Trib. Monza, sentenza 20/06/2024, n. 1851

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 20/06/2024, n. 1851
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 1851
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 8573/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8573/2023 tra
BE.VA AS DI CH RI & C.
ATTORE
e
EREDI DI DALLA RIZZA UN
CONVENUTO

Oggi 20 giugno 2024, si dà atto che la causa è stata rinviata all'odierna udienza in trattazione scritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c.
Si dà atto inoltre che per BE.VA AS DI CH RI & C. l'avv. MATTEO
TURCONI SORMANI ha depositato la nota scritta, sostitutiva della discussione, in data 18.6.2024 e che per EREDI DI DALLA RIZZA UN l'avv. STEFANO NOTARPIETRO ha depositato la nota scritta, sostitutiva della discussione, in data 18.6.2024.
A questo punto il Giudice, esaminate le rispettive note scritte ed a seguito della Camera di Consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo, all'esito, all'immediato deposito in Cancelleria.
Il Giudice
dott. CA Albanese
pagina 1 di 10
N. R.G. 8573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. CA
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8573/2023 promossa
DA
BE.VA AS DI CH RI & C., C.F. 07532810152, P.I. 00862320967, con sede in Lentate Sul Seveso, via Asiago n. 15, in persona del legale rappresentante p.t., NM LU, elettivamente domiciliata in Milano, piazza 24 Maggio n. 10 lo studio dell'Avv. Matteo Turconi
Sormani che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Alessandro Pecile, come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;

ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
EREDI DI DALLA RIZZA UN, P.I. P.I. 08461710967, in persona della titolare LU
ON, C.F. [...], con sede in Lentate sul Seveso, via Cesare Battisti n. 9 ed ivi elettivamente domiciliata in via Roma n. 31/33 presso lo studio dell'Avv. Stefano Notarpietro che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA/OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
I IN VIA PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE
pagina 2 di 10 a) Accertare e dichiarare l'incapacità e la carenza di legittimazione processuale della già gerente della Impresa Individuale RE LA ZZ NO, cancellata, Sig.ra IL MA e/o della stessa impresa individuale e conseguentemente revocare e porre nel nulla e/o annullare, ovvero dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace o comunque privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
2930/2023, del 12.10.2023, RG N. 6577/2023, del Tribunale di Monza.
b) Rigettare l'eventuale richiesta di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in fatto ed in diritto.
II NEL MERITO
Accertati i fatti, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla e/o annullare, ovvero dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace o comunque privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo 2930/2023, del 12.10.2023,
RG N. 6577/2023, del Tribunale di Monza, per i motivi di cui in narrativa e per le domande avanzate da BE.VA. AS di LU NM & c. in persona del legale rappresentante pro tempore
LU NM, nei confronti della Impresa Individuale RE LA ZZ NO, in persona della sua titolare Sig.ra IL MA.
III IN VIA ISTRUTTORIA
a) concedersi la prova testimoniale sui capitoli di cui alla narrativa del ricorso, preceduti dalle parole vero che e sui seguenti capitoli: cap. 1) “Vero che alla vigilia di Natale del 2012 il signor NO dalla ZZ ha ricevuto dal signor
CA LU in sua presenza il saldo in denaro contati per i lavori e fornitura antivirus del pc di famiglia eseguiti nelle case di abitazione dei LU site in Via Asiago e per il cantiere di Via
Guicciardini a Copreno di Lentate sul Seveso?” cap. 2) “Vero che alla vigilia di Natale del 2012 il signor NO dalla ZZ ha fatto i conteggi di tutti i lavori sino all'allora eseguiti in favore del signor CALU personalmente, dei suoi famigliari o della BE.VA sas, in particolare per i lavori eseguiti nelle case di abitazione dei LU site in Via
Asiago e per il cantiere di Via Guicciardini a Copreno di Lentate sul Seveso?”
Si indicano quali testimoni il (…) e la signora (…). Senza rinunciare alle ulteriori prove indicate con le memorie che devono intendersi qui riportate.
IV IN OGNI CASO con pieno ristoro delle spese ed onorari di causa che si quantificano in:
Euro 145,50, per contributo unificato e marca, nonché per onorari, Euro 2.540,00”.
PER L'OPPOSTA: “in via preliminare e in ogni caso:
pagina 3 di 10 concedere la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è né fondata su prova scritta, né di pronta soluzione per le ragioni articolate in narrativa, alle quali ci si riporta integralmente;
in via principale e nel merito:

