Trib. Viterbo, sentenza 24/01/2024, n. 103
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Testo completo
R.G. n. 306/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 306/2020 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.2023, promossa da:
US VA, c.f. [...], nato a [...] il [...] e
LA AT, c.f. [...], nata a [...], il [...], entrambi residenti in Blera, Loc. Croci Vive, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Graziani
e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, via Genova n. 29, studio del legale;
Opponenti
Nei confronti di
S2C S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, c.f.
10887901006, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Valadier n.
44, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Aquilanti e Giovanna Garrone ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via Vincenzo Cardarelli n. 6, studio dell'avv. Aquilanti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 18 ottobre 2019 nel procedimento n. 2689/2019 R.G
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 22.01.2020 i sig.ri EP NI e EL TA chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n. 1086/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
18 ottobre 2019 nel procedimento n. 2689/2019 R.G., notificato a mezzo del servizio postale il
13.12.2019, con il quale veniva intimato il pagamento di € 57.772,20 in favore di S2C S.p.A. per i premi relativi alla polizza fideiussoria n.1800001. A fondamento dell'opposizione deducevano che la polizza fideiussoria n.1800001 era stata emessa nell'interesse di BL LE S.p.A. (ora in fallimento), di cui EP NI era amministratore unico, a garanzia dell'adempimento del contratto di appalto di lavori concluso con l'Azienda Sanitaria n. 1 Imperiese e che non potevano ritenersi autografe le firme apposte sull' “Atto di coobbligazione solidale”, annesso alla suddetta polizza e sulla base del quale la compagnia di assicurazione opposta aveva richiesto l'ingiunzione.
Con riferimento al quantum richiesto eccepivano che l'ammontare dei premi non era stato correttamente calcolato, poiché non teneva conto della riduzione dovuta per l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori come documentato dai SAL allegati. Inoltre, argomentavano che la garanzia riportata dalla polizza fideiussoria era quantificata nel 10% dell'importo contrattuale come previsto per legge (pari ad € 1.863.532,94) e che dopo il 20 luglio 2016 “con l'esecuzione di opere rappresentative di detto controvalore, l'obbligazione del garante è risultata estinta.” Pertanto, chiedevano di dichiarare “l'invalidità dell'“Atto di coobbligazione solidale” (identificato con la dicitura in calce “Pagina 9/10”), annesso alla polizza fidejussoria numero 1800001 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai concludenti”.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la S2C S.p.A. e proponeva istanza di verificazione per avvalersi della scrittura privata denominata “Atto di coobbligazione solidale” disconosciuta dagli opponenti. Con riferimento al quantum intimato precisava che i SAL non erano mai stati trasmessi, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 delle condizioni di polizza e che erano stati esibiti per la prima volta nel corso del giudizio, peraltro incompleti perché privi di sottoscrizione e dell'indicazione della data. In ordine all'asserita estinzione della garanzia l'opposta eccepiva che
l'art. 113 del D.lvo 12 aprile 2006 n. 163 prevede che la garanzia cessi di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Nello svolgimento del processo gli opponenti, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
10.09.2020, chiedevano termine per esperire il tentativo di mediazione ed il Giudice concedeva il
2
termine di 15 gg, assegnando anche i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Tuttavia, con le note scritte per l'udienza del 15.04.2021 gli opponenti invocavano la pronuncia delle SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19596 e chiedevano che fosse parte opposta a promuovere il procedimento di mediazione. Il Giudice, all'udienza del 15.04.2021, assegnava all'opposta il termine di 15 gg per svolgere la mediazione. Successivamente con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e poi anche con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2021 l'opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione non avendo parte opponente ottemperato al primo invito disposto dal Giudice all'udienza del 10.09.2020. Parimenti gli opponenti, con le note scritte del 27.10.2021 e del
16.06.2021, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo l'opposta ottemperato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 306/2020 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.2023, promossa da:
US VA, c.f. [...], nato a [...] il [...] e
LA AT, c.f. [...], nata a [...], il [...], entrambi residenti in Blera, Loc. Croci Vive, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Graziani
e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, via Genova n. 29, studio del legale;
Opponenti
Nei confronti di
S2C S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, c.f.
10887901006, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Valadier n.
44, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Aquilanti e Giovanna Garrone ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via Vincenzo Cardarelli n. 6, studio dell'avv. Aquilanti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 18 ottobre 2019 nel procedimento n. 2689/2019 R.G
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 22.01.2020 i sig.ri EP NI e EL TA chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n. 1086/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
18 ottobre 2019 nel procedimento n. 2689/2019 R.G., notificato a mezzo del servizio postale il
13.12.2019, con il quale veniva intimato il pagamento di € 57.772,20 in favore di S2C S.p.A. per i premi relativi alla polizza fideiussoria n.1800001. A fondamento dell'opposizione deducevano che la polizza fideiussoria n.1800001 era stata emessa nell'interesse di BL LE S.p.A. (ora in fallimento), di cui EP NI era amministratore unico, a garanzia dell'adempimento del contratto di appalto di lavori concluso con l'Azienda Sanitaria n. 1 Imperiese e che non potevano ritenersi autografe le firme apposte sull' “Atto di coobbligazione solidale”, annesso alla suddetta polizza e sulla base del quale la compagnia di assicurazione opposta aveva richiesto l'ingiunzione.
Con riferimento al quantum richiesto eccepivano che l'ammontare dei premi non era stato correttamente calcolato, poiché non teneva conto della riduzione dovuta per l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori come documentato dai SAL allegati. Inoltre, argomentavano che la garanzia riportata dalla polizza fideiussoria era quantificata nel 10% dell'importo contrattuale come previsto per legge (pari ad € 1.863.532,94) e che dopo il 20 luglio 2016 “con l'esecuzione di opere rappresentative di detto controvalore, l'obbligazione del garante è risultata estinta.” Pertanto, chiedevano di dichiarare “l'invalidità dell'“Atto di coobbligazione solidale” (identificato con la dicitura in calce “Pagina 9/10”), annesso alla polizza fidejussoria numero 1800001 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai concludenti”.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la S2C S.p.A. e proponeva istanza di verificazione per avvalersi della scrittura privata denominata “Atto di coobbligazione solidale” disconosciuta dagli opponenti. Con riferimento al quantum intimato precisava che i SAL non erano mai stati trasmessi, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 delle condizioni di polizza e che erano stati esibiti per la prima volta nel corso del giudizio, peraltro incompleti perché privi di sottoscrizione e dell'indicazione della data. In ordine all'asserita estinzione della garanzia l'opposta eccepiva che
l'art. 113 del D.lvo 12 aprile 2006 n. 163 prevede che la garanzia cessi di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Nello svolgimento del processo gli opponenti, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
10.09.2020, chiedevano termine per esperire il tentativo di mediazione ed il Giudice concedeva il
2
termine di 15 gg, assegnando anche i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Tuttavia, con le note scritte per l'udienza del 15.04.2021 gli opponenti invocavano la pronuncia delle SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19596 e chiedevano che fosse parte opposta a promuovere il procedimento di mediazione. Il Giudice, all'udienza del 15.04.2021, assegnava all'opposta il termine di 15 gg per svolgere la mediazione. Successivamente con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e poi anche con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2021 l'opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione non avendo parte opponente ottemperato al primo invito disposto dal Giudice all'udienza del 10.09.2020. Parimenti gli opponenti, con le note scritte del 27.10.2021 e del
16.06.2021, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo l'opposta ottemperato
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