Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1009

TRIB Bari
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Bari
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1009
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1009
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di BA, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 12/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11102 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
TRA
LO IO, rappr. e dif. dall'avv. NICOLO' NONO DACHILLE;

Ricorrente
E
ISPETTORATO DEL LAVORO, rappr. e dif. dagli avv.ti ROMANA CARMEN ROMANO ed ALESSANDRO SANTO;

Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2019 LO IO proponeva opposizione alla ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di euro 4.958,40, emessa dall'ISPETTORATO DEL LAVORO di BA
(d'ora in poi anche solo ITL) e notificata in data 30.08.2019, con la quale gli venivano contestate in proprio e solidalmente, in qualità di rappresentante legale della soc. coop. a responsabilità limitata Gruppo ormeggiatori
Porto di BA, le seguenti violazioni: a) artt. 33, 37 e 82, del D.P.R. n. 797/1955, come modificati dalla legge n. 1038/1961, per avere omesso di corrispondere ai dipendenti UC ME, UC SE e
LL RC l'assegno per il nucleo familiare relativo ai mesi di aprile e maggio 2014; b) art. 21, comma
1, legge 264/49
, come sostituito dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 297 del 2002, per non avere comunicato entro
5 giorni – ma solo il 16.01.2015 - al competente Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 31.05.2014, dei dipendenti CO CE, IT AS, CO ME, CO
OL, AL NI, LL ST, LL IO, LL RC, UC ME, UC
SE e LA NG.
Si costituiva l'ISPETTORATO DEL LAVORO di BA contestando la fondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Sospesa, con decreto dell'8.10.2019, l'esecutività della ordinanza ingiunzione opposta, senza
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