Trib. Torino, sentenza 17/01/2024, n. 87
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Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo connesse via Microsoft Teams le parti, il
Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 4471/2023, instaurata tra le parti:
- (CF: , ass. Avv. Guido Marone Parte_1 C.F._1
(ricorrente)
- (CF ) ass. Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , Dott. (convenuto) CP_2 Controparte_3
Oggetto: carta del docente
CONCLUSIONI: come da verbale
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di avere prestato attività lavorativa, con le mansioni di docente, per il Controparte_1
(ora ) negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Controparte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato, con
durata fino al 31 agosto di ogni anno;
- di non aver visto concedersi la fruizione, negli anni scolastici di cui sopra, della c.d. carta
elettronica del docente, e dell'erogazione, tramite tale strumento, dell'importo di euro 500,00
annui;
fruizione ed erogazione previste (per i soli docenti assunti con contratto a tempo
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indeterminato) dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e dal pedissequo DPCM 23.9.2015;
fruizione ed erogazione finalizzate all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle
competenze professionali.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto sussistere, nel caso di specie, di illegittima discriminazione,
con riferimento alla mancata erogazione del beneficio economico di cui sopra, tra personale
docente assunto a tempo indeterminato e personale docente assunto invece con contratto a
tempo determinato;
sarebbe stata posta in essere, in particolare, discriminazione nell'ambito
delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE,
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul
diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Parte ricorrente ha quindi richiesto, in relazione agli anni scolastici sopra indicati, la condanna
del convenuto alla corresponsione di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, quale CP_1
contributo alla formazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1
quinquennale per le somme maturate anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del
ricorso;
nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la CP_1
configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della
parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la
formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non
potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni
oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbero costituite
dal “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di
istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario”, CP_1
dovuto al fatto che detto miglioramento è affidato ad un accrescimento delle competenze
2
professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per
il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo;
ritorno che
sarebbe dunque incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente
assunto a termine.
Il ha altresì eccepito la non accoglibilità della domanda di condanna al pagamento CP_1
dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di €
500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma
del e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal CP_1
citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
All'odierna udienza parte ricorrente ha richiesto autorizzazione all'acquisizione, a fini
probatori, di contratto a tempo determinato per l'a.s. in corso, contratto depositato
telematicamente in data odierna
*****
Preliminarmente, si deve autorizzare la produzione documentale odierna di parte ricorrente
(contratto a tempo determinato con efficacia sino al 31/8/2024), in quanto stipulato dopo il
deposito del ricorso introduttivo. Si deve però anticipare che la produzione risulta superflua, in
ragione di quanto già emergente dallo stato matricolare prodotto da parte convenuta (ove la
stipula di tale contratto già risultava).
Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che infra si specificano.
Occorre osservare che:
- la “carta elettronica” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015;
al comma 121 l'art. 1 ha statuito che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
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per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile”;
- il successivo comma 122 ha stabilito che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le
modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
- il comma 124 ha stabilito poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
[...]
- le specifiche della messa a disposizione di tale importo per tali finalità sono stati quindi
regolati con DPCM del 23/9/2015 e successivamente con DPCM del 28/11/2016;
- l'art. 2 del decreto del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo
della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di
una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di
cui al comma 1. nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni
scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili
sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal
servizio”;
- l'art. 3 del successivo DPCM del 28/11/2016 ha stabilito: “1. La Carta è assegnata ai docenti
di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
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fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
Nella materia in trattazione (esclusione dal beneficio economico del personale docente assunto
con contratto a tempo determinato) è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.
1842/2022 del 16/3/2022;
sentenza che