Trib. Torino, sentenza 08/01/2024, n. 156

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/01/2024, n. 156
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 156
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ester Marongiu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 24548/2021, promossa da
RA IC (C.F. [...]), nato a [...] il [...],
UA IA DO (C.F. [...]), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo Grippo che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
FA NA (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente a [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Rocco del Foro di Torino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
-CONVENUTA -

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1489 c.c. da parte della sig.ra FA NA, con il conseguente diritto dei sigg.ri FF IC e AR IA DO ad ottenere la riduzione del prezzo a suo tempo pagato per l'acquisto dell'immobile per cui è causa e, per l'effetto, condannare la sig.ra FA NA al pagamento in favore dei sigg.ri FF IC e AR IA DO
1
dell'importo di Euro 39.585,00 o di quell'altra minore o maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

o in via alternativa
2) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della sig.ra FA
NA, con il conseguente diritto degli attori ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrim oniali subiti e, per l'effetto, condannare la sig.ra FA NA al pagamento in favore dei sigg.ri FF
IC e AR IA DO dell'importo di Euro 39.585,00 o di quell'altra minore o maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in ogni caso
3) Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la sig.ra FA NA al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori, per i motivi tutti di cui sopra, per un importo non inferiore ad Euro
2.500,00, o per quell'altra veriore somma da liquidarsi anche in via equitativa.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e di C.T.U.”

Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Conclusioni in via istruttoria:
- ammettere l'integrazione di perizia con riferimento al reddito prodotto dall'immobile oggetto di giudizio formulata da parte convenuta nell'udienza del 19.04.2023 all'esito della perizia depositata dal
CTU dr. L. Imperiali;

Conclusioni in via istruttoria memoria ex art. 183 cpc comma VI n. 2:

1. Con atto Notaio Avv. S. Bertani (rep. 116484 – raccolta n. 20587) del 15/12/2016 la sig.ra AN
NA ha venduto ai signori FF e AR “in comune di Torino, una porzione di basso fabbricato in pessimo stato di conservazione e priva degli impianti elettrico e di riscaldamento con ingresso dal civico numero 142 (centoquarantadue) di via Paolo Veronese;
al piano terreno (primo fuori terra) ampio locale ad uso laboratorio con servizio confinante con la via Paolo Veronese….”. Si rammostra al teste atto di compravendita Notaio Bertani (doc.2). Si indica a teste sig.ra MA
UE;
NO AU.

2. Alla data della vendita, l'immobile risultava licenziato presso il Comune di Torino concessione n.
248 del 2 febbraio 1968;
denuncia opere conglomerato cementizio depositato presso la Prefettura di
Torino Prot. N. 12311/37836 del 14.07.1970;
licenza di occupazione n. 339 del 29.03.1972 Prot.
52/1971 per magazzino e latrina;
accatastato al Fg 1078 n. 94 via Paolo Veronese n. 142 – Z. C. 3 – categoria C/3 cl. 4 mq. 122 rendita € 636,38 (si veda art. 8 Rogito doc. 2).

3. Durante le fasi di trattativa della compravendita la sig.ra AN NA e la sig.ra UE
MA hanno riferito ai signori FF IC e AR IA che la porzione di basso fabbricato in
2
oggetto era in pessimo stato di conservazione e priva degli impianti elettrico e di riscaldamento. Si rammostra al teste il Rogito doc.

2. Si indica a teste sig.ra MA UE e sig. AU NO.

4. Durante le fasi di trattativa della compravendita, la sig.ra AN NA e la sig.ra UE
MA hanno fatto visionare ai signori FF IC e AR IA lo stato di fatto dell 'immobile, la planimetria e l'atto di provenienza. Si indica a teste sig.ra MA UE e sig. AU NO.

5. Durante le fasi di trattativa della compravendita, la sig.ra AN NA e la sig.ra UE
MA hanno riferito ai signori FF IC e AR IA che il basso fabbricato era onerato del pagamento di un canone annuale al Comune di Torino. Si indica a teste sig.ra MA UE e sig.
AU NO.

6. La sig.ra AN NA in data 22/11/2016 ha pagato al Comune di Torino il canone precario per
l'anno 2016. Si allega ricevuta di pagamento (doc. 3 numerazione a seguire) che si rammostra al teste.
Si indica a teste la sig.ra MA UE;
sig. AU NO.

