Trib. Torino, sentenza 13/12/2024, n. 6346

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/12/2024, n. 6346
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6346
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MIELLO, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANUELA SELVO, presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 11/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI SUSA, il Parte_1 CP_1
07/07/2004.
pagina 1 di 6
Dal matrimonio sono nati: il 18/04/2008 e il 11/10/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31/07/2024 CP_1
instando anch'ella per la separazione personale, con addebito al sig. Pt_1
All'udienza del 30/09/2024 i difensori delle parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e
chiedevano un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione
dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente
le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.

Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse
della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che la signora rinuncia alla formulata domanda di addebito della separazione ed il CP_1
sig. accetta tale rinuncia Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata il Persona_3
18/04/2008 in SUSA (TO) Atto N. 3 parte 2 serie B - anno 2008 - Comune di BRUZOLO (TO)
( ) e Nato il 11/10/2016 in RIVOLI (TO) Atto N. 13 parte CodiceFiscale_3 Persona_4
2 serie B - anno 2016 - Comune di BRUZOLO (TO) (C.F. ) venga esercitata in C.F._4
via esclusiva dalla madre, onde permettere un'opportuna gestione quotidiana a burocratica e sanitaria dei
figli, in particolare di . Per_2
pagina 2 di 6
DISPONE che per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ed
anche quelle concernenti l'istruzione, le decisioni e le sottoscrizioni autorizzative in via esclusiva di
carattere
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