tratto di mare in questione non vi era segnaletica o indicazione di alcun tipo dell'area marina protetta. Tanto premesso, il sig. RA IO chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione essendo sussistenti sia il fumus sia il periculum, e, per tutte le suesposte motivazioni chiedeva di dichiarare la nullità, “illegittimità, erroneità, manifesta infondatezza del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'attore e per l'effetto disporre la cancellazione dell'ordinanza di ingiunzione”;
in subordine applicare il minimo edittale della sanzione;
con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.07.2013 si costituiva in giudizio
l'Ente Parco Nazionale del LE, Vallo di Diano e Alburni, il quale resisteva all'avversa opposizione e ne contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente. Pertanto, il convenuto Ente Parco chiedeva il rigetto della domanda con conferma dell'opposta ordinanza e vittoria di spese.
Dichiarata la contumacia della Capitaneria –Guardia Costiera all'udienza dell'8.11.2013, la causa veniva istruita documentalmente previa acquisizione del fascicolo R.G. n. 515/2012, ossia il procedimento incardinato innanzi al giudice di
Pace di GR, erroneamente adito in origine dal ricorrente, giudizio conclusosi con ordinanza a verbale del 18.02.2013 con cui il giudicante dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Vallo della Lucania e assegnava alle parti termine di 3 mesi per la riassunzione del giudice innanzi al giudice competente. La causa veniva, poi, assunta in decisione con provvedimento del
28.06.2023 con concessione dei termini di cui
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente
TRA
RA IO, C.F. [...], nato ad [...] il [...], ivi residente alla via Contrada Campania snc, rappresentato e difeso, giusta procura in atti di causa, dall'avv. Francesco Palladino, elettivamente domiciliato in GR alla via A. De Gasperi n. 65;
parte attrice
E
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI, C.F.
93007990653, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011, elettivamente domiciliato in Vallo della
Lucania, via Montesani snc;
parte convenuta
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI
PORTO – UFFICIO MARITTIMO CIRCONDARIALE DI AGROPOLI – in persona del legale rappresentante p.t., parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice, il sig. RA IO, come da nota del 15.03.2023
“aderendo all'invito alla trattazione scritta, riportandosi a tutti i propri atti e difese, impugnando quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.” La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con provvedimento reso in data 27.06.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e riassunto nei termini di legge, il sig.
RA IO proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.
36/2012 emessa dall'Ente Parco Nazionale del LE e Vallo di Diano sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione n. 75/2011 redatto in data 21.08.2011 dalla Guardia Costiera di GR, notificata il 18.05.2012, con cui lo stesso veniva condannato al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 506,60 per la violazione del decreto n. 220/2009 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di Santa Maria di
Castellabate – art. 19, comma 5 L. 394/1991 - perché navigava a motore nella zona
A di riserva integrale dell' Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate;
il procedimento veniva incardinato presso l'intestato Tribunale a seguito di riassunzione davanti al giudice competente in quanto originariamente l'odierno ricorrente erroneamente aveva adito il giudice di Pace di GR (cfr. fascicolo acquisito agli atti di causa).
Parte istante deduceva in particolare i seguenti motivi di impugnazione: 1) la sussistenza di un proprio stato di necessità al momento dell'accertamento, avendo egli dichiarato agli agenti verbalizzanti che a causa della presenza dei figli a bordo, di cui il più piccolo di appena 9 mesi ed il maggiore con seri problemi di salute, era stato costretto a rientrare il più velocemente possibile nel porto per esigenze dei figli;
2) mancata notifica del verbale di accertamento, essendogli stata notificata
l'ordinanza di ingiunzione di cui alla presente opposizione;
3) mancata indicazione del responsabile del procedimento, nello specifico nell'ordinanza di ingiunzione si leggeva solo la sottoscrizione del Direttore dell'Ente Parco ma senza indicazione alcuna sulla sua eventuale funzione anche di responsabile del procedimento, con violazione dell'art. 4 L. 241/1990;
4) mancata indicazione della norma violata, infatti sia nel verbale di accertamento che nell'ordinanza di ingiunzione non si richiamava la norma violata, ma solo genericamente la violazione del Regolamento di cui al decreto n. 220/2009;
5) violazione dell'art 17 L.698/1981 laddove si prevede che, ove non vi sia stato pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione, l'organo cui appartiene l'accertatore deve trasmette un rapporto sufficientemente dettagliato all' Autorità competente ad emettere la sanzione;
nel caso di specie questo termine era stato superato posto che per una violazione avvenuta il 21.08.2011 il rapporto veniva trasmesso all'Ente
Parco solo il 20.01.2012;
6) il rapporto trasmesso, oltre che intempestivo, era anche nullo in quanto mancante di elementi essenziali dell'atto quali l'indicazione dell'ufficio mittente, il luogo e la data di redazione nonché il numero di protocollo di registro generale;
7) infine, la violazione era stata commessa anche per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente in quanto nel tratto di mare in questione non vi era segnaletica o indicazione di alcun tipo dell'area marina protetta. Tanto premesso, il sig. RA IO chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione essendo sussistenti sia il fumus sia il periculum, e, per tutte le suesposte motivazioni chiedeva di dichiarare la nullità, “illegittimità, erroneità, manifesta infondatezza del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'attore e per l'effetto disporre la cancellazione dell'ordinanza di ingiunzione”;
in subordine applicare il minimo edittale della sanzione;
con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.07.2013 si costituiva in giudizio
l'Ente Parco Nazionale del LE, Vallo di Diano e Alburni, il quale resisteva all'avversa opposizione e ne contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente. Pertanto, il convenuto Ente Parco chiedeva il rigetto della domanda con conferma dell'opposta ordinanza e vittoria di spese.
Dichiarata la contumacia della Capitaneria –Guardia Costiera all'udienza dell'8.11.2013, la causa veniva istruita documentalmente previa acquisizione del fascicolo R.G. n. 515/2012, ossia il procedimento incardinato innanzi al giudice di
Pace di GR, erroneamente adito in origine dal ricorrente, giudizio conclusosi con ordinanza a verbale del 18.02.2013 con cui il giudicante dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Vallo della Lucania e assegnava alle parti termine di 3 mesi per la riassunzione del giudice innanzi al giudice competente. La causa veniva, poi, assunta in decisione con provvedimento del
28.06.2023 con concessione dei termini di cui
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