Trib. Como, sentenza 09/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 09/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 12
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2023, promossa da:
OL AR (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. COPPI MARA VIVIANA come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
OL DI (C.F. [...]) e OL ON (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. ON MARIA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;

CONVENUTI
e
AIG EUROPE S.A. (C.F. 97819940152), in persona della Dott.ssa Gelsomina Maria Arco
De Rosa, in qualità di funzionario procuratore della AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti BOTTAZZOLI GIOVANNA e BRUNETTI MARIACHIARA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;

TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2024 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni. PARTE ATTRICE:
Nel merito, in via principale:
ritenuta sussistente, per le ragioni tutte esposte e provate in atti, la responsabilità degli Avvocati AO DI (C.F. [...]) e AO MI (C.F.
[...]) per inadempimento del mandato professionale loro conferito dal
Signor AO GO, accertare e dichiarare il diritto del Signor AO GO al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale degli Avvocati AO DI e AO MI nella somma di Euro 77.163,70 (già comprensiva della tassa di registro della sentenza di secondo grado), oltre interessi e rivalutazione, oltre all'imposta di registro della sentenza di primo grado (non ancora liquidata) e, per l'effetto:
condannare gli Avvocati AO DI (C.F. [...]) e AO MI (C.F. [...]) a risarcire, in via solidale fra loro, il danno patito dal Signor AO GO quantificato in Euro 77.163,70 (già comprensivo della tassa di registro della sentenza di secondo grado), oltre interessi e rivalutazione, oltre all'imposta di registro della sentenza di primo grado (non ancora liquidata), ovvero la diversa somma
pagina 1 di 12 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, previa compensazione con le somme eventualmente liquidate in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria;

con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio e della procedura di negoziazione assistita esperita, rimborso forfetario 15%, CpA 4% ed IVA come per legge;

sentenza esecutiva come per legge”. PARTE CONVENUTA:
“In via principale: respingere tutte le domande formulate da AO GO nei confronti degli avv.ti AO DI e AO MI in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine: condannare AIG Europe S.A. a manlevare e tenere indenne gli avv.ti AO

DI e AO MI per quanto in denegata e non creduta ipotesi fossero tenuti a corrispondere a AO GO in relazione alle domande da esso formulate;
in via principale riconvenzionale: condannare AO GO a corrispondere agli avv.ti AO DI e AO MI l'importo complessivo di Euro 4.377,36, oltre agli interessi ai tasso di cui al D. Lgs 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, per i motivi dedotti in narrativa.

Spese integralmente rifuse. In via istruttoria, gli avv.ti AO MI e AO DI insistono per l'ammissione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che l'avv. AO DI, a seguito della fissazione dell'incontro di mediazione in data 15 maggio 2019 ha comunicato a AO GO che avrebbe dovuto partecipare all'incontro stesso”;

2) “Vero che la sera del 14 maggio 2019, AO GO ha comunicato all'avv. AO DI di non poter partecipare all'incontro di mediazione fissato per il giorno successivo, in quanto lontano da Milano per motivi di lavoro”. Viene indicato quale testimone: CA TT, residente in [...]”. TERZA CHIAMATA:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art.
1227 c.c. ;

In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dei convenuti in virtù delle polizze prodotte quali documenti da 1 a 7 inlcusi e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta rispettivamente dalle parti convenute tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: senza che ciò costituisca adesione all'inversione degli oneri probatori, e per mero tuziorismo difensivo, si deducono i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale degli Avv.ti Giudice e MI:
1. “Vero che lo Studio Associati Giudice e MI è assicurato con la compagnia Aig Europe SA con polizza con decorrenza dal 10.11.2017 al 30.11.2018 come da documentazione sub n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fascicolo AIG che mi viene rammostrata”;

2. “Vero che le condizioni applicabili sono quelle che emergono dalla polizza che mi viene rammostrata dal fascicolo di parte Aig quale documento 7;

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3. Vero che gli scoperti, franchigie e massimali sono quelli che emergono dal documento rammostratomi;

