Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4849
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 22.11.2024 la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 7185 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MILETO SAVERIO;
Ricorrente
E
P.A.F. s.r.l.,
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2020 esponeva: che in data 12.10.2019 era stata Parte_1 assunta con contratto part-time dalla società P.A.F. s.r.l., con la qualifica di “Operaio livello 7” e con le mansioni di “addetto al banco”;
che, successivamente, in data 29.11.2019, la società datrice di lavoro le proponeva la stipula di un nuovo contratto, questa volta di “Apprendistato Professionalizzante part-time”, della durata di 36 mesi e con la diversa qualifica di “Apprendista cameriere di sala – livello 6/S del CCNL Pubblici
Servizi”;
che, tuttavia, nonostante la nuova qualifica contrattuale, essa ricorrente lavorava come banconista, cassiera e cameriera di sala per un totale di ore maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto;
che, la società datrice di lavoro nonostante fosse a conoscenza della attività effettivamente svolta dalla , Parte_1 non le aveva mai corrisposto quanto dovuto per le ore di straordinario, nè le riconosceva un adeguamento contrattuale in forza delle superiori mansioni effettivamente svolte;
che, inoltre, la società datrice di lavoro, non le corrispondeva la retribuzione del mese di dicembre 2019 e di gennaio 2020;
che, in data 29.01.2020, la
P.A.F. s.r.l., in assenza di giusta causa, le comunicava la cessazione del rapporto di lavoro attraverso un messaggio “whats app”, sicché essa ricorrente, al fine di formalizzare la chiusura del rapporto, in data
31.01.2020, inviava alla P.A.F. s.r.l. “modulo di recesso del rapporto di lavoro” con decorrenza all'1.02.2020;
che la società datrice di lavoro, pur non versandole la retribuzione del mese di gennaio 2020, tratteneva sulla busta paga l'importo di euro 469,80, a titolo di indennità di preavviso per il recesso dal rapporto di lavoro.
1
Lamentava, inoltre, la che, in data 4.03.2020, la P.A.F. S.r.l., al fine di transigere in via bonaria Parte_1 la controversia instaurata, le proponeva la sottoscrizione di un verbale conciliativo mediante il quale la società datrice di lavoro si obbligava a corrisponderle la somma di euro 1.438,45, pari alle due mensilità non pagate unitamente al trattamento di fine rapporto;
essa ricorrente non accettava l'accordo conciliativo ed in data
27.04.2020, costituiva, invano, in mora società convenuta.
Tanto premesso la ha adito questo Giudice del lavoro per sentire: 1) accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla P.A.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo al pagamento degli stipendi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020, nonché ore straordinarie e
TFR;
2) accertare e dichiarare illegittima, ovvero come non dovuta dalla ricorrente, l'indennità di preavviso così come posta in sottrazione dalla P.A.F. S.r.l., e pertanto disporsi l'integrazione di € 469,80 nel conteggio della busta paga di Gennaio 2020;
3) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di € 1.780,19, corrispondente alla somma degli stipendi rimasti inevasi, oltre ore straordinarie, interessi e rivalutazioni, ovvero ogni altro titolo e/o diritto previsto dal CCNL di categoria pari ad € 1.832,11 S.E.O. ;
4) in subordine accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto, per tutta la durata dell'intercorso contratto lavorativo, mansioni appartenenti al livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione, Turismo - CASSIERA –
ADDETTA SALA;
5) per l'effetto, condannare la P.A.F. S.r.l, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2099 c.c. e
36 Cost., al pagamento degli stipendi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020 unitamente alle indennità di cassa pari al 5%, nonchè alle differenze
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