Trib. Bergamo, sentenza 11/03/2024, n. 262
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Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa M B, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1059/21
R.G. e promossa da
e Parte_1 Parte_2
(Avv. M T)
CONTRO
Controparte_1
(avv. T C)
CONTRO
Controparte_2
(avv. T C)
CONTRO
Controparte_3
(avv. A T)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art.
127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_4
, la e l'
[...] Controparte_5 CP_3
per sentir accertare il proprio
[...] diritto ad essere inquadrati nel 4° livello, nel 4° livello junior o in subordine nel 5° livello e per sentirle condannare, in solido, al pagamento delle seguenti somme: quanto a € 98.840,41 in Parte_1 via principale, ovvero in subordine €
63.624,94;quanto a in via Parte_2 principale € 56.347,13, ovvero in subordine
€ 43.900,10, tutte maturate al 30 novembre
2019, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze delle cooperative convenute, che si erano susseguite nell'appalto della logistica di
in qualità di soci Controparte_3 lavoratori.
In particolare, i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle seguenti condizioni: assunto dal giorno Parte_1
8.5.2016 a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nel 6° livello;Parte_2 assunto dal giorno 31.7.2018 a tempo parziale del 76,93% e determinato con inquadramento nel 6° livello junior Org_1
(poi trasformato a tempo Organizzazione_2 indeterminato e con attribuzione del 6° livello CCNL e passaggio a tempo pieno da novembre 2019).
I ricorrenti, nel dare atto di essere stati assunti dalla e di Controparte_5 essere transitati ex art. 2112 c.c. alla
[...]
a decorrere Controparte_6 dall'1.5.2017, esponevano di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e, in particolare attività di smistamento della merce con l'ausilio di mezzi elettrici (quali il cd. “paperino”, il transpallet, il carrello elettrico elevatore).
I ricorrenti esponevano inoltre di aver sempre lavorato full-time, osservando numerose ore di lavoro straordinario.
I ricorrenti contestavano, infine, la corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali, relativamente agli: scatti di anzianità, aumenti contrattuali del CCNL;festività;indennità per i periodi di malattia ed infortunio. Rassegnavano
pertanto le sopra indicate conclusioni, chiedendo la condanna, in solido, delle datrici di lavoro e della committente
Controparte_3
Si costituivano regolarmente in giudizio la
e , Controparte_5 Controparte_4 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Le convenute, dopo aver preliminarmente negato lo svolgimento di mansioni superiori come pure lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, affermavano la corretta quantificazione delle retribuzioni erogate, anche alla luce delle delibere approvate dall'assemblea dei soci, eccependo in ogni caso la prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese. Concludevano per il rigetto del ricorso.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche
resistendo a sua volta Controparte_3 alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, chiarendo di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro, eccepiva la decadenza ex art. 29
d.lgs. 276/03, essendo decorsi più di due anni dalla cessazione dell'appalto, avvenuta in data 30.4.2017, nonchè la prescrizione quinquennale delle pretese.
La causa, istruita documentalmente, testimonialmente e tramite c.t.u. contabile, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
Tutti i ricorrenti sono stati assunti dalla
in diversi periodi, e Controparte_5 sono poi transitati ex art. 2112 c.c. alla
a decorrere Controparte_6 dall'1.5.2017 e tutti sono stati addetti appalto logistico di presso Controparte_3 il magazzino di Biandrate.
Tutti i ricorrenti sono stati sin dall'inizio inquadrati al 6° livello ed al
6° livello junior CCNL logistica.
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, dall'istruttoria testimoniale è emerso che tutti i ricorrenti hanno sempre operato usando il cd. papalino ed ed il carrello elettrico ovvero il mezzo che viene guidato dall'uomo a terra (v. dep.
Kinteh, , ). Tes_1 Tes_2
Secondo il CCNL applicato al rapporto, appartengono al 6° livello junior “i lavoratori che svolgono attività semplici.
