Trib. Verona, sentenza 29/02/2024, n. 507

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 29/02/2024, n. 507
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 507
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 7579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei
magistrati:
Dr.ssa A G Presidente
Dr. M V Giudice
Dr.ssa E T di Vignano Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MORI Pt_1 C.F._1
PIERGIOVANNI, presso il quale ha eletto domicilio, come da mandato
difensivo in atti;

RICORRENTE
contro
, C.F. ;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI di PARTE ATTRICE:
1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Fucecchio il 28 agosto
1997 tra la sig.ra ed il sig. Pt_1 CP_1
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale ha Pt_1
chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
secondo la legge cinese, senza formulare alcuna altra domanda,
[...]
tenuto conto che le tre figlie nate dal matrimonio sono tutte maggiorenni e
indipendenti economicamente e che i due coniugi sono economicamente
autosufficienti;

osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso
introduttivo, la parte resistente non si è costituita in giudizio;

dato atto che il Presidente, dopo aver sentito la parte ricorrente, ha disposto
la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti
risultanti dall'ordinanza dep. 12/04/23;

osservato che la parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del
verbale di udienza presidenziale, non si è costituita neanche davanti al
giudice istruttore ed è stata dichiarata contumace (cfr. nota attorea dep.
18/07/23, con ordinanza presidenziale notificata ex art. 143 c.p.c.);

osservato che, con nota scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in
epigrafe;

richiamato, preliminarmente, il contenuto dell'ordinanza presidenziale dep.
12/04/23, con la quale il Presidente ha osservato quanto di seguito:
2
rilevato pregiudizialmente che, presentando la fattispecie in esame elementi
di estraneità (cittadinanza cinese dei coniugi), va accertata d'ufficio la
sussistenza della giurisdizione del giudice italiano;

ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla
domanda di divorzio secondo l'art. 3 del Regolamento (UE) 1111/2019 del
Consiglio, del 25/6/2019, applicabile ratione temporis (il ricorso introduttivo è
stato depositato il 4.11.2022 e quindi dopo il 1.8.2022, termine di applicabilità
del nuovo regolamento);

ritenuto infatti che anche il predetto Regolamento si applica a prescindere
dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez.
III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che Parte_2 Parte_3
precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati
terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati
membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal
diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge
31.5.1995 n. 218 – invocato erroneamente dal ricorrente - , le quali si
applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6del Regolamento,
laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli
articoli 3-5 del Regolamento stesso;

ritenuto che ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1111/2019 sono competenti a
decidere le domande di divorzio, di separazione e di annullamento del
matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si
trova, tra le altre, l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi
risiede ancora o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per un anno immediatamente prima della domanda;

3 ritenuto che nel caso concreto dai certificati anagrafici dimessi risulta che i
coniugi hanno avuto entrambi residenza abituale in Italia e che la ricorrente
l'ha mantenuta anche nell'anno precedente alla domanda;

ritenuto che la legge applicabile alla separazione va individuata applicando il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore
anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione
rafforzata in questo settore;

rilevato che anche tale disciplina ha carattere universale (art. 4 del predetto
regolamento= si applica a prescindere dalla cittadinanza dei coniugi;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma III, in mancanza di
una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la
separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della
residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi
sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse
adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in
cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, c) di cui due coniugi

sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in

mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale (lex fori);

ritenuto che nell'ipotesi concreta in esame il marito è stato cancellato per
irreperibilità nel 2018 (doc. 8 di parte ricorrente), cosicché non possono
trovare applicazione i criteri di cui alle lett. a e b, mentre, risultando dall'atto
di matrimonio che entrambi avevano cittadinanza cinese e non constando la
4 perdita di tale cittadinanza, opera il criterio di cui alla lett. c) e quindi trova
applicazione la legge cinese;

ritenuto che secondo le allegazioni della ricorrente la legge applicabile cinese
non prevede l'istituto della separazione personale dei coniugi, bensì
esclusivamente quello del divorzio (cfr. artt. 1076-1092 Codice Civile della
Repubblica Popolare Cinese, approvato il 28 maggio 2020 dal Congresso
Nazionale del Popolo ed entrato in vigore il 1 gennaio 2021);
ritenuto che va

comunque acquisito il testo della normativa applicabile, tramite informazioni
presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14 L. 218/1995;” (cfr.
ordinanza presidenziale dep. 12/04/23);

rilevato, all'esito della verifica della legge cinese applicabile, che
l'ordinamento cinese non prevede l'istituto della separazione personale dei
coniugi, bensì esclusivamente quello del divorzio, cui i coniugi possono
accedere direttamente e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria;

osservato, infatti, che, secondo il codice civile cinese (che ha abrogato la
Legge sul Matrimonio della Repubblica Popolare Cinese del 1980 con gli
articoli da 1076 a 1092, con decorrenza dal 01/01/21), i coniugi
congiuntamente possono accedere al divorzio cd. diretto mediante
presentazione della relativa istanza presso l'ufficio di registrazione del
matrimonio;

rilevato che, nell'ipotesi in cui il divorzio - come nel caso di specie - sia
richiesto da una sola delle parti, l'ordinamento cinese prevede la duplice
possibilità di ricorrere ad una procedura di conciliazione avviata dall'ufficio di
registrazione del matrimonio ovvero, in alternativa, di adire il Tribunale del
Popolo cinese (cfr. artt. 1079 del codice civile cinese), sicché può ritenersi
5
accertato, secondo il diritto cinese, il diritto del coniuge di ottenere la
pronuncia di scioglimento del matrimonio senza la previa pronuncia di
separazione, anche in assenza del consenso della controparte e financo
senza l'intervento dell'autorità giudiziaria;

ritenuto, pertanto, che ricorrono nel caso in esame i presupposti per
dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Fucecchio (FI) il 28
agosto 1997 tra la Sig.ra e il Sig. , regolarmente Pt_1 CP_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FUCECCHIO (FI)
(cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come allegato
da parte ricorrente e ricavabile dalla condotta delle parti, è definitivamente
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;

osservato che parte ricorrente ha dedotto che le tre figlie nate in costanza di
matrimonio ( , nata a San Miniato (PI) il 01/04/97;
Persona_1 [...]
, nata a Fucecchio (FI) il 12/02/00 e , nata a Empoli (FI) Per_2 Persona_3
il 22/07/01) sono oggi tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti
(cfr. doc.ti 3, 4 e 5 di parte ricorrente);

osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio
mantenimento, poiché indipendente economicamente;

osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di
soccombenza stricto sensu - in ragione sia della natura 'necessaria' della
pronuncia di divorzio, sia della mancata opposizione alla domanda di divorzio
di parte resistente, non costituita e rimasta contumace - può dichiararsene
l'integrale compensazione tra le parti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi