Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 138

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 138
Giurisdizione : Trib. Verbania
Numero : 138
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. 1000/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1000 V.G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nata a [...] il giorno 17.11.1973 Parte_1 C.F._1
residente in [...];

e
(C.F. , nato a [...] il giorno 23.02.1971 e Controparte_1 C.F._2
residente a [...];

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziano GNAPPA (C.F. ), presso cui C.F._3
sono elettivamente domiciliati come da mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Piaccia all'Onorevole Tribunale adito,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto in EP RE in data 25.07.1999, matrimonio trascritto nei
Registri dello stato civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A;

Part 2) disporre la perdita del cognome per la Sig.ra CP_1
3) ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge in relazione all'emananda sentenza
Conseguentemente, voglia l'adito Tribunale
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) la figlia , affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, manterrà la residenza presso la Per_1
madre cui rimane assegnata la casa coniugale, di esclusiva proprietà della medesima.
2) i coniugi assumeranno di comune accordo ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia , ormai prossima alla maggiore età, e contribuiranno, ciascuno secondo Per_1
le proprie capacità economiche ed in misura proporzionale al proprio reddito, al mantenimento della stessa, sintantoché non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
3) i ricorrenti si impegnano sin da ora di farsi carico in parti uguali delle spese necessarie per il corso universitario che la figlia riterrà di frequentare, ivi compreso, oltre alle tasse di immatricolazione, libri e quanto necessario, il costo dell'eventuale alloggio e delle relative utenze
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