In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano
di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”, mentre appartengono al 4° livello (oggetto di rinvendicazione in via principale) i “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche” ed in particolare “gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi” e “gli operai con mansioni multiple di magazzino” (v. ccnl in atti).
Per completezza va aggiunto che appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano
“attività di carico e scarico merci con
utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”
(v. ccnl in atti).
Appartengono infine al 6° livello quei
“lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Tenuto conto delle mansioni emerse dall'istruttoria, deve ritenersi che i ricorrenti avessero diritto all'inquadramento al 5° livello sin dall'inizio del rapporto, avendo sempre svolto le medesime mansioni, implicanti
l'uso di mezzi di sollevamento elettrici di non particolare complessità.
Per quanto riguarda invece l'orario di lavoro, oltre alle timbrature in atti, che danno evidenza delle numerose ore di lavoro effettuate, verificate anche dal c.t.u., i testi hanno sostanzialmente confermato che
l'attività lavorativa era molto intensa, avendo riferito che l'orario andava sostanzialmente dalle 23.00 alle 8.00 del mattino ed in alcuni giorni della settimana
poteva essere anche più esteso (v. dep.
, , ). Tes_3 Tes_1 Tes_2
L'arco temporale ricavabile dalle timbrature, come già ritenuto da questo
Tribunale, in assenza di specifiche allegazioni e della prova relativa a porzioni di tempo non eterodirette dal datore di lavoro tra il momento dell'ingresso e l'inizio della effettiva prestazione, va considerato come orario lavorativo ex art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs.
66/2003.
All'orario vanno aggiunti 15 minuti di pausa retribuita, tenuto conto della prova solo parziale dell'effettivo riconoscimento del periodo di 30 minuti garantito dall'art.
9 CCNL (v. dep. testimoniali in atti).
Quanto all'applicazione delle previsioni retributive dei CCNL applicabili al rapporto, occorre considerare, come già ritenuto da questo Tribunale, che i contratti collettivi di categoria, rinnovati
l'1 agosto 2013 e il 3 dicembre 2017, siano efficaci nei confronti delle cooperative convenute dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'associazione datoriale di appartenenza (rispettivamente maggio 2015
e maggio 2019, come correttamente posto dal
CTU alla base dei conteggi effettuati).
In ordine alle delibere assembleari della del 30 ottobre 2015, 28 Controparte_5
giugno 2016 e 22 dicembre 2016 dichiarative dello “stato di crisi”, queste non sono state impugnate nei termini ex artt. 2377 e
2379 e 2519 c.c. e risultano pertanto efficaci nei confronti dei ricorrenti (v. doc. 8-13 ). CP_5
Nel periodo dal 1° maggio 2017 (data di assunzione dei ricorrenti alle dipendenze di
al 23 ottobre 2017 Controparte_4
(data della delibera dichiarativa dello
“stato di crisi”), i ricorrenti risultano associati ad una diversa cooperativa e solo tale specifico rapporto associativo consente
l'adozione di delibere incidenti sul trattamento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, mentre il precedente rapporto sociale, che dava causa
a tale minore trattamento nel rapporto lavorativo, si è estinto e è non più produttivo di effetti.
Quanto alla delibera del 23 ottobre 2017 de
dichiarativa dello Controparte_4
“stato di crisi”, questa non è stata impugnata nei termini ex artt. 2377 e 2379 e
2519 c.c. e risultano pertanto efficace nei confronti dei ricorrenti (v. doc. 7 e 8
. CP_4
In relazione alle successive delibere del 27 luglio 2018, 28 maggio 2019 e 5 luglio 2019 della medesima come Controparte_4 già osservato “è ben vero che l'assemblea, ai sensi nell'art. 6 c. 1 l. 142/2001 e
nell'art. 9 del regolamento interno, può deliberare, in situazioni di crisi aziendale, “forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito,
e/o la riduzione del trattamento economico”, tuttavia la cooperativa è onerata – per determinare tale eccezione alla generale
l'inderogabilità del trattamento economico, della dimostrazione dell'effettività ello stato di crisi, della temporaneità dello stesso e del nesso tra crisi e misura adottata per fronteggiarla: nel caso in esame, le delibere richiamate risultano del tutto generiche e apodittiche nell'indicare lo stato di crisi (e non è allegato in giudizio alcun dato economico, finanziario, patrimoniale e contabile a sostegno) e la funzionalità delle misure a darvi soluzione
(tanto è vero che lo stato di crisi risulta una condizione permanente della società);ne consegue che, in mancanza degli stringenti presupposti, la deroga ai minimi contrattuali risulta contraria a norme imperative e le delibera nulle per illiceità dell'oggetto (il periodo temporale dei tre anni dal deposito del ricorso, posto a base del quesito, va in questa sede confermato, tenuto dell'antieconomicità in questa sede di un supplemento peritale per i mesi di maggio e giugno 2018, peraltro sul punto non specificamente richiesto dal )” CP_4
(v. in tal senso Trib. Bergamo, sent. 463/2023
e 464/2023).
Infine, “nessuna somma va portata a detrazione in base alla eccepita responsabilità dei soci, tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni sull'an delle perdite e sul quantum della ripartizione” (v. in tal senso Trib.
Bergamo, sent. 463/2023 e 464/2023).
Il CTU ha correttamente calcolato le somme dovute a titolo di istituti differiti
(ferie, ROL ed ex festività, XIII e XIV mensilità, TFR) facendo applicazione dell'art. 61 parte speciale, sez. I, CCNL applicato (con l'elencazione delle previste componenti della “retribuzione globale mensile”, aventi tutte carattere fisso e retributivo) e nel corso di tale operazione ha verificato anche quanto dovuto a titolo di EDR (applicabile ex art. 60 CCNL, non derogato da alcuna norma della parte speciale), una tantum e di scatti di anzianità.
Per quanto riguarda, invece, l'indennità di trasferta e di disponibilità, è emerso chiaramente che nessuno dei ricorrenti ha mai effettuato trasferte (v. dep. testimoniali).
Per contro, le società convenute non hanno allegato (né provato) niente di specifico sul concreto atteggiarsi della prestazione, in modo da dar conto di una distinzione tra
lavoro effettivo e semplice presenza in cantiere, non (potenzialmente) eterodiretta.
L'istruttoria testimoniale ha invece fornito elementi per sostenere, al contrario, la continuità della prestazione lavorativa dei ricorrenti nel periodo di permanenza in cantiere, con la conseguenza che le somme corrisposte a titolo di trasferta o disponibilità (prive della loro causa tipica
e che le convenute danno esplicitamente atto di avere corrisposto per compensare l'orario lavorativo eccedente l'ordinario) vanno detratte dal credito per il lavoro effettivamente svolto.
Ciò in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;e ciò, in quanto
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali”
(cfr., ex multis, Cass. 13164/2018).
Pertanto, dall'importo complessivamente spettante ai ricorrenti vanno detratte le somme corrisposte a titolo di indennità,
nella misura dell'effettivo versamento ai lavoratori.
Per quanto attiene al trattamento di malattia merita condivisione quanto già affermato dal Tribunale di Bergamo secondo cui “a) secondo quanto previsto dal CCNL applicato, Parte speciale – Sezione III
Cooperazione, in relazione all'art. 63
(disciplinante, appunto, la malattia), “per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme del
DPR 602/70 come modificato dal Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed al-le condizioni stabilite dagli istituti di previdenza e assistenza”;b) le disposizioni legislative sopra richiamate attengono alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dal datore di lavoro e non disciplinano affatto, in modo particolare rispetto alla parte generale del CCNL, la questione della misura del trattamento di malattia corrisposto al lavoratore;c) va pertanto applicato il disposto dell'art. 63
c. 12 CCNL, con l'integrazione prevista (già separatamente calcolata dal CTU)” (v. Trib. di Bergamo, sent. 463/2023 e 464/2023).
