Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 13
TRIB Firenze
Sentenza
9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti SERGIO PICCHI e GIORGIO LEONCINI, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Largo
Don Pino Puglisi n. 6, presso i difensori avv.ti SERGIO PICCHI e GIORGIO LEONCINI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 6 maggio 2024 e notificato il 19 settembre 2024, citava in giudizio il allegando di Parte_1 Controparte_1
aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1
determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2000,00, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti SERGIO PICCHI e GIORGIO LEONCINI, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Largo
Don Pino Puglisi n. 6, presso i difensori avv.ti SERGIO PICCHI e GIORGIO LEONCINI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 6 maggio 2024 e notificato il 19 settembre 2024, citava in giudizio il allegando di Parte_1 Controparte_1
aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1
determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2000,00, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato
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