Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1488/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1488/2018 promossa da:
RI TA, C.F. [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Donella Bonciani, c.f. [...], e Deanna Poggiagliolmi, c.f. PGG DNN 71D64
H901Y, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Montevarchi (AR), Via Sante Tani, n.
26/4
ATTORE contro
BANCA DEL VALDARNO – CREDITO COOPERATIVO S.C., con sede a San Giovanni
Valdarno (AR) in Piazza della Libertà n.26, C.F. e P. Iva 00135410512, in persona del Presidente e legale rappresentante Gianfranco Donato, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Simone Pistelli, c.f. [...], Alfredo Valenti, c.f. VLN LRD 54L23
F656D, e Alessandro Donati, c.f. [...], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simone Pistelli sito in Firenze in Via Ungheria n. 24
CONVENUTA

CONCLUSIONI
Per parte attrice (foglio del 12/06/2024): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale Accertato l'inadempimento della banca ai doveri di informazione, valutazione, consegna e astensione derivanti dal contratto di intermediazione, pronunciare ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto MPS:
pagina 1 di 19 - Adesione all'aumento di capitale MPS del 16/06/2014, acquisto n. 14.338 azioni BCA MPS per un controvalore di € 14.338,00 (doc.4)
- Operazione di investimento n. 851481 del 1/7/2014 per l'acquisto di 35.000 azioni BCA MPS raggruppato al prezzo di € 1,4350, che ha comportato un esborso di € 50.048,62 (doc.5)
- Operazione di investimento n. 854725 del 8/07/2014 per l'acquisto di 54.700 azioni BCA MPS raggruppato al prezzo di € 1,3660, che ha comportato un esborso di € 74.398,53 (doc.6)
- Operazione di investimento n. 863483 del 8/08/2014 per l'acquisto di 91.700 azioni BCA MPS raggruppato al prezzo di € 1,0885, che ha comportato un esborso di € 99.967,72 (doc.7).
- Operazione di investimento n. 879177 del 15/10/2014 per l'acquisto di 11.500 azioni BCA MPS raggruppato al prezzo di € 0,9100, che ha comportato un esborso di € 10.395,53 (doc.8)
- Operazione di investimento n. 891993 del 3/12/2014 per l'acquisto di 407.000 azioni BCA MPS raggruppato al prezzo di 0,6353309 €, che ha comportato un esborso di € 259.027,70 (doc.9)
- Operazione di investimento n. 915735 del 30/01/2015 per l'acquisto di 460.000 azioni BCA MPS raggruppato al prezzo di 0,4 €, che ha comportato un esborso di € 184.320,18 (doc.10)
- Aumento di capitale MPS del 15/06/2015 con un esborso di € 628.617,60 (doc.11) con i conseguenti effetti restitutori e, quindi, con la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma investita oltre interessi legali, oltre al risarcimento del danno da determinarsi nella misura del reddito che il risparmiatore avrebbe tratto dal miglior titolo di Stato italiano all'epoca dell'investimento o in quella minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa.
- in via subordinata Accertato l'inadempimento della banca ai doveri di informazione, valutazione, consegna e astensione derivanti dal contratto di intermediazione. Accertato il grave pregiudizio subito dall'attore. Condannare la banca a risarcire il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. che, quanto al danno emergente, dovrà determinarsi nella misura delle somme investite detratto il valore attuale degli strumenti negoziati oltre interessi legali;
quanto al lucro cessante, esso dovrà determinarsi nella misura del reddito che il risparmiatore avrebbe tratto dal miglior titolo di stato Italiano sul mercato all'epoca dell'investimento, o in quella minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. In tutti i casi - condannare Banca del Valdarno Credito Cooperativo s.c., (c.f.

00135410512), alle spese ed onorari del presente giudizio, comprensive anche di quelle di CTU (pari ad € 6.502,88) e di CTP (pari ad € 9.963,20) che, per comodità del giudicante, si allegano al presente atto (doc.29 e doc. 30).”.
Per parte convenuta (foglio del 17/06/2024): “che il Tribunale di Firenze respinga tutte le domande proposte nei suoi confronti da MA CC con l'atto di citazione che ha introdotto la presente
pagina 2 di 19 causa, come anche successivamente precisate, in particolare le domande di risoluzione per inadempimento degli ordini di investimento e di adesione agli aumenti di capitale MPS e di conseguente restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno, nonché la domanda di risarcimento del danno autonomamente formulata. Con vittoria di spese e di onorari.”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, MA CC allegava di aver stipulato con la Banca del Valdarno Credito Cooperativo S.C., il contratto di servizi d'investimento e consulenza n.