Va poi ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
26246/2022, ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come
modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le considerazioni espresse dalla Cassazione sono del tutto applicabili al rapporto di lavoro del socio di cooperativa, cui è applicabile l'art. 18 l. 300/1970
(modificato dalla l. 92/2012) nei casi di licenziamento senza esclusione da socio oppure la tutela generale per i licenziamenti illegittimi ex l. 604/1966 negli altri casi.
Per quanto attiene, infine, alla responsabilità della committente CP_3
, è pacifico che il contratto di
[...] appalto di servizi con Controparte_5 sia cessato il 30 aprile 2017, anche per effetto dell'affitto di ramo di azienda da quest'ultima in favore Controparte_4
(v. doc. 2 e 3 ). CP_3
Tra e Controparte_3 Controparte_4
è stato poi stipulato un nuovo contratto avente ad oggetto gli stessi servizi già
appaltati alla cedente in data 2 maggio 2017
(v. doc. 4 . CP_3
Deve quindi ritenersi maturata la decadenza dei ricorrenti ex art. 29 c. 2 d.lgs.
276/2003, in quanto costoro non hanno agito nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto con Controparte_5
Per quanto riguarda invece l'oggetto della responsabilità solidale, come già ritenuto da questo Tribunale, vi rientrano “anche le differenze a titolo di ROL, permessi, festività ed ex festività, EDR, una tantum, titoli che hanno tutti quali, pacificamente, natura (anche) retributiva (rientrando, pertanto, nel generale alveo dei
“trattamenti retributivi” previsti dalla disciplina di legge);non ha invece natura retributiva l'integrazione dell'indennità
, tenuto conto che l'evento “malattia” CP_7 determina una vera e propria sospensione del rapporto lavorativo e determina il venir meno del nesso di continuativa inerenza del rapporto lavorativo all'appalto” (v. Trib.
Bergamo, sent. 463/2023 e 464/2023).
Non opera invece il beneficio di preventiva escussione, in quanto i periodi introdotti nell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 dall'art. 4 c. 31 l. 92/2012, sono stati
“soppressi” dal d.l. 25/2017, convertito senza modificazioni con l. 49/2017 e
l'originaria previsione, regolando
l'esperibilità dell'azione esecutiva, ha
natura processuale e soggiace al principio tempus regit actum.
Per la determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti è necessario partire dai dati, indicati dal CTU, del totale lordo spettante
e del totale lordo percepito. Quindi, dalla differenza lorda vanno detratti l'indennità di trasferta, l'ammontare del TFR da cedolino paga e il contributo TRF dello
0,50%, con la precisazione che l'imponibile fiscale sarà calcolato sulle differenze lorde complessive, detratta la quota a carico del dipendente a titolo di contributo previdenziale.
In conclusione, tenuto conto dei conteggi effettuati dal CTU, le differenze retributive vanno quantificate come di seguito:
1) Bensayour Abdessamad: € 2.798,1 a carico di in Parte_3 solido ex art. 2112 c.c. con Parte_4
(pari ad € 13.117,08, quale importo
[...] dovuto, detratto quanto percepito pari €
8.840,65 per trasferta, l'importo per TFR pari a € 1.356,20 nonché il contributo TFR dello 0,50% pari a € 122,13) ed € 8.956,67
a carico di in solido Parte_4 ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con CP_3
, ad eccezione che per gli
[...] emolumenti già esclusi dalla solidarietà come in motivazione (€ 24.109,3 - €
10.526,06, l'importo per TFR percepito
pari a € 3.914,96 nonché il contributo TFR dello 0,50% pari a € 411,54- € 300,00 oggetto di rimborso);
2) € 6.707,9 a carico di Parte_2
in Parte_5 solido ex art. 29 d.lgs. 276/03 con
(differenza lorda dovuta Controparte_3 di € 13.060,51 -4.399,14, l'importo per
TFR percepito pari a €1.747,80 nonché il contributo TFR dello 0,50% pari a €
205,67).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra esposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico solidale di tutte le parti attesa la complessità degli accertamenti.