- respingere ogni domanda, eccezione e conclusione avversaria e, per l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo n. 2930/23, emesso dal G.U. del Tribunale di Monza e depositato in data 12.10.2023, con il quale venivaingiunto a Be.Va. s.a.s. di LU NM & C. di pagare all'impresa individuale
RE di LA ZZ NO, in persona della legale rapp.te IL MA ved. LA ZZ, la somma di € 7.288,52, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 830,00 per compensi ed €
145,50 per spese, oltre spese generali, IVA, CpA e le successive occorrende;
in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in principalità e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto: condannare, in ogni caso, l'opponente, per i motivi tutti esposti in narrativa, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 7.288,52, ovvero della diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia in corso di causa;

In via istruttoria:
l'opposta sottopone le seguenti istanze istruttorie, chiedendo l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che le prestazioni esposte nella fattura n. 3/2023 azionata in sede monitoria si riferiscono esclusivamente alle opere eseguite dall'Impresa RE di LA ZZ NO nei cantieri di Lentate in
Via Guicciardini (“seconda villetta”) e di Novedrate in Via Costa, all'epoca gestiti dalla soc. Be.Va
s.a.s., nonché in Lentate, Via Asiago, 15, presso la residenza del sig. CA LU, DR dell'attuale socio accomandatario di Be.Va s.a.s., NM LU?
2) Vero che le opere nei cantieri di Lentate, Via Guicciardini (“seconda villetta”) e di Novedrate, Via
Costa, sono state realizzate nell'anno 2014, mentre i lavori presso l'abitazione del sig. CA LU sono stati effettuati nell'anno 2015?
3) Vero che i lavori eseguiti presso la residenza del LU DR erano stati commissionati all'Impresa RE di LA ZZ NO direttamente da Be.Va s.a.s., con l'intesa che quest'ultima avrebbe provveduto al loro pagamento, dietro emissione di fattura da parte dell'odierna opposta?
4) Vero che il corrispettivo dei lavori eseguiti presso il cantiere di Lentate, Via Guicciardini (“seconda villetta”) ammonta ad € 4.874,00?
pagina 4 di 10 5) Vero che il corrispettivo dei lavori realizzati presso il cantiere di Novedrate, Via Costa ammonta ad
€ 206,68?
6) Vero che il corrispettivo delle opere eseguite presso l'abitazione del sig. CA LU ammonta ad € 2.207,84?
7) Vero che l'Impresa RE di LA ZZ NO aveva effettuato precedenti lavori, sempre nel 2014, per conto di Be.Va s.a.s., nel cantiere di Via Guicciardini a Lentate, presso la c.d. “prima villetta” e che il corrispettivo di tali opere, per complessivi € 16.120,00, è stato esposto dalla convenuta nella fattura n. 11 del 30.04.2015, precedentemente saldata da Be.Va s.a.s.?
8) Vero che le opere realizzate dall'Impresa RE di LA ZZ NO ed esposte nella fattura n.
5/2017 del 30.10.2017, per complessivi € 58.240,00 (saldata da Be.Va), afferiscono a lavori eseguiti presso il cantiere di Via Cattaneo a Novedrate, altri e diversi da quelli esposti nella fattura n. 3/2023, relativi a opere effettuate presso il cantiere di Via Costa in Novedrate?
9) Vero che le opere descritte nella fattura n. 3/2023 (Lentate, Via Guicciardini, seconda villetta;

Lentate, Via Asiago;
Novedrate, Via Costa) sono state materialmente realizzate dai signori CO

MA e Fabrizio Zucchi, all'epoca alle dipendenze dell'Impresa RE di LA ZZ NO?
Si indicano a testi i signori: (…).
La convenuta si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie formulate ex adverso con
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