Trib. Genova, sentenza 21/11/2024, n. 467
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Testo completo
R.G. 2673/2024
HALIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. M P Presidente rel.
Dott. M A D L G
Dott. M G G
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili /
scioglimento di matrimonio promosso congiuntamente da: C.F. 1 nata a [...], il [...], residente in [...]1 C.F.
,
GARIBALDI 523 10604 NE [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
TRESCHI ELISABETTA (C.F. C.F. 2 ), che la rappresenta e la difende, come da procura
in atti
e Parte 2 C.F. C.F. 3 nato a [...], il [...], residente
in NE 10604 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TRESCHI
ELISABETTA (C.F. C.F. 2 ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la
pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio
alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CARASCO il 13/03/2004 che è stato ritualmente trascritto
nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto
dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della
prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più
ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di
separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in
dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme
imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte_2
autorizzandoli a