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa M B, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1059/21
R.G. e promossa da
e Parte_1 Parte_2
(Avv. M T)
CONTRO
Controparte_1
(avv. T C)
CONTRO
Controparte_2
(avv. T C)
CONTRO
Controparte_3
(avv. A T)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art.
127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_4
, la e l'
[...] Controparte_5 CP_3
per sentir accertare il proprio
[...] diritto ad essere inquadrati nel 4° livello, nel 4° livello junior o in subordine nel 5° livello e per sentirle condannare, in solido, al pagamento delle seguenti somme: quanto a € 98.840,41 in Parte_1 via principale, ovvero in subordine €
63.624,94;quanto a in via Parte_2 principale € 56.347,13, ovvero in subordine
€ 43.900,10, tutte maturate al 30 novembre
2019, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze delle cooperative convenute, che si erano susseguite nell'appalto della logistica di
in qualità di soci Controparte_3 lavoratori.
In particolare, i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle seguenti condizioni: assunto dal giorno Parte_1
8.5.2016 a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nel 6° livello;Parte_2 assunto dal giorno 31.7.2018 a tempo parziale del 76,93% e determinato con inquadramento nel 6° livello junior Org_1
(poi trasformato a tempo Organizzazione_2 indeterminato e con attribuzione del 6° livello CCNL e passaggio a tempo pieno da novembre 2019).
I ricorrenti, nel dare atto di essere stati assunti dalla e di Controparte_5 essere transitati ex art. 2112 c.c. alla
[...]
a decorrere Controparte_6 dall'1.5.2017, esponevano di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e, in particolare attività di smistamento della merce con l'ausilio di mezzi elettrici (quali il cd. “paperino”, il transpallet, il carrello elettrico elevatore).
I ricorrenti esponevano inoltre di aver sempre lavorato full-time, osservando numerose ore di lavoro straordinario.
I ricorrenti contestavano, infine, la corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali, relativamente agli: scatti di anzianità, aumenti contrattuali del CCNL;festività;indennità per i periodi di malattia ed infortunio. Rassegnavano
pertanto le sopra indicate conclusioni, chiedendo la condanna, in solido, delle datrici di lavoro e della committente
Controparte_3
Si costituivano regolarmente in giudizio la
e , Controparte_5 Controparte_4 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Le convenute, dopo aver preliminarmente negato lo svolgimento di mansioni superiori come pure lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, affermavano la corretta quantificazione delle retribuzioni erogate, anche alla luce delle delibere approvate dall'assemblea dei soci, eccependo in ogni caso la prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese. Concludevano per il rigetto del ricorso.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche
resistendo a sua volta Controparte_3 alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, chiarendo di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro, eccepiva la decadenza ex art. 29
d.lgs. 276/03, essendo decorsi più di due anni dalla cessazione dell'appalto, avvenuta in data 30.4.2017, nonchè la prescrizione quinquennale delle pretese.
La causa, istruita documentalmente, testimonialmente e tramite c.t.u. contabile, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
Tutti i ricorrenti sono stati assunti dalla
in diversi periodi, e Controparte_5 sono poi transitati ex art. 2112 c.c. alla
a decorrere Controparte_6 dall'1.5.2017 e tutti sono stati addetti appalto logistico di presso Controparte_3 il magazzino di Biandrate.
Tutti i ricorrenti sono stati sin dall'inizio inquadrati al 6° livello ed al
6° livello junior CCNL logistica.
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, dall'istruttoria testimoniale è emerso che tutti i ricorrenti hanno sempre operato usando il cd. papalino ed ed il carrello elettrico ovvero il mezzo che viene guidato dall'uomo a terra (v. dep.
Kinteh, , ). Tes_1 Tes_2
Secondo il CCNL applicato al rapporto, appartengono al 6° livello junior “i lavoratori che svolgono attività semplici.
