Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2024, n. 443
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1091/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A V Presidente dott.ssa E O Giudice dott. P G Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1091/2021 R.G., avente oggetto: divorzio contenzioso - scioglimento matrimonio, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. R G Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale F. Baracca n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Ravenna dell'1/12/2020
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. C M, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale della Lirica n. 35, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Pers Per : “1) confermare l'affidamento super-esclusivo dei figli minori e Parte_1 Per_2
alla madre , la quale potrà decidere in autonomia anche in merito alle decisioni Parte_1
di maggiore interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater 3° co. c.c.;
pagina 1 di 11 2) disporre in capo al signor un contributo per il mantenimento dei figli minori nella Controparte_1
misura di € 800,00= (€ 400,00= per ciascuno) con rivalutazione Istat annuale o di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, e con conferma dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 VI co. c.c., a con sede in Pietragalla (PZ), Zona Organizzazione_1
Industriale San Nicola, con unità Locale n. RA/2 in Ravenna, via Armando Negrini n. 25, datore di lavoro di a favore della signora , oltre al rimborso del 50% Controparte_1 Parte_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
3) disporre che gli incontri padre-figli continuino ad essere protetti e regolamentati dal Servizio
Sociale di Ravenna nel rispetto dei desideri e nell'interesse dei minori come stabilito dal decreto ex art.
710 c.p.c. dell'adito Tribunale in data 12.10.2020 e confermati dall'Ordinanza Presidenziale in data
16.09.2021;
4) dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla signora un Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile nella misura di € 250,00= mensili o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione Istat annuale;
Pers 5) revocare il divieto di espatrio per i figli minori e , limitatamente alla madre signora Per_2 [...]
, e per l'effetto stabilire che i minori possano espatriare solo accompagnati dalla Parte_1
madre;
6) stabilire che a seguito della pronuncia di divorzio la signora perda il Parte_1
cognome del marito e possa utilizzare nuovamente solo il cognome d'origine " " ai sensi Per_3
dell'art. 5 comma 2 Legge Divorzio;
7) con vittoria di spese, e compensi professionali”;
per “- rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla Signora Controparte_1 [...]
essendo la stessa economicamente autosufficiente e in grado di provvedere al proprio Parte_1
sostentamento;
Pers
- disporre l'affido condiviso dei minori ed con esercizio congiunto della responsabilità Per_2
genitoriale;
Pers
- disporre che gli incontri tra il padre ed il figlio ed (laddove questi manifesti il desiderio di Per_2
stare con il padre) avvengano un pomeriggio alla settimana dalla 15 alle 19 presso l'abitazione del
Sig. in Via Bernicoli n. 24 ovvero in un locale pubblico individuato con il consenso Controparte_1
della madre oltre il sabato o la domenica di ogni settimana dalle 15.00 alle 21.00;
- determinare a carico del padre l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei minori in €
400,00 mensili (€ 200,00 per figlio) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disponendo
pagina 2 di 11 che il pagamento venga effettuato sul conto corrente della Signora il 15 di ogni Parte_1
mese;
- rigettare la richiesta di versamento diretto ai sensi dell'art. 156 comma 6 cc stante il regolare adempimento da parte del convenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento;
- disporre che l'assegno unico venga percepito dalla Signora ;
in caso ciò non Parte_1
fosse possibile, disporre in capo al Signor la titolarità della richiesta dello stesso con CP_1 Parte_1
obbligo di corrispondere il relativo importo in favore della Signora ;
Parte_1
- confermare il divieto di espatrio per i figli minori. In subordine revocare il divieto di espatrio relativamente ad entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/4/2021 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio con celebrato a Ravenna, il 27/1/2007, iscritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 10, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso, Pers deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 4/9/2006 e , il 6/8/2008. Per_2
Con memoria difensiva depositata in data 10/9/2021 si è costituito in giudizio che Controparte_1
non si è opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse rispetto
a quelle indicate dalla parte ricorrente.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 241/2022, pubblicata il 3/5/2022, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia delle statuizioni accessorie.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ascoltati i figli minori, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Quanto all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro
pagina 3 di 11
genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
L'art. 337 quater, comma 4, c.c., poi, consente al giudice di disporre un affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato del minore ad uno dei genitori in casi residuali che devono essere caratterizzati da gravi carenze delle capacità genitoriali, ravvisabili nel caso del genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. ord. n. 29999/2020).
Ebbene, nel caso di specie il Collegio ritiene doversi disporre in questa sede l'affidamento (solo) Pers esclusivo dei figli minori, e , alla madre, in parziale modifica rispetto a quanto disposto con Per_2
la sentenza di separazione n. 321/2018 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Da un lato, infatti, il padre non ha manifestato una piena resipiscenza con riferimento all'erroneità di una concezione autocratica del rapporto con i figli, accompagnata da una svalutazione del ruolo materno, tradottasi, in passato, oltre che nella commissione di reati in danno della persona della moglie, nella sottrazione dei figli minori alla stessa, prima nel 2011 (cfr sentenza di patteggiamento doc. 11) ed ancora nel 2014 (cfr. sentenza dell'intestato Tribunale n. 649/2017, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 893/2018 divenuta irrevocabile in data 1/7/2018, entrambe in atti).
La prova di tale mancata resipiscenza deve trarsi dal fatto che il padre è risultato restio ad accogliere le critiche dei figli circa l'atteggiamento dispotico da lui in passato tenuto ( cfr. relazione dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A V Presidente dott.ssa E O Giudice dott. P G Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1091/2021 R.G., avente oggetto: divorzio contenzioso - scioglimento matrimonio, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. R G Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale F. Baracca n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Ravenna dell'1/12/2020
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. C M, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale della Lirica n. 35, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Pers Per : “1) confermare l'affidamento super-esclusivo dei figli minori e Parte_1 Per_2
alla madre , la quale potrà decidere in autonomia anche in merito alle decisioni Parte_1
di maggiore interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater 3° co. c.c.;
pagina 1 di 11 2) disporre in capo al signor un contributo per il mantenimento dei figli minori nella Controparte_1
misura di € 800,00= (€ 400,00= per ciascuno) con rivalutazione Istat annuale o di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, e con conferma dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 VI co. c.c., a con sede in Pietragalla (PZ), Zona Organizzazione_1
Industriale San Nicola, con unità Locale n. RA/2 in Ravenna, via Armando Negrini n. 25, datore di lavoro di a favore della signora , oltre al rimborso del 50% Controparte_1 Parte_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
3) disporre che gli incontri padre-figli continuino ad essere protetti e regolamentati dal Servizio
Sociale di Ravenna nel rispetto dei desideri e nell'interesse dei minori come stabilito dal decreto ex art.
710 c.p.c. dell'adito Tribunale in data 12.10.2020 e confermati dall'Ordinanza Presidenziale in data
16.09.2021;
4) dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla signora un Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile nella misura di € 250,00= mensili o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione Istat annuale;
Pers 5) revocare il divieto di espatrio per i figli minori e , limitatamente alla madre signora Per_2 [...]
, e per l'effetto stabilire che i minori possano espatriare solo accompagnati dalla Parte_1
madre;
6) stabilire che a seguito della pronuncia di divorzio la signora perda il Parte_1
cognome del marito e possa utilizzare nuovamente solo il cognome d'origine " " ai sensi Per_3
dell'art. 5 comma 2 Legge Divorzio;
7) con vittoria di spese, e compensi professionali”;
per “- rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla Signora Controparte_1 [...]
essendo la stessa economicamente autosufficiente e in grado di provvedere al proprio Parte_1
sostentamento;
Pers
- disporre l'affido condiviso dei minori ed con esercizio congiunto della responsabilità Per_2
genitoriale;
Pers
- disporre che gli incontri tra il padre ed il figlio ed (laddove questi manifesti il desiderio di Per_2
stare con il padre) avvengano un pomeriggio alla settimana dalla 15 alle 19 presso l'abitazione del
Sig. in Via Bernicoli n. 24 ovvero in un locale pubblico individuato con il consenso Controparte_1
della madre oltre il sabato o la domenica di ogni settimana dalle 15.00 alle 21.00;
- determinare a carico del padre l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei minori in €
400,00 mensili (€ 200,00 per figlio) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disponendo
pagina 2 di 11 che il pagamento venga effettuato sul conto corrente della Signora il 15 di ogni Parte_1
mese;
- rigettare la richiesta di versamento diretto ai sensi dell'art. 156 comma 6 cc stante il regolare adempimento da parte del convenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento;
- disporre che l'assegno unico venga percepito dalla Signora ;
in caso ciò non Parte_1
fosse possibile, disporre in capo al Signor la titolarità della richiesta dello stesso con CP_1 Parte_1
obbligo di corrispondere il relativo importo in favore della Signora ;
Parte_1
- confermare il divieto di espatrio per i figli minori. In subordine revocare il divieto di espatrio relativamente ad entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/4/2021 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio con celebrato a Ravenna, il 27/1/2007, iscritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 10, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso, Pers deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 4/9/2006 e , il 6/8/2008. Per_2
Con memoria difensiva depositata in data 10/9/2021 si è costituito in giudizio che Controparte_1
non si è opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse rispetto
a quelle indicate dalla parte ricorrente.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 241/2022, pubblicata il 3/5/2022, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia delle statuizioni accessorie.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ascoltati i figli minori, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Quanto all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro
pagina 3 di 11
genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
L'art. 337 quater, comma 4, c.c., poi, consente al giudice di disporre un affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato del minore ad uno dei genitori in casi residuali che devono essere caratterizzati da gravi carenze delle capacità genitoriali, ravvisabili nel caso del genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. ord. n. 29999/2020).
Ebbene, nel caso di specie il Collegio ritiene doversi disporre in questa sede l'affidamento (solo) Pers esclusivo dei figli minori, e , alla madre, in parziale modifica rispetto a quanto disposto con Per_2
la sentenza di separazione n. 321/2018 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Da un lato, infatti, il padre non ha manifestato una piena resipiscenza con riferimento all'erroneità di una concezione autocratica del rapporto con i figli, accompagnata da una svalutazione del ruolo materno, tradottasi, in passato, oltre che nella commissione di reati in danno della persona della moglie, nella sottrazione dei figli minori alla stessa, prima nel 2011 (cfr sentenza di patteggiamento doc. 11) ed ancora nel 2014 (cfr. sentenza dell'intestato Tribunale n. 649/2017, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 893/2018 divenuta irrevocabile in data 1/7/2018, entrambe in atti).
La prova di tale mancata resipiscenza deve trarsi dal fatto che il padre è risultato restio ad accogliere le critiche dei figli circa l'atteggiamento dispotico da lui in passato tenuto ( cfr. relazione dei
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi