Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 165

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 165
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 165
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

39809 /2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE VIII

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice Dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 39809/2020 del ruolo generale
TRA
D'LI NE elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. Cristiano
Bosin, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
E
D'LI VI elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G.B. Tiepolo n. 21, presso lo studio dell'Avv. MA
Cristina Piscitelli, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositata in data 27.9.2023.
-OPPONENTE-
E
CA AR elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Castello n. 33, presso lo studio dell'Avv. Simone
Palombi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo dato in forza di assegno bancario.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4293/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 2.3.2020 e rispettivamente notificato in data 8.6.2020 e 10.6.2020, veniva ordinato a
D'SC ID e D'SC AV, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario del defunto D'SC PE, di pagare, in solido, in favore della ricorrente RL NA, la somma di € 150.000,00, oltre interessi legali e spese processuali, quale portata dall'assegno bancario n.
8.211.798.525-08, dal defunto stesso, in data 23.1.2013, in favore di quest'ultima, tratto su Intesa
San Paolo s.p.a.,
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2020, essi ingiunti D'SC ID e D'SC
AV proponevano, avverso il descritto decreto ingiuntivo, tempestiva opposizione.
Deducevano all'uopo a)– che D'SC PE, loro comune genitore, era deceduto, in data
7.4.2016;
b)- che loro stessi in data 21.6.2016, avevano, unitamente alla madre, coniuge del de cuius
NN MA ZA, poi deceduta, accettato con beneficio di inventario l'eredità di esso defunto congiunto D'SC PE,;
c)- che, poche settimane dopo la morte di quest'ultimo, la ricorrente
RL NA, comunicava di essere stata, dallo stesso, con testamento olografo, nominata erede universale, e chiedeva pertanto di partecipare alla divisione del patrimonio ereditario secondo le quote di legge;
e)– che la loro conseguente richiesta di fornire una copia di detto testamento, con i dati relativi all'eventuale relativa pubblicazione, rimaneva senza riscontro;
f)– che loro stessi opponenti, in qualità di eredi, dichiaravano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., di “… non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del proprio dante causa nell'assegno bancario…” posto
a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo;
g)- che la ricorrente, facendo valere l'assegno in questione quale promessa di pagamento, si limitava a richiamare l'esistenza dell'assegno, senza nulla dedurre in ordine alle ragioni di natura sostanziale che l'emissione dell'assegno medesimo giustificavano;
h)- che, comunque, il de cuius, già dal 2008, era afflitto da deficit di memoria a carattere ingravescente, manifestando altresì evidenti difficoltà di comprensione e di volizione, e che, nel periodo in cui sarebbe stato emesso il titolo, aveva subito diversi ricoveri ospedalieri: nell'ottobre
2012, per trauma cranico con emorragia cerebrale, in paziente dializzato, con esito di pregresso ictus cerebrale, nel dicembre 2012, per forti e continui dolori al braccio destro, riportando, per caduta durante il ricovero stesso, ulteriore trauma cranico con perdita di sangue, e, nel febbraio 2013, per frattura scomposta del tetto e della base dell'orbita IRC, con la conseguenza che, nel mese di gennaio del 2013, egli certamente versava in istato di incapacità, talché il negozio cartolare di emissione dell'assegno stesso era , a norma dell'art. 428 c.c., da annullarsi.
E concludevano pertanto chiedendo che, previa sospensione della relativa provvisoria esecutività,
l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta NA RL assumeva, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, in fatto ed in diritto, che l'avversa opposizione era, nel merito, del tutto infondata;
dichiarato quindi di volersi avvalere dell'assegno dagli ingiunti opponenti non riconosciuto, formulava istanza di relativa verificazione;
e concludeva pertanto chiedendