Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2928

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2928
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2928
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 22674/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE XI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22674/2023 tra NA AT appellante e
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
appellata

Oggi 14 marzo 2024 alle ore 11.26 innanzi alla dott.ssa Francesca Avancini, sono comparsi:
Per NA NA l'avv. Paola Cipriani in sostituzione dell'avv. Francesco Blasio;
Per AS IR CO IM l'avv. Luca Perotta in sostituzione dell'avv. Matteo Castioni;
ùla Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. L'avv. Perotta preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle note non autorizzate depositate da controparte in vista dell'odierna udienza. L'Avv. Cipriani precisa le conclusioni come da atto introduttivo. L'avv. Perotta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in Camera di Consiglio. la Giudice
Francesca Avancini
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All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,30 assenti i difensori delle parti nel frattempo allontanatisi, la Giudice ha emesso la seguente sentenza dandone lettura a verbale.
La Giudice
Francesca Avancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 22674/2023 promossa da:
NA AT (C.F. [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Blasio;

appellante contro
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, (C.F./P.IVA 05884230961), in
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persona del preposto alla sede secondaria in Italia e procuratore speciale sig.
Giuseppe Bonetti, in forza di procura per AR ZI CI di Milano del 5 novembre 2008 (rep. n. 61216/13535), rappresentata e difesa, dall'Avv.
Matteo Castioni giusta procura generale alle liti per AR RI IA
ON di Gallarate del 18.05.2020 (rep. n. 18327/10798);
appellata
Oggetto: trasporto;

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'odierna udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte NA NA ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
8048/2022, pubblicata in data 15.12.2022, con la quale il primo Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di € 273,04 avanzata dal NA nei confronti di
AS IR CO IM a titolo di rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli EJU4298 e EJU4297 sulla tratta Milano-Parigi e ritorno rispettivamente del 13 e del 19 maggio 2020 – voli cancellati dalla compagnia aerea a cagione dei limiti imposti dalla emergenza epidemiologica allora in corso - e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice di Pace ha motivato la sua decisione in relazione all'avvenuta emissione, da parte della Compagnia aerea e in favore del passeggero, dapprima di un voucher di importo pari a quello dei biglietti acquistati e, successivamente, decorso il termine previsto dalla “disciplina speciale legata all'emergenza da Covid-19”, a seguito di apposita richiesta del medesimo
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passeggero, del rimborso del prezzo del biglietto. Il primo Giudice ha, poi, evidenziato che il passeggero aveva richiesto il rimborso alla compagnia aerea e provveduto alla notificazione a quest'ultima dell'atto di citazione in primo grado lo stesso giorno, ossia il 9.5.2022.
Con l'unico motivo di appello, articolato in più punti, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace compensato le spese di lite, mentre le predette spese avrebbero dovuto essere poste interamente a carico della convenuta da individuarsi quale parte virtualmente soccombente. E ciò in quanto, sempre secondo la tesi di parte appellante, a fronte della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, quest'ultima sarebbe stata obbligata, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 261/2004, a rimborsare al passeggero il prezzo del biglietto non utilizzato, nel termine di sette giorni dalla richiesta. Né, secondo parte appellante, avrebbe potuto, nella specie, trovare applicazione la
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