7. Dall'anno 2017 il canone precario è stato pagato dai signori FF e AR. Si indica a teste la sig.ra
MA UE.

8. Dal 2016 i signori FF e AR hanno goduto ed usufruito del bene immobile e hanno esercitato la loro attività artigianale come documentato nella documentazione fotografica che si allega (doc. 4 numerazione a seguire). Si indica a teste la sig.ra MA UE;
sig. AU NO.

9. Nel mese di settembre 2020 è pervenuta alla sig.ra AN NA, per la prima volta dall'atto notarile stipulato nell'anno 2016, la richiesta di risarcimento del danno. Si indica a teste la sig.ra
MA UE;
sig. AU NO.
10. Dopo l'invio della richiesta di mediazione da parte dei signori FF, avvenuta nel dicembre 2020, la sig.ra AN NA ha nominato un proprio tecnico di fiducia nella persona dell'Arch. IA
OM. Si indica a teste l'Arch. IA OM.
11. In occasione del sopralluogo avvenuto in data 11/6/2021 l'Arch. IA OM ha verificato che il basso fabbricato era utilizzato per l'esercizio di una attività artigianale, era colmo di merce e di imballi, erano installati diversi macchinari per la lavorazione dei manufatti. Si rammostra al teste fotografie sub doc. 2). Si indica a teste Arch. IA OM.
12. In occasione del sopralluogo del 11/6/2021 l'Arch. IA OM ha verificato che i macchinari erano funzionanti. Si rammostra al teste fotografie sub doc. 2). Si indica a teste Arch. IA OM.
13. Dalla data dell'acquisto - 15/12/2016 e a tutt'oggi - i signori FF e AR esercitano la propria attività artigiana all'interno del basso fabbricato. Si indicano a testi: sig.ra MA UE;
sig. AU
NO.
Parte convenuta chiede l'ammissione della prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova che saranno ammessi per la controparte.
Conclusioni istruttorie memoria ex art. 183 cpc comma VI n. 3: ammettersi la seguente prova contraria preceduta dal rituale Vero che:
3
Sul capo 1) di controparte prova contraria indiretta:
Vero che il canone precario è corrisposto al Comune di Torino per la licenza precaria. Si indica a teste funzionario del Comune di Torino ufficio tecnico e concessioni licenze.
Sul capo 2) di controparte: valutativo e quindi inammissibile.
Sul capo3) di controparte prova contraria indiretta:
Vero che in sede di atto notarile i signori FF IC e AR IA DO hanno visionato la piantina e la planimetria dell'immobile. Si indica a teste Notaio Dr. Stefano Bertani.
Vero che in sede di atto notarile i signori FF IC e AR IA DO hanno dichiarato di avere visionato e controllato personalmente lo stato di fatto del bene immobile. Si indica a teste Notaio
Dr. Stefano Bertani.
Sul capo 4) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. Ma ria OM.
Sul capo 5) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. IA OM.
Sul capo 6) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. IA OM.
Sul capo 7) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. IA OM.
Sul capo 8) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. IA OM.
Sul capo 9) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. IA OM.
Sul capo 10) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste Arch. IA OM.
Sul capo 11) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste sig.ra UE MA.
Sul capo 12) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste: sig.ra UE MA.
Sul capo 13) di controparte: prova contraria diretta. Si indica a teste: sig.ra UE MA.
Sul capo 14) di controparte: inammissibile in quanto contrastante con l'atto notarile art. 4) “Le parti, da me Notaio richiamate sulle conseguenze cui si espongono in caso di occultamento del prezzo o di parte di esso, dichiarano che il prezzo della vendita è in considerazione del pessimo stato in cui versa quanto in oggetto, di euro 70.000,00...”.
In caso di ammissione del capitolo 14) di parte attrice si chiede ammettersi la prova contraria indiretta:
Vero che il prezzo pagato dagli attori per l'acquisto dell'immobile in oggetto è stato pattuito sulla base delle condizioni di conservazione dell'immobile stesso. Si indica a teste Notaio dr. Stefano Bertani;
sig.ra UE MA;
sig. AU NO.
Conclusioni nel merito: nel merito, rigettare la domanda di riduzione del prezzo di vendita del bene immobile, di condanna della sig.ra AN NA a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale, di risarcimento del danno non patrimoniale e in ogni caso, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in narrativa che si
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