Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 9
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 18.11.2024, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2023 R.G., promossa
da
PE NA, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. [...]), con domicilio digitale presso il difensore, come da procura in atti.
RICORRENTE
Contro
Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II –
Ambito Territoriale di Catanzaro (C.F. 80001920794), tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., giusta delega in atti (All. 1), dal dott. Davide Serrao, legalmente domiciliati, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II
Ambito Territoriale di Catanzaro, in Via Cosenza n. 31 – Catanzaro
RESISTENTE
nonché contro
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. Costanzo”, Cod. fisc. 99000720799, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Decollatura
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 3.11.2023, RR AC esponeva che in data 8/4/2021, aveva presentato presso l'Istituto scolastico “L. Costanzo” di Decollatura, ai sensi del D.M. n. 50 del
3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico
e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 15/12/2005 al 14/12/2006 , successivamente al conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle suddette graduatorie e non in costanza di nomina;

-che, nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico di Istruzione Superiore di
Decollatura, le erano stati riconosciuti punti 9,10 per il profilo di assistente amministrativo e per quello di assistente tecnico e punti 7,10 per quello di collaboratore scolastico, mentre per il servizio civile prestato le erano stati riconosciuti soltanto punti 0,60.
- che il punteggio assegnato, per i differenti profili professionali, era errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché
0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni).
Deduceva, quindi, la violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 52, comma
2, della Costituzione e dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
In particolare, a dire di parte ricorrente, tale modus operandi del Ministero determinava una evidente disparità di trattamento tra coloro che avevano svolto il servizio militare ( o il servizio civile come nel caso di specie) in costanza di nomina e coloro che lo avevano svolto precedentemente, che non trovava fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.
Parte ricorrente citava al riguardo vari indirizzi giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato in materia, che avevano riconosciuto il punteggio pieno di n.6 punti per ogni anno per il servizio militare o per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina, precisando che occorreva effettuare una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che andava letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs.
297/1994
(e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art.
52, comma 2, della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento di punti sei, per il servizio civile svolto, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate
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