Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2433

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2433
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2433
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa L M C, a seguito dell'udienza del 18.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1554/2019 RGL, avente a oggetto:"lavoro dipendente privato - contratto a termine - licenziamento - impugnazione con domanda di risarcimento danni – differenze retributive”
TRA
, nata a Giarre il 22.7.90 e residente in Riposto, Via L. Parte_1
Capuana, 1/B, c.f. , con l'avv. F C;
C.F._1
- Ricorrente- contro
, nato a Santa Domenica Vittoria il 25/07/1951, c.f. CP_1
, titolare della omonima ditta, corrente in Fiumefreddo di C.F._2
Sicilia Via Umberto, 21, p. iva , con l'avv. M G C;
P.IVA_1
-Resistente-
§§§
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12-13.02.2019, l'attrice esponeva di avere lavorato alle dipendenze di quale titolare dell'omonima ditta, corrente in CP_1
Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Umberto, 21, in qualità di "operatore di sale da gioco" e con inquadramento al 5° livello di cui al CCNL per il settore Terziario, dal

4.01.2018 al 22.09.2018, in forza di un contratto individuale di lavoro part time e a termine, il quale prevedeva lo svolgimento di 24 ore di lavoro settimanali, dal martedì alla domenica, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (v. doc.

2 - fascicolo ricorrente).
Deduceva che la naturale scadenza del contratto era stata convenuta tra le parti per il 03.01.2019;
che in realtà aveva svolto di fatto un diverso orario di lavoro, ossia dalle 15.00 alle 21.00, dal martedì alla domenica;
di avere ricevuto, quale paga mensile, solo la somma di € 600,00, nonostante le buste paga consegnatele recassero importi diversi e superiori (comprensivi delle mensilità aggiuntive);
che non aveva ricevuto la retribuzione relativa al mese di luglio 2018;
che non aveva ricevuto la retribuzione del lavoro supplementare svolto, con la relativa maggiorazione percentuale dovuta, né il relativo Tfr.
1
Deduceva di essere stata licenziata “per motivi aziendali legati all'andamento dell'attività lavorativa”, con preavviso di venti giorni a decorrere dall'11.09.2018
e fino al 30.09.2018, giusta lettera raccomandata a. r. del 10.09.2018;
di essere stata, poi, nuovamente licenziata, con telegramma del 13.09.2018, questa volta senza preavviso, con la seguente motivazione: “Dopo svariati avvisi verbali, ella continua
a mantenere un comportamento non consono all'attività da svolgere, pertanto con rammarico ci vediamo costretti a comunicarle il licenziamento immediato”;
di avere impugnato entrambi i detti licenziamenti, con lettera raccomandata a. r. del
17.09.2018.
Lamentava l'illegittimità di entrambi i licenziamenti, essendo quello del
13/09/2018 privo di giusta causa, né essendo stato preceduto da contestazione disciplinare;
ed essendo quello intimato con raccomandata del 10/09/2018 adottato in assenza di giustificato motivo, nè sussistendo la giusta causa che consentisse il recesso ante tempus rispetto alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: "ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere dal resistente, sì come indicato in narrativa, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze del predetto, le differenze economiche sulla retribuzione, la retribuzione del mese di luglio 2018, il compenso per il lavoro supplementare ed il TFR sul lavoro supplementare;
- per

l'effetto, condannare il sig. , titolare della ditta omonima, a pagare CP_1 alla ricorrente, per i titoli suddetti, la somma complessiva di € 8.802,82, o quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- ritenere e dichiarare illegittimo, in quanto privo di giusta causa, per le ragioni esposte in narrativa, il licenziamento intimato dal resistente alla ricorrente, e conseguentemente condannare il resistente medesimo a corrispondere alla ricorrente un risarcimento del danno commisurato all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso stesso alla prevista scadenza del rapporto, in misura pari a € 3.530,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi".

