Trib. Bologna, sentenza 02/08/2024, n. 919
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Testo completo
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. L B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. SACC' CRMEN e dell'avv. MERCTANTE LIVIO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. SACC' CRMEN
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CREMONINI G PATRIZIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CREMONINI G PATRIZIO SITE SPA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GI NICOLA e dell'avv. DE P.IVA_2
CSTRO GIULIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GI NICOLA
RESISTENTI
e curatela fallimentare di CP_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.2021 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 adivano il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio la
[...]
e Site s.p.a. chiedendo che: 1) fosse accertato che erano creditori delle somme CP_3 rispettivamente di €. 3.586,18, €. 2.946,64 ed €, 2.927,18, a titolo di retribuzione del mese di
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dicembre 2019 e di trattamento di fine rapporto;
2) fossero condannate le due resistenti al pagamento delle rispettive somme, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Affermavano che: 1) tali crediti erano maturati durante il rapporto di lavoro alle dipendenze di (ora , nell'ambito dell'appalto tra la CP_4 CP_2 Controparte_1
(stazione appaltante) e l' costituita dalle società (ora ,
[...] CP_5 CP_4 CP_2
Site s.p.a. e 2) non erano stati pagati dalla datrice di lavoro, Controparte_6 CP_4
e dunque ai sensi dell'art. 29 D.l.vo n. 276/03 e/o dell'art. 1676 c.c. erano tenute in solido
[...] sia la quale stazione appaltante, che Site s.p.a. quale mandataria Controparte_3 dell' poi divenutane mandante, in seguito a una sua modifica. CP_5
Si costituiva in giudizio Site s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) il 25.6.2018, insieme a (ora Controparte_7
aveva firmato un regolamento per la costituzione di un A.T.I. la cui finalità era CP_2
l'esecuzione di un appalto, commissionato dalla Regione per la realizzazione CP_3 dell'infrastruttura per l'insediamento del Data Center ECMWF, attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale di una parte del compendio immobiliare dell'ex manifattura tabacchi di Bologna;
2) l era da considerarsi “verticale”, in quanto le lavorazioni per CP_5
l'esecuzione dell'appalto erano distinte e separate tra loro: ogni impresa svolgeva una specifica e autonoma attività, finalizzata all'esecuzione del risultato finale commissionato dalla Regione;
3) i ricorrenti, assunti da in qualità di operai manovali, non potevano svolgere CP_4 mansioni riconducibili alle attività di sua competenza e l'accordo stabiliva che la responsabilità delle varie imprese fosse limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza;
4) il 17.12.2019 le imprese avevano modificato il regolamento e conferito l'incarico di capogruppo a Site s.p.a., modifica che aveva comportato una differente ripartizione delle diverse lavorazioni e che era diventata operativa solo con il mese di gennaio del 2020, essendo rimaste in capo a fino al 30.1.2020 le lavorazioni cui i ricorrenti erano adibiti;
5) nulla CP_4 quindi doveva a loro. Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa già datrice di CP_2 CP_4 lavoro dei ricorrenti, per essere tenuta indenne da un'eventuale condanna. Si costituiva in giudizio anche la Regione affermando che: 1) CP_3 dell'inadempimento di non era responsabile ex art. 29 D.l.vo n. 276/03 che non le CP_4 si applicava essendo un ente pubblico;
2) non lo era nemmeno ex art. 1676 c.c. poiché non era debitrice di proprio in ragione del suo inadempimento;
3) nel corso dei lavori CP_4 erano emersi problemi nel regolare andamento del cantiere e nel rispetto dei termini e per tale ragione il 17.12.2019 la composizione dell' era stata rimodulata, da un lato, con CP_5
l'assunzione del ruolo di mandataria da parte di Site s.p.a. e, dall'altro, con una diversa ripartizione delle quote di lavoro;
4) il mutamento delle quote di lavori assegnate a ciascuna società dell aveva determinato un disallineamento tra le quote originarie sulla base delle CP_5 quali le società avevano incassato le anticipazioni contrattuali e quelle modificate, con la conseguenza che risultava avere ricevuto somme a titolo di anticipazione in CP_4 relazione ad attività che doveva ancora eseguire, somme che quindi avrebbe dovuto restituire;
5) per tale ragione il 10.1.2020 era stato emesso il certificato del pagamento del SAL n. 6, portante un credito dell'appaltatore per complessivi €. 4.360.706,27 ed era stata posta in compensazione l'intera somma dovuta a visto che quella ad essa anticipata era CP_4
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ancora maggiore e quindi la restava creditrice della differenza;
6) in assenza di un CP_3 debito nei confronti della società, nulla doveva ai ricorrenti. Formulava comunque domanda di manleva nei confronti di Site s.p.a. in caso di accoglimento delle domande dei ricorrenti. Chiamata in causa quale terzo, restava contumace. CP_2
La causa era istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 15.2.2022;
interrotta a seguito del fallimento di era riassunta dai ricorrenti nei confronti delle CP_2 originarie resistenti e della curatela fallimentare della società, curatela che restava contumace. La causa era poi decisa all'udienza del 2.7.2024, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande dei ricorrenti sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Devono anzitutto essere rigettate quelle nei confronti della Regione CP_3
Quanto a quella ex art. 29 D.l.vo n. 276/03, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “La questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. L B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. SACC' CRMEN e dell'avv. MERCTANTE LIVIO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. SACC' CRMEN
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CREMONINI G PATRIZIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CREMONINI G PATRIZIO SITE SPA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GI NICOLA e dell'avv. DE P.IVA_2
CSTRO GIULIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GI NICOLA
RESISTENTI
e curatela fallimentare di CP_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.2021 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 adivano il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio la
[...]
