Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 10031
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23950 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
Società RR S.r.l. (P.IVA 07523111214), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore
CI Vaccaro (C.F. [...]), con sede legale in Napoli alla Via Torrione San Martino n.
21, rappresentata e difesa, in forza di procura a parte sottoscritta, dall'Avv. Luca Vaccaro (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Bernardo Tanucci n. 90;
opponente
E
ENI PLENITUDE S.p.A. – Società Benefit (già Eni gas e luce S.p.a.), in persona del procuratore speciale Cribis Credit Management S.r.l. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Sig.
Carlo Gherardi, giusta procura speciale per TA GO ROVEDA da San AT AN del
03.07.2017 (Rep. 51562 – Racc. 18461), con sede legale in San AT AN (MI) alla Piazza Vanoni n.
1, (C.F./P.IVA: 12300020158), rappresentata e difesa, giusta procura generale per TA CO RO del
24.07. 2017 (Rep. 79163 – Fasc. 35127) dall'Avv. Antonio G. Cafagna (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Barletta al Vicoletto S. Lucia n. 32;
opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 01.10.2021, la Società RR S.r.l. (di seguito solo RR) proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 24.09.2021, con il quale l'allora Eni gas e luce S.p.a. le intimava il pagamento della somma complessiva di euro 8.932,00, “oltre interessi come da titolo esecutivo ed accessori successivamente a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori spese di notifica competenze ed accessori del presente e dell'eventuale procedimento di esecuzione ed ulteriori accessori fiscali se ed in quanto dovuti”, in forza del decreto ingiuntivo n. 20224/2018, emesso dal Tribunale di Milano in data 01.09.2018, notificato il 20.11.2018, divenuto esecutivo il 22.08.2019 e munito di formula esecutiva il 25.09.2019. (cfr. all. n. 5 della comparsa di costituzione della ENI PLENITUDE S.p.A. – Società Benefit).
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la debenza delle somme precettate, assumendo che nulla fosse dovuto a parte convenuta, in quanto alcun contratto di fornitura di energia elettrica era mai stato sottoscritto dal legale rappresentante della stessa con l'odierna opposta. Di talchè dichiarava di disconoscere le firme presenti sulla documentazione posta alla base del precetto opposto. Eccependo, altresì, l'omessa notifica del decreto ingiuntivo sulla scorta del quale era stato azionato il precetto in parola, insisteva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite con attribuzione. Tuttavia, in caso di mancato accoglimento dell'opposizione, chiedeva il ricalcolo degli importi dovuti.
Si costituiva in giudizio parte opposta eccependo la palese infondatezza dell'opposizione, essendo il credito intimato rappresentato da un titolo di formazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23950 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
Società RR S.r.l. (P.IVA 07523111214), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore
CI Vaccaro (C.F. [...]), con sede legale in Napoli alla Via Torrione San Martino n.
21, rappresentata e difesa, in forza di procura a parte sottoscritta, dall'Avv. Luca Vaccaro (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Bernardo Tanucci n. 90;
opponente
E
ENI PLENITUDE S.p.A. – Società Benefit (già Eni gas e luce S.p.a.), in persona del procuratore speciale Cribis Credit Management S.r.l. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Sig.
Carlo Gherardi, giusta procura speciale per TA GO ROVEDA da San AT AN del
03.07.2017 (Rep. 51562 – Racc. 18461), con sede legale in San AT AN (MI) alla Piazza Vanoni n.
1, (C.F./P.IVA: 12300020158), rappresentata e difesa, giusta procura generale per TA CO RO del
24.07. 2017 (Rep. 79163 – Fasc. 35127) dall'Avv. Antonio G. Cafagna (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Barletta al Vicoletto S. Lucia n. 32;
opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 01.10.2021, la Società RR S.r.l. (di seguito solo RR) proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 24.09.2021, con il quale l'allora Eni gas e luce S.p.a. le intimava il pagamento della somma complessiva di euro 8.932,00, “oltre interessi come da titolo esecutivo ed accessori successivamente a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori spese di notifica competenze ed accessori del presente e dell'eventuale procedimento di esecuzione ed ulteriori accessori fiscali se ed in quanto dovuti”, in forza del decreto ingiuntivo n. 20224/2018, emesso dal Tribunale di Milano in data 01.09.2018, notificato il 20.11.2018, divenuto esecutivo il 22.08.2019 e munito di formula esecutiva il 25.09.2019. (cfr. all. n. 5 della comparsa di costituzione della ENI PLENITUDE S.p.A. – Società Benefit).
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la debenza delle somme precettate, assumendo che nulla fosse dovuto a parte convenuta, in quanto alcun contratto di fornitura di energia elettrica era mai stato sottoscritto dal legale rappresentante della stessa con l'odierna opposta. Di talchè dichiarava di disconoscere le firme presenti sulla documentazione posta alla base del precetto opposto. Eccependo, altresì, l'omessa notifica del decreto ingiuntivo sulla scorta del quale era stato azionato il precetto in parola, insisteva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite con attribuzione. Tuttavia, in caso di mancato accoglimento dell'opposizione, chiedeva il ricalcolo degli importi dovuti.
Si costituiva in giudizio parte opposta eccependo la palese infondatezza dell'opposizione, essendo il credito intimato rappresentato da un titolo di formazione
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