Trib. Torino, sentenza 13/12/2024, n. 6346
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Testo completo
N. R.G. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MIELLO, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANUELA SELVO, presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 11/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI SUSA, il Parte_1 CP_1
07/07/2004.
pagina 1 di 6
Dal matrimonio sono nati: il 18/04/2008 e il 11/10/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31/07/2024 CP_1
instando anch'ella per la separazione personale, con addebito al sig. Pt_1
All'udienza del 30/09/2024 i difensori delle parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e
chiedevano un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione
dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente
le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse
della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che la signora rinuncia alla formulata domanda di addebito della separazione ed il CP_1
sig. accetta tale rinuncia Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata il Persona_3
18/04/2008 in SUSA (TO) Atto N. 3 parte 2 serie B - anno 2008 - Comune di BRUZOLO (TO)
( ) e Nato il 11/10/2016 in RIVOLI (TO) Atto N. 13 parte CodiceFiscale_3 Persona_4
2 serie B - anno 2016 - Comune di BRUZOLO (TO) (C.F. ) venga esercitata in C.F._4
via esclusiva dalla madre, onde permettere un'opportuna gestione quotidiana a burocratica e sanitaria dei
figli, in particolare di . Per_2
pagina 2 di 6
DISPONE che per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ed
anche quelle concernenti l'istruzione, le decisioni e le sottoscrizioni autorizzative in via esclusiva di
carattere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MIELLO, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANUELA SELVO, presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 11/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI SUSA, il Parte_1 CP_1
07/07/2004.
pagina 1 di 6
Dal matrimonio sono nati: il 18/04/2008 e il 11/10/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31/07/2024 CP_1
instando anch'ella per la separazione personale, con addebito al sig. Pt_1
All'udienza del 30/09/2024 i difensori delle parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e
chiedevano un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione
dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente
le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse
della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che la signora rinuncia alla formulata domanda di addebito della separazione ed il CP_1
sig. accetta tale rinuncia Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata il Persona_3
18/04/2008 in SUSA (TO) Atto N. 3 parte 2 serie B - anno 2008 - Comune di BRUZOLO (TO)
( ) e Nato il 11/10/2016 in RIVOLI (TO) Atto N. 13 parte CodiceFiscale_3 Persona_4
2 serie B - anno 2016 - Comune di BRUZOLO (TO) (C.F. ) venga esercitata in C.F._4
via esclusiva dalla madre, onde permettere un'opportuna gestione quotidiana a burocratica e sanitaria dei
figli, in particolare di . Per_2
pagina 2 di 6
DISPONE che per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ed
anche quelle concernenti l'istruzione, le decisioni e le sottoscrizioni autorizzative in via esclusiva di
carattere
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