e Site s.p.a. chiedendo che: 1) fosse accertato che erano creditori delle somme CP_3 rispettivamente di €. 3.586,18, €. 2.946,64 ed €, 2.927,18, a titolo di retribuzione del mese di
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dicembre 2019 e di trattamento di fine rapporto;
2) fossero condannate le due resistenti al pagamento delle rispettive somme, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Affermavano che: 1) tali crediti erano maturati durante il rapporto di lavoro alle dipendenze di (ora , nell'ambito dell'appalto tra la CP_4 CP_2 Controparte_1
(stazione appaltante) e l' costituita dalle società (ora ,
[...] CP_5 CP_4 CP_2
Site s.p.a. e 2) non erano stati pagati dalla datrice di lavoro, Controparte_6 CP_4
e dunque ai sensi dell'art. 29 D.l.vo n. 276/03 e/o dell'art. 1676 c.c. erano tenute in solido
[...] sia la quale stazione appaltante, che Site s.p.a. quale mandataria Controparte_3 dell' poi divenutane mandante, in seguito a una sua modifica. CP_5
Si costituiva in giudizio Site s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) il 25.6.2018, insieme a (ora Controparte_7
aveva firmato un regolamento per la costituzione di un A.T.I. la cui finalità era CP_2
l'esecuzione di un appalto, commissionato dalla Regione per la realizzazione CP_3 dell'infrastruttura per l'insediamento del Data Center ECMWF, attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale di una parte del compendio immobiliare dell'ex manifattura tabacchi di Bologna;
2) l era da considerarsi “verticale”, in quanto le lavorazioni per CP_5
l'esecuzione dell'appalto erano distinte e separate tra loro: ogni impresa svolgeva una specifica e autonoma attività, finalizzata all'esecuzione del risultato finale commissionato dalla Regione;
3) i ricorrenti, assunti da in qualità di operai manovali, non potevano svolgere CP_4 mansioni riconducibili alle attività di sua competenza e l'accordo stabiliva che la responsabilità delle varie imprese fosse limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza;
4) il 17.12.2019 le imprese avevano modificato il regolamento e conferito l'incarico di capogruppo a Site s.p.a., modifica che aveva comportato una differente ripartizione delle diverse lavorazioni e che era diventata operativa solo con il mese di gennaio del 2020, essendo rimaste in capo a fino al 30.1.2020 le lavorazioni cui i ricorrenti erano adibiti;
5) nulla CP_4 quindi doveva a loro. Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa già datrice di CP_2 CP_4 lavoro dei ricorrenti, per essere tenuta indenne da un'eventuale condanna. Si costituiva in giudizio anche la Regione affermando che: 1) CP_3 dell'inadempimento di non era responsabile ex art. 29 D.l.vo n. 276/03 che non le CP_4 si applicava essendo un ente pubblico;
2) non lo era nemmeno ex art. 1676 c.c. poiché non era debitrice di proprio in ragione del suo inadempimento;
3) nel corso dei lavori CP_4 erano emersi problemi nel regolare andamento del cantiere e nel rispetto dei termini e per tale ragione il 17.12.2019 la composizione dell' era stata rimodulata, da un lato, con CP_5
l'assunzione del ruolo di mandataria da parte di Site s.p.a. e, dall'altro, con una diversa ripartizione delle quote di lavoro;
4) il mutamento delle quote di lavori assegnate a ciascuna società dell aveva determinato un disallineamento tra le quote originarie sulla base delle CP_5 quali le società avevano incassato le anticipazioni contrattuali e quelle modificate, con la conseguenza che risultava avere ricevuto somme a titolo di anticipazione in CP_4 relazione ad attività che doveva ancora eseguire, somme che quindi avrebbe dovuto restituire;
5) per tale ragione il 10.1.2020 era stato emesso il certificato del pagamento del SAL n. 6, portante un credito dell'appaltatore per complessivi €. 4.360.706,27 ed era stata posta in compensazione l'intera somma dovuta a visto che quella ad essa anticipata era CP_4
pagina 2 di 7
ancora maggiore e quindi la restava creditrice della differenza;
6) in assenza di un CP_3 debito nei confronti della società, nulla doveva ai ricorrenti. Formulava comunque domanda di manleva nei confronti di Site s.p.a. in caso di accoglimento delle domande dei ricorrenti. Chiamata in causa quale terzo, restava contumace. CP_2
La causa era istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 15.2.2022;
interrotta a seguito del fallimento di era riassunta dai ricorrenti nei confronti delle CP_2 originarie resistenti e della curatela fallimentare della società, curatela che restava contumace. La causa era poi decisa all'udienza del 2.7.2024, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande dei ricorrenti sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Devono anzitutto essere rigettate quelle nei confronti della Regione CP_3
Quanto a quella ex art. 29 D.l.vo n. 276/03, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “La questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del
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