4. “Vero che in data 03/05 ottobre 2021 ricevevamo richiesta di risarcimento del danno”;

5. “Vero che in data 16 novembre 2921 procedevamo ad effettuate denuncia di sinistro alla Compagnia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AO GO ha convenuto in giudizio gli avvocati AO DI e AO MI chiedendo l'accertamento della loro responsabilità professionale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di essere proprietario di un appartamento sito in Milano, via Vittor Pisani n. 2, ubicato al diciottesimo piano, ove si trovano anche altri due appartamenti, uno di proprietà di MO IN e l'altro della società Maxanto sempre riconducibile a MO e IC IN;

- che in data 17.3.2018 MO e IC IN avevano comunicato l'inizio dei lavori di ristrutturazione dei loro due appartamenti e l'apertura di una “porta di accesso agli ascensori abitazione lato sud per accedere alla nostra proprietà”, chiedendo al Signor GO un confronto sul “layout dello sbarco”;

- che AO GO aveva sempre ritenuto di essere proprietario esclusivo del pianerottolo e di essersi quindi rivolto all'avv. AO DI, per ricevere un parere professionale sulla legittimità dell'apertura dello sbarco da parte dei IN;

- che con parere reso del 9.4.2018 l'Avv. DI aveva confermato l'uso esclusivo del pianerottolo da parte del Signor GO;

- che, stante la volontà dei propri vicini di casa di procedere con l'apertura dell'accesso sullo sbarco ascensore, AO GO aveva conferito incarico agli avvocati AO DI e
AO MI di intraprendere un giudizio nei confronti di MO IN e della società Maxanto s.s. volto ad accertare, in via principale, la proprietà esclusiva in capo all'odierno attore del locale di sbarco dell'ascensore principale posto al piano 18 e, in subordine, dichiararne l'acquisto per usucapione;

- che in data 30.7.2018 la causa era stata iscritta a ruolo al n. R.G. 37352/2018 del Tribunale di Milanoe la prima udienza era differita al 23.1.2019;

- che in data 28.12.2018 si era costituito in giudizio MO IN eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del Condominio di Via
Vittor Pisani n. 2, chiedendo in via principale il rigetto delle pretese avversarie e, in via subordinata riconvenzionale, l'accertamento della servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c. in favore dell'immobile del Signor IN ed a carico dell'immobile del Signor GO;

- che in pari data si era costituita in giudizio anche Maxanto s.s. al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie (cfr. doc.
8);

- che, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 23.1.2019, il giudice, ritenuta la necessità di integrazione del contraddittorio con tutti i condomini ed evidenziata la necessità di introdurre la procedura di mediazione, aveva assegnato termine sino al
28.2.2019 per introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione (estesa anche a tutti i litisconsorti necessari) e aveva ordinato alle parti l'integrazione del contraddittorio con tutti
i condomini del Condominio Grattacielo di Milano entro il termine perentorio del 30 aprile 2019, fissando nuova udienza ex 183 c.p.c. al 25.9.2019;

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- che in data 7.2.2019 l'Avv. DI aveva informato di quanto sopra il Signor GO e, in data 20.3.2019, gli aveva trasmesso l'istanza di introduzione della procedura di mediazione n. 130/2019 depositata presso l'organismo di mediazione AccademiADR di Bergamo con fissazione del primo incontro per il giorno 15.5.2019 ore 15 presso la sede di
Milano;

- che il 7.5.2019 l'Avv. DI aveva trasmesso a AO GO l'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio notificato, senza tuttavia informare il cliente della necessaria presenza personale dello stesso all'imminente incontro di mediazione;

- che all'incontro di mediazione del 15.5.2019, l'Avv. Prof. Federico Pergami, per CO spa aveva eccepito l'improcedibilità della mediazione per mancata presenza della parte istante personalmente o a mezzo di valida procura notarile;

- che a tale eccezione avevano aderito i difensori di IN e Maxanto, e il mediatore incaricato aveva rilevato e
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