Trib. Rovigo, sentenza 13/11/2024, n. 796
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa F A - Presidente - dott. N D V - Giudice relatore - dott. M P - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 415/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
C M, elettivamente domiciliata come in atti;
-RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f.: contumace;
CP_1 C.F._2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, e in data 14/9/2008 nella Basilica Santa Maria Assunta della Parte_1 CP_1
Tomba di Adria, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Adria, anno 2008, parte II, Serie A, al n. 25. 2) Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
e la sua residenza con la madre. 3) Disporsi che il padre possa vedere il figlio e stare con lui -ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a week-end alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, disporsi che la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avvenga ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorra, sempre ad
1 anni alterni, la sera della vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali. 4) Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con un importo CP_1 mensili di € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in modo automatico, secondo gli indici ISTAT. Disporsi che la signora continui a percepire Pt_1 per intero l'assegno unico familiare per il figlio. Disporsi altresì che il sig. corrisponda CP_1
altresì il 50% delle spese straordinarie come sottospecificate e secondo le modalità ivi indicate : - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco per la cura di malanni ordinari e/o stagionali f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico o alla sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e corsi universitari imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso sede universitaria;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
c) vacanze studio;
d) campi estivi;
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie anticipate per intero da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro
2 genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa. 5) Con vittoria delle spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 12.3.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario che ella ha contratto con in data 14.9.2008 ad Adria (RO). CP_1
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 5.5.2020 n. cron. 4535/2020, è stata omologata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
La Previato ha precisato che la casa familiare, alla medesima assegnata in occasione della separazione, è stata poi venduta, tanto che ella si è trasferita unitamente al figlio in un'altra abitazione, condotta in locazione e per la quale versa un canone mensile di 420,00 euro.
La ricorrente ha evidenziato che, decorsi i termini di legge, i tentativi di addivenire ad un accordo per il divorzio sono risultati vani, ragione per cui è stata costretta ad introdurre il presente giudizio.
Dunque, la Previato, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
Per_ chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio , la regolamentazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento di 300,00 euro in favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore
d'età.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito né è comparso.
All'udienza del 16.7.2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.;
in pari data con ordinanza ex. art 473bis.22, comma 1, c.p.c. il Giudice designato ha emesso i provvedimenti provvisori.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della ricorrente, l'acquisizione ex art.
213 c.p.c. da Agenzia delle Entrate e INPS dei documenti reddituali e patrimoniali del resistente al fine di verificarne l'effettiva capacità economico-patrimoniale.
All'udienza del 22.10.2024, la difesa della ricorrente ha rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.;
dunque, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda formulata dalla ricorrente è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa F A - Presidente - dott. N D V - Giudice relatore - dott. M P - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 415/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
C M, elettivamente domiciliata come in atti;
-RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f.: contumace;
CP_1 C.F._2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, e in data 14/9/2008 nella Basilica Santa Maria Assunta della Parte_1 CP_1
Tomba di Adria, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Adria, anno 2008, parte II, Serie A, al n. 25. 2) Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
e la sua residenza con la madre. 3) Disporsi che il padre possa vedere il figlio e stare con lui -ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a week-end alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, disporsi che la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avvenga ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorra, sempre ad
1 anni alterni, la sera della vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali. 4) Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con un importo CP_1 mensili di € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in modo automatico, secondo gli indici ISTAT. Disporsi che la signora continui a percepire Pt_1 per intero l'assegno unico familiare per il figlio. Disporsi altresì che il sig. corrisponda CP_1
altresì il 50% delle spese straordinarie come sottospecificate e secondo le modalità ivi indicate : - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco per la cura di malanni ordinari e/o stagionali f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico o alla sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e corsi universitari imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso sede universitaria;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
c) vacanze studio;
d) campi estivi;
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie anticipate per intero da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro
2 genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa. 5) Con vittoria delle spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 12.3.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario che ella ha contratto con in data 14.9.2008 ad Adria (RO). CP_1
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 5.5.2020 n. cron. 4535/2020, è stata omologata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
La Previato ha precisato che la casa familiare, alla medesima assegnata in occasione della separazione, è stata poi venduta, tanto che ella si è trasferita unitamente al figlio in un'altra abitazione, condotta in locazione e per la quale versa un canone mensile di 420,00 euro.
La ricorrente ha evidenziato che, decorsi i termini di legge, i tentativi di addivenire ad un accordo per il divorzio sono risultati vani, ragione per cui è stata costretta ad introdurre il presente giudizio.
Dunque, la Previato, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
Per_ chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio , la regolamentazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento di 300,00 euro in favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore
d'età.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito né è comparso.
All'udienza del 16.7.2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.;
in pari data con ordinanza ex. art 473bis.22, comma 1, c.p.c. il Giudice designato ha emesso i provvedimenti provvisori.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della ricorrente, l'acquisizione ex art.
213 c.p.c. da Agenzia delle Entrate e INPS dei documenti reddituali e patrimoniali del resistente al fine di verificarne l'effettiva capacità economico-patrimoniale.
All'udienza del 22.10.2024, la difesa della ricorrente ha rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.;
dunque, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda formulata dalla ricorrente è
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