In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano
di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”, mentre appartengono al 4° livello (oggetto di rinvendicazione in via principale) i “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche” ed in particolare “gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi” e “gli operai con mansioni multiple di magazzino” (v. ccnl in atti).
Per completezza va aggiunto che appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano
“attività di carico e scarico merci con
utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”
(v. ccnl in atti).
Appartengono infine al 6° livello quei
“lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Tenuto conto delle mansioni emerse dall'istruttoria, deve ritenersi che i ricorrenti avessero diritto all'inquadramento al 5° livello sin dall'inizio del rapporto, avendo sempre svolto le medesime mansioni, implicanti
l'uso di mezzi di sollevamento elettrici di non particolare complessità.
Per quanto riguarda invece l'orario di lavoro, oltre alle timbrature in atti, che danno evidenza delle numerose ore di lavoro effettuate, verificate anche dal c.t.u., i testi hanno sostanzialmente confermato che
l'attività lavorativa era molto intensa, avendo riferito che l'orario andava sostanzialmente dalle 23.00 alle 8.00 del mattino ed in alcuni giorni della settimana
poteva essere anche più esteso (v. dep.
, , ). Tes_3 Tes_1 Tes_2
L'arco temporale ricavabile dalle timbrature, come già ritenuto da questo
Tribunale, in assenza di specifiche allegazioni e della prova relativa a porzioni di tempo non eterodirette dal datore di lavoro tra il momento dell'ingresso e l'inizio della effettiva prestazione, va considerato come orario lavorativo ex art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs.
66/2003.
All'orario vanno aggiunti 15 minuti di pausa retribuita, tenuto conto della prova solo parziale dell'effettivo riconoscimento del periodo di 30 minuti garantito dall'art.
9 CCNL (v. dep. testimoniali in atti).
Quanto all'applicazione delle previsioni retributive dei CCNL applicabili al rapporto, occorre considerare, come già ritenuto da questo Tribunale, che i contratti collettivi di categoria, rinnovati
l'1 agosto 2013 e il 3 dicembre 2017, siano efficaci nei confronti delle cooperative convenute dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'associazione datoriale di appartenenza (rispettivamente maggio 2015
e maggio 2019, come correttamente posto dal
CTU alla base dei conteggi effettuati).
In ordine alle delibere assembleari della del 30 ottobre 2015, 28 Controparte_5
giugno 2016 e 22 dicembre 2016 dichiarative dello “stato di crisi”, queste non sono state impugnate nei termini ex artt. 2377 e
2379 e 2519 c.c. e risultano pertanto efficaci nei confronti dei ricorrenti (v. doc. 8-13 ). CP_5
Nel periodo dal 1° maggio 2017 (data di assunzione dei ricorrenti alle dipendenze di
al 23 ottobre 2017 Controparte_4
(data della delibera dichiarativa dello
“stato di crisi”), i ricorrenti risultano associati ad una diversa cooperativa e solo tale specifico rapporto associativo consente
l'adozione di delibere incidenti sul trattamento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, mentre il precedente rapporto sociale, che dava causa
a tale minore trattamento nel rapporto lavorativo, si è estinto e è non più produttivo di effetti.
