Trib. Parma, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 4566/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4566/2020 promossa da:
BFF BANK S.P.A. (C.F. 07960110158), già BANCA FARMAFACTORING S.P.A., con il patrocinio degli
Avv.ti BONALUME PAOLO, PALOMA GIOVANNI GOMEZ e CARDONA GIUSEPPE
ATTRICE contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA (C.F. 01874230343), con il patrocinio degli Avv.ti MI-
CELE ANTONELLA e PETRAGLIA LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di
BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA, in persona del legale rappresentan- te pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'AZIENDA, in persona del legale rap- presentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF BANK S.p.A.:
I. € 2.816,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A -
BII. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
pagina 1 di 14 − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture co- stituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A - B (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte ca- pitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 128.851,35 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di credi- ti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D - E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. € 28.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito riepilogata all'elenco prodotto sub ALL. C) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha ge- nerato il predetto importo
pagina 2 di 14 VIII. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture prodotte sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le
Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF
BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di BFF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK
S.p.A. per:
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sor- te capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 3 di 14 • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre inte- ressi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di BFF
BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.p.A. per capitale, interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
Voglia l'll.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie di legge e gli accertamenti del caso: in via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo a BFF Bank S.p.A. con rife- rimento ai crediti da interessi di mora asseritamente ceduti da BFF SPV S.r.l. per il complessivo importo di € 29.275,86 e, per l'effetto, disporre il rigetto della domanda di condanna al pagamento del predet- to importo formulata nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma;
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo a BFF Bank S.p.A. con riferimento alla domanda di condanna ai sensi dell'art.2041 c.c.;
in via preliminare
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti aventi ad oggetto gli interessi di mora maturati pri- ma della data del 25 novembre 2015;
in via principale
- accertare l'infondatezza, totale o parziale, delle domande tutte proposte da BFF Bank S.p.A. e, per
l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
[…]
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Banca Farmafactoring S.p.A., premettendo di essere di- venuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto di numerosi crediti vantati da società forni- trici nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, conveniva in giudizio la debitrice cedu- ta al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tali crediti, e segnatamente:
(i) della somma di € 582.664,95 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 3A e 3B, oltre agli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla predetta som- ma, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture,
e agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di notifica della citazione;
(ii) della somma di € 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs.
n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
(iii) della somma di € 117.442,68 portati dalle Note di Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5A e 5B a titolo di ulteriori interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di cre- diti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi moratori e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4566/2020 promossa da:
BFF BANK S.P.A. (C.F. 07960110158), già BANCA FARMAFACTORING S.P.A., con il patrocinio degli
Avv.ti BONALUME PAOLO, PALOMA GIOVANNI GOMEZ e CARDONA GIUSEPPE
ATTRICE contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA (C.F. 01874230343), con il patrocinio degli Avv.ti MI-
CELE ANTONELLA e PETRAGLIA LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di
BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA, in persona del legale rappresentan- te pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'AZIENDA, in persona del legale rap- presentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF BANK S.p.A.:
I. € 2.816,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A -
BII. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
pagina 1 di 14 − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture co- stituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A - B (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte ca- pitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 128.851,35 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di credi- ti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D - E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. € 28.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito riepilogata all'elenco prodotto sub ALL. C) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha ge- nerato il predetto importo
pagina 2 di 14 VIII. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture prodotte sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le
Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF
BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di BFF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK
S.p.A. per:
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sor- te capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 3 di 14 • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre inte- ressi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di BFF
BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.p.A. per capitale, interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
Voglia l'll.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie di legge e gli accertamenti del caso: in via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo a BFF Bank S.p.A. con rife- rimento ai crediti da interessi di mora asseritamente ceduti da BFF SPV S.r.l. per il complessivo importo di € 29.275,86 e, per l'effetto, disporre il rigetto della domanda di condanna al pagamento del predet- to importo formulata nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma;
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo a BFF Bank S.p.A. con riferimento alla domanda di condanna ai sensi dell'art.2041 c.c.;
in via preliminare
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti aventi ad oggetto gli interessi di mora maturati pri- ma della data del 25 novembre 2015;
in via principale
- accertare l'infondatezza, totale o parziale, delle domande tutte proposte da BFF Bank S.p.A. e, per
l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
[…]
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Banca Farmafactoring S.p.A., premettendo di essere di- venuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto di numerosi crediti vantati da società forni- trici nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, conveniva in giudizio la debitrice cedu- ta al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tali crediti, e segnatamente:
(i) della somma di € 582.664,95 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 3A e 3B, oltre agli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla predetta som- ma, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture,
e agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di notifica della citazione;
(ii) della somma di € 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs.
n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
(iii) della somma di € 117.442,68 portati dalle Note di Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5A e 5B a titolo di ulteriori interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di cre- diti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi moratori e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
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