Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 51

TRIB Chieti
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Chieti
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 51
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 51
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 833/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Leonello Brocchi;

RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/08/2024 il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
dal 15/04/1994 all'1/3/2017 e di non aver ricevuto il pagamento dei
[...] compensi incentivanti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dovuti per lo svolgimento di attività di progettazione e per l'assunzione dell'incarico di responsabile unico del procedimento.
Tanto premesso il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1


“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dei compensi incentivanti ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alle attività specificate in premessa;

2) conseguentemente, condannare l'
[...]
(p. iva n. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in via dei Vestini n. CP_2
31, al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €.
242.079,25, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere determinato in corso di causa, anche attraverso idonea c.t.u. cui si rimette
l'esatta quantificazione del quantum debeatur, oltre alla rivalutazione monetaria
(se dovuta) ed agli interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ., in relazione al periodo successivo al deposito del ricorso).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”
1.1. La parte resistente, pur avendo ricevuto valida notifica a mezzo pec del ricorso, non si costituiva in giudizio.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'
[...] dal 15/04/1994 all'1/3/2017, con profilo di Controparte_1
funzionario dell'area tecnica ed inquadramento nella categoria D.
Il ricorrente rivendica in questa sede il pagamento dei compensi incentivanti di cui all'art 92 del d.lgs. n. 163/2006 per avere svolto, nel periodo dal 15/04/2012 al
28/02/2017, attività inerenti alla progettazione di opere edilizie all'interno dell'Università, richieste dal Direttore Generale o dal Rettore ed inserite nei
Programmi Triennali ed Annuali delle Opere.
Il comma 5 dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, nel testo in vigore fino al
19/08/2024, prevedeva: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri
2 previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie
”.
La disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito, nell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, il comma 7 ter, il quale, nel testo in vigore fino al 18 aprile
2016, prevedeva:
L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. […………]. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli

3 incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo…”.
Il d.lgs. 18/04/2016 n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha abrogato il d.lgs.
n. 163/2006 e ha dettato una specifica disciplina sugli incentivi per funzioni tecniche nell'art. 113, comma 3. Quest'ultima norma dispone: “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo…”.
Le attività per le quali è previsto il pagamento degli incentivi, come individuate dal comma 2 dell'art. 113 citato, sono la programmazione della spesa per gli investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e il controllo delle
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