Quanto alla delibera del 23 ottobre 2017 de
dichiarativa dello Controparte_4
“stato di crisi”, questa non è stata impugnata nei termini ex artt. 2377 e 2379 e
2519 c.c. e risultano pertanto efficace nei confronti dei ricorrenti (v. doc. 7 e 8
. CP_4
In relazione alle successive delibere del 27 luglio 2018, 28 maggio 2019 e 5 luglio 2019 della medesima come Controparte_4 già osservato “è ben vero che l'assemblea, ai sensi nell'art. 6 c. 1 l. 142/2001 e
nell'art. 9 del regolamento interno, può deliberare, in situazioni di crisi aziendale, “forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito,
e/o la riduzione del trattamento economico”, tuttavia la cooperativa è onerata – per determinare tale eccezione alla generale
l'inderogabilità del trattamento economico, della dimostrazione dell'effettività ello stato di crisi, della temporaneità dello stesso e del nesso tra crisi e misura adottata per fronteggiarla: nel caso in esame, le delibere richiamate risultano del tutto generiche e apodittiche nell'indicare lo stato di crisi (e non è allegato in giudizio alcun dato economico, finanziario, patrimoniale e contabile a sostegno) e la funzionalità delle misure a darvi soluzione
(tanto è vero che lo stato di crisi risulta una condizione permanente della società);ne consegue che, in mancanza degli stringenti presupposti, la deroga ai minimi contrattuali risulta contraria a norme imperative e le delibera nulle per illiceità dell'oggetto (il periodo temporale dei tre anni dal deposito del ricorso, posto a base del quesito, va in questa sede confermato, tenuto dell'antieconomicità in questa sede di un supplemento peritale per i mesi di maggio e giugno 2018, peraltro sul punto non specificamente richiesto dal )” CP_4
(v. in tal senso Trib. Bergamo, sent. 463/2023
e 464/2023).
Infine, “nessuna somma va portata a detrazione in base alla eccepita responsabilità dei soci, tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni sull'an delle perdite e sul quantum della ripartizione” (v. in tal senso Trib.
Bergamo, sent. 463/2023 e 464/2023).
Il CTU ha correttamente calcolato le somme dovute a titolo di istituti differiti
(ferie, ROL ed ex festività, XIII e XIV mensilità, TFR) facendo applicazione dell'art. 61 parte speciale, sez. I, CCNL applicato (con l'elencazione delle previste componenti della “retribuzione globale mensile”, aventi tutte carattere fisso e retributivo) e nel corso di tale operazione ha verificato anche quanto dovuto a titolo di EDR (applicabile ex art. 60 CCNL, non derogato da alcuna norma della parte speciale), una tantum e di scatti di anzianità.
Per quanto riguarda, invece, l'indennità di trasferta e di disponibilità, è emerso chiaramente che nessuno dei ricorrenti ha mai effettuato trasferte (v. dep. testimoniali).
Per contro, le società convenute non hanno allegato (né provato) niente di specifico sul concreto atteggiarsi della prestazione, in modo da dar conto di una distinzione tra
lavoro effettivo e semplice presenza in cantiere, non (potenzialmente) eterodiretta.
L'istruttoria testimoniale ha invece fornito elementi per sostenere, al contrario, la continuità della prestazione lavorativa dei ricorrenti nel periodo di permanenza in cantiere, con la conseguenza che le somme corrisposte a titolo di trasferta o disponibilità (prive della loro causa tipica
e che le convenute danno esplicitamente atto di avere corrisposto per compensare l'orario lavorativo eccedente l'ordinario) vanno detratte dal credito per il lavoro effettivamente svolto.
Ciò in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;e ciò, in quanto
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali”
(cfr., ex multis, Cass. 13164/2018).
Pertanto, dall'importo complessivamente spettante ai ricorrenti vanno detratte le somme corrisposte a titolo di indennità,
nella misura dell'effettivo versamento ai lavoratori.
Per quanto attiene al trattamento di malattia merita condivisione quanto già affermato dal Tribunale di Bergamo secondo cui “a) secondo quanto previsto dal CCNL applicato, Parte speciale – Sezione III
Cooperazione, in relazione all'art. 63
(disciplinante, appunto, la malattia), “per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme del
DPR 602/70 come modificato dal Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed al-le condizioni stabilite dagli istituti di previdenza e assistenza”;b) le disposizioni legislative sopra richiamate attengono alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dal datore di lavoro e non disciplinano affatto, in modo particolare rispetto alla parte generale del CCNL, la questione della misura del trattamento di malattia corrisposto al lavoratore;c) va pertanto applicato il disposto dell'art. 63
c. 12 CCNL, con l'integrazione prevista (già separatamente calcolata dal CTU)” (v. Trib. di Bergamo, sent. 463/2023 e 464/2023).
Va poi ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
26246/2022, ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come
modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le considerazioni espresse dalla Cassazione sono del tutto applicabili al rapporto di lavoro del socio di cooperativa, cui è applicabile l'art. 18 l. 300/1970
(modificato dalla l. 92/2012) nei casi di licenziamento senza esclusione da socio oppure la tutela generale per i licenziamenti illegittimi ex l. 604/1966 negli altri casi.
Per quanto attiene, infine, alla responsabilità della committente CP_3
, è pacifico che il contratto di
[...] appalto di servizi con Controparte_5 sia cessato il 30 aprile 2017, anche per effetto dell'affitto di ramo di azienda da quest'ultima in favore Controparte_4
(v. doc. 2 e 3 ). CP_3
Tra e Controparte_3 Controparte_4
è stato poi stipulato un nuovo contratto avente ad oggetto gli stessi servizi già
appaltati alla cedente in data 2 maggio 2017
(v. doc. 4 . CP_3
Deve quindi ritenersi maturata la decadenza dei ricorrenti ex art. 29 c. 2 d.lgs.
276/2003, in quanto costoro non hanno agito nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto con Controparte_5
Per quanto riguarda invece l'oggetto della responsabilità solidale, come già ritenuto da questo Tribunale, vi rientrano “anche le differenze a titolo di ROL, permessi, festività ed ex festività, EDR, una tantum, titoli che hanno tutti quali, pacificamente, natura (anche) retributiva (rientrando, pertanto, nel generale alveo dei
“trattamenti retributivi” previsti dalla disciplina di legge);non ha invece natura retributiva l'integrazione dell'indennità
, tenuto conto che l'evento “malattia” CP_7 determina una vera e propria sospensione del rapporto lavorativo e determina il venir meno del nesso di continuativa inerenza del rapporto lavorativo all'appalto” (v. Trib.
Bergamo, sent. 463/2023 e 464/2023).
Non opera invece il beneficio di preventiva escussione, in quanto i periodi introdotti nell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 dall'art. 4 c. 31 l. 92/2012, sono stati
“soppressi” dal d.l. 25/2017, convertito senza modificazioni con l. 49/2017 e
l'originaria previsione, regolando
l'esperibilità dell'azione esecutiva, ha
natura processuale e soggiace al principio tempus regit actum.
Per la determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti è necessario partire dai dati, indicati dal CTU, del totale lordo spettante
e del totale lordo percepito. Quindi, dalla differenza lorda vanno detratti l'indennità di trasferta, l'ammontare del TFR da cedolino paga e il contributo TRF dello
0,50%, con la precisazione che l'imponibile fiscale sarà calcolato sulle differenze lorde complessive, detratta la quota a carico del dipendente a titolo di contributo previdenziale.
In conclusione, tenuto conto dei conteggi effettuati dal CTU, le differenze retributive vanno quantificate come di seguito:
1) Bensayour Abdessamad: € 2.798,1 a carico di in Parte_3 solido ex art. 2112 c.c. con Parte_4
(pari ad € 13.117,08, quale importo
[...] dovuto, detratto quanto percepito pari €
8.840,65 per trasferta, l'importo per TFR pari a € 1.356,20 nonché il contributo TFR dello 0,50% pari a € 122,13) ed € 8.956,67
a carico di in solido Parte_4 ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con CP_3
, ad eccezione che per gli
[...] emolumenti già esclusi dalla solidarietà come in motivazione (€ 24.109,3 - €
10.526,06, l'importo per TFR percepito
pari a € 3.914,96 nonché il contributo TFR dello 0,50% pari a € 411,54- € 300,00 oggetto di rimborso);
2) € 6.707,9 a carico di Parte_2
in Parte_5 solido ex art. 29 d.lgs. 276/03 con
(differenza lorda dovuta Controparte_3 di € 13.060,51 -4.399,14, l'importo per
TFR percepito pari a €1.747,80 nonché il contributo TFR dello 0,50% pari a €
205,67).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra esposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico solidale di tutte le parti attesa la complessità degli accertamenti.
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