Con memoria difensiva, depositata in data 24.04.2019, si costituiva in giudizio il convenuto, nella qualità, il quale resisteva, nel merito contestando le deduzioni avversarie, chiedendo rigettarsi il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: "...
IN VIA PRINCIPALE l'integrale rigetto della domanda della ricorrente con vittoria di spese e compensi IN VIA SUBORDINATA attesa la evidente difficoltà del datore
a fornire prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione del mese di luglio 2018
(di cui, per mero errore, è stata consegnata alla lavoratrice la copia della busta paga firmata per quietanza) e pur nella consapevolezza di avervi, a suo tempo, provveduto, il Sig. fa prontezza di pagamento dell'importo indicato nella CP_1 relativa busta paga (€. 963,00) con vittoria di spese e compensi.".
Esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, in data 10.09.2019 con ordinanza a verbale, veniva adottato ordine di pagamento ex art. 423 comma 2
c.p.c.
, relativamente alla retribuzione di cui alla busta paga del mese di luglio 2018,
2
richiesta dalla ricorrente, avendo parte resistente dichiarato in memoria di essere disposta a provvedere al pagamento dell'importo indicato nella detta busta paga
attesa la evidente difficoltà ... a fornire prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione del mese di luglio ...”.
La causa, dunque, veniva istruita sulla base della documentazione prodotta e delle prove orali espletate all'udienza del 4.02.2020.
Infine, dopo rinvii in ragione della normativa emergenziale da COVID – 19 e per carico di ruolo, autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 18.01.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte – come in atti (depositate da entrambe le parti in data 15.01.2024) a seguito del quale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Parte ricorrente impugna il recesso dal rapporto di lavoro (attuato con due autonome determinazioni del datore di lavoro) e agisce per il pagamento di differenze retributive che assume spettanti.
La controversia ha ad oggetto, dunque, l'impugnazione di un primo licenziamento intimato alla ricorrente dal datore di lavoro, con lettera raccomandata del
10.09.2018, "per motivi aziendali legati all'andamento dell'attività lavorativa”, con preavviso di venti (20) giorni a decorrere dall'11.09.2018 e fino al 30.09.2018;
nonché di un secondo licenziamento senza preavviso, intimato con telegramma del
13.09.2018, con la seguente motivazione: “Dopo svariati avvisi verbali, ella continua a mantenere un comportamento non consono all'attività da svolgere, pertanto con rammarico ci vediamo costretti a comunicarle il licenziamento immediato”. Parte ricorrente ne assume l'illegittimità difettandone i presupposti.
Risulta per tabulas e comunque non è contestato che la ricorrente veniva assunta in data 04/01/2018 alle dipendenze della ditta resistente con contratto
a tempo determinato, con scadenza il 03.01.2019 (cfr. contratto e lettera di assunzione, buste paga agli atti – docc. 2 e 3 produzione ricorrente), con mansioni di operatore di sala gioco, inquadrata al 5° livello CCNL di categoria.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie occorre rilevare che nel caso de quo, viene in considerazione un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in relazione al quale è prevista una durata predeterminata, mediante l'apposizione di un termine finale.
Al riguardo, giova puntualizzare che con la stipula del contratto
a tempo determinato le parti si obbligano alla esecuzione delle rispettive prestazioni sino alla scadenza del termine posto al contratto e che, di conseguenza, il recesso può essere adottato, da entrambe le parti del rapporto - datore di lavoro e lavoratore
- ai sensi della disciplina generale di cui all'articolo 2119 c.c. per giusta causa o ex art. 1453 e ss. c.c..
Il legislatore, invero, tipizza il recesso dal contratto di lavoro munito di un termine finale, limitandone rigorosamente le modalità.
3
Infatti la risoluzione anticipata del rapporto, per iniziativa di una delle due parti, è legittima solo al ricorrere di una "giusta causa", secondo la formula utilizzata dall'art. 2119 del c.c., ossia un comportamento, ascrivibile ad uno dei due contraenti, che configuri un inadempimento contrattuale o, comunque, un fatto, entrambi di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti contraenti e non consentire oltre, nemmeno provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro
(L'art. 2119 c.c., prevede, infatti, "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato,
o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente").
Nell'impostazione del codice civile, dunque, nel contratto a tempo determinato, a differenza di quello a tempo indeterminato, non è consentito il recesso unilaterale immotivato «dando il preavviso», possibilità questa riservata dall'art. 2118 c.c. esclusivamente al contratto a tempo indeterminato.
Il recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro a termine, a norma del combinato disposto di cui agli art. 2118 e 2119 c.c. e all'art. 1 L. n. 604 del 1966, è dunque possibile solo ed esclusivamente per giusta causa, in quanto riservate le due
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi