Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2426
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Testo completo
R.G. n. 4441 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4441/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SPADAFORA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/10/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Pellezzano (Sa) il 24.04.1994 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, Uff. 1, n. 5 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative al mantenimento della prole , e , nati rispettivamente in data Per_1 Per_2 CP_2
23/02/1995, 09/10/1996 e 01/08/2001, maggiorenni, ma economicamente non indipendenti ed alle questioni economiche, chiedendo nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla madre.
In particolare, sul presupposto dei propri problemi di salute (invalido civile, con pensione di circa euro 700,00 mensili, giusta documentazione agli atti di causa) che ne ridurrebbero la capacità lavorativa, ha chiesto nulla prevedersi a titolo di mantenimento per i figli, né per la moglie.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 11.10.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e rinviando per la decisione all'udienza del 19.06.2024, anche tenuto conto dell'assenza di richieste istruttorie e di memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata
pagina 2 di 6
consensualmente e poi omologata dal Tribunale di Salerno con decreto collegiale del 02.05.2007),
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4441/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SPADAFORA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/10/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Pellezzano (Sa) il 24.04.1994 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, Uff. 1, n. 5 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative al mantenimento della prole , e , nati rispettivamente in data Per_1 Per_2 CP_2
23/02/1995, 09/10/1996 e 01/08/2001, maggiorenni, ma economicamente non indipendenti ed alle questioni economiche, chiedendo nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla madre.
In particolare, sul presupposto dei propri problemi di salute (invalido civile, con pensione di circa euro 700,00 mensili, giusta documentazione agli atti di causa) che ne ridurrebbero la capacità lavorativa, ha chiesto nulla prevedersi a titolo di mantenimento per i figli, né per la moglie.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 11.10.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e rinviando per la decisione all'udienza del 19.06.2024, anche tenuto conto dell'assenza di richieste istruttorie e di memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata
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consensualmente e poi omologata dal Tribunale di Salerno con decreto collegiale del 02.05.2007),
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi
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