Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/02/2024, n. 99

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/02/2024, n. 99
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 99
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da:
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI (97103880585) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IANNACI LUISA giusta procura in atti;
appellante contro
VA SS ([...]) e VA NI
([...]) rappresentati e difesi dall'avv. IVO IACHINI giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
AV SI e AV TO adivano il Giudice di Pace di Ascoli Piceno spiegando di essere titolari di due Buoni Postali Fruttiferi a Termine dell'importo di euro 1000.00 ciascuno emessi in data 18.1.2001 dall'Ufficio Postale di Colli del Tronto. Aggiungevano che sui predetti titoli, nonostante fossero definititi “a termine”, non era indicata alcuna data di scadenza cosicchè gli stessi, in data
15.1.2021, si recavano presso l'Ufficio Postale emittente per il rimborso del titolo, rimborso che veniva loro negato in quanto la durata del titolo era di sei anni (con scadenza, quindi, il 18.1.2007) e il diritto ad ottenere il rimborso si era irrimediabilmente prescritto trascorsi 10 anni dalla scadenza, quindi il
18.1.2017.
Pertanto AV SI e AV TO adivano il citato Giudice di Pace al fine di sentir dichiarare non opponibile nei loro confronti il decorso del termine di prescrizione decennale – non essendo indicata sul titolo la scadenza e non avendo Poste Italiane consegnato loro alcun “foglio informativo” - e condannare l'Ente convenuto al rimborso in favore degli stessi delle somme riportate nei buoni fruttiferi in atti, il tutto oltre interessi dalla scadenza al saldo.
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Il giudice di prime cure accoglieva la domanda sul presupposto che, non avendo Poste Italiane fornito la prova della consegna del foglio informativo dal quale evincere la data di scadenza e non avendo quindi i risparmiatori la possibilità di esercitare il proprio diritto, la prescrizione non era mai iniziata a decorrere nei loro confronti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Poste Italiane, censurando la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto lo spirare del termine di prescrizione poiché, essendo i BPF dei titoli di legittimazione, era ai relativi DM di riferimento che occorreva guardare al fine di computare il termine prescrizionale.
Concludeva, dunque, nel presente giudizio di appello, chiedendo di “[…] riformare la sentenza n,
173/2022 resa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno depositata il 09/06/2022 nel giudizio 740/2021 non notificata rigettando la domanda dei sigg.ri AV SI e AV TO con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione della somma erogata da Poste Italiane in esecuzione della sentenza impugnata […]”.
Si costituivano nel presente giudizio di appello i signori AV, contestando le argomentazioni poste a fondamento del motivo di appello fatto valere da Poste Italiane e sottolineando la correttezza del percorso logico giuridico condotto dal giudice di prime cure. Concludevano, dunque, chiedendo
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere l'appello promosso da Poste Italiane s.p.a. perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata”.
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, mutato il giudice istruttore, era chiamato all'udienza del 10.11.2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
L'appello andrà accolto.
La sentenza di prime cure fonda la motivazione dell'accoglimento della domanda degli attori sulla violazione dell'obbligo informativo da parte di Poste Italiane, per non avere
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