Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 542

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 542
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 542
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8924/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. B P Presidente
Dott.ssa F N Cponente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.v.g. 8924/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato F Parte_1 C.F._1
FEDERICA
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
GARUTI ERIKA

con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 1°ottobre 2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19.07.2024 davano Parte_1 Parte_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03/05/2007, nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel novembre 2023, quando il decideva di Parte_2
trasferirsi altrove.
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Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in
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