007/012504/88. Fino al 2014 l'andamento degli investimenti aveva interessato quasi esclusivamente operazioni sui titoli di stato, con basso livello di rischio e rendimenti contenuti, mantenendo sempre, nonostante gli investimenti, cospicue riserve di liquidità, fino ad arrivare al giugno 2013 con un attivo pari al 96% di valori liquidi rispetto al 4% di investimenti rischiosi;
tuttavia, a partire dal giugno 2014 la composizione del portafoglio titoli è iniziata a cambiare radicalmente, in quanto l'attore ha iniziato a rivolgere i propri investimenti verso l'acquisto di titoli azionari e aumenti di capitale, per lo più di
Banca MPS, con una serie di operazioni che hanno portato progressivamente, anche attraverso
l'adesione all'aumento di capitale MPS del 05/06/2015 per un esborso di € 628.617,60, ad una composizione del portafoglio composto esclusivamente da investimenti nell'unico titolo di MPS.
Un primo tentativo di riequilibrare la situazione e risolvere bonariamente la questione, attraverso
l'introduzione di una procedura di mediazione, non portava a nessun esito visto il rifiuto dell'istituto di credito a partecipare alla mediazione. Precisava, poi, che il sig. CC, munito solo di un diploma come titolo di studio e che lavorava nell'ambito dell'industria meccanica, non poteva essere certo considerato un investitore esperto, ma se adeguatamente informato avrebbe desistito dall'intraprendere tali rischiosi investimenti. Le valutazioni che per legge devono essere effettuate dalla banca, in ordine all'esperienza ed il profilo di rischio del cliente, erano da considerare del tutto inadeguate, laddove a fronte della compilazione del questionario cliente di adeguatezza/appropriatezza dal 2013 al 2017, in cui il CC rispondeva ai quesiti sostanzialmente sempre allo stesso modo, le valutazioni che ne scaturivano erano, invece, inspiegabilmente diverse. Oscillavano da un giudizio di “esperto” con una alta propensione al rischio, ad un giudizio di investitore “medio” nel 2017, senza che nel corso degli anni erano intervenuti in capo al CC dei fattori di crescita nella conoscenza dei mercati azionari, tali da giustificare gli ondivaghi giudizi della banca sull'esperienza e sulla propensione al rischio.
Segnalava, inoltre, che la convenuta a partire dal 2015 e fino al 2017 aveva omesso di aggiornare il profilo del cliente, venendo meno ad uno degli aspetti centrali della tutela del consumatore/cliente di cui sono onerati gli intermediari, come previsto dall'art. 39 Regolamento Intermediari e dalle linee
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guida ABI. Aggiornamenti che devono avvenire con maggior frequenza per la clientela di dettaglio a più elevato rischio. L'obbligo di aggiornamento, comunque, non poteva eliminare il più generale dovere dell'intermediario di informazione, verificando in capo al cliente la concreta consapevolezza dell'operazione fornendo dei dati chiari e riferibili all'investimento, indipendentemente dalla propensione al rischio, come prevedevano le norme di cui agli art. 21 TUF, art. 28 del Regolamento
CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e art. 21 del Regolamento CONSOB n. 17130 del 12 gennaio
2010. Osservava, che nel caso in esame tali obblighi erano stati palesemente violati, come dimostrato dai giudizi dati dalla banca sull'adeguatezza delle operazioni di acquisto titoli, costituite da dichiarazioni standardizzate, generiche e burocratiche, senza specificare le motivazioni sostanziali dei giudizi e anche aggravato da valutazioni oscillanti anche a distanza di pochi mesi, che hanno generato confusione nel cliente. Il CC, invece, dato che aveva in passato manifestato una bassa propensione al rischio, aveva necessità di un'informazione puntuale e attenta, senza esporlo ad investimenti dal forte carattere speculativo.
Rilevava, ancora, che le modalità concrete con cui si arrivava alla sottoscrizione degli ordini, dimostravano la violazione delle norme relative alla corretta esecuzione del rapporto di intermediazione, in quanto i responsabili della banca, una volta ricevuta la e-mail del CC in cui indicava i prodotti da acquistare, procedevano in pochi minuti all'acquisto dei titoli ma solo a distanza di molti giorni, convocavano il cliente per sottoscrivere l'incarico d'acquisto e la consulenza personalizzata, con la conseguenza che in pratica nessuna informazione e nessuna consulenza veniva rilasciata al cliente prima di procedere all'operazione (vedasi docc. n. 18-22), con conferma della violazione dei più banali standard informativi indefettibili in una corretta scelta dell'investitore.
In particolare, per gli aumenti di capitale di MPS a cui il CC ha aderito, essendo operazioni di finanza straordinaria generalmente rischiose, erano necessarie delle informazioni maggiormente attente
e dettagliate, non potendo l'operatore professionale limitarsi a fare riferimento al prospetto informativo contenente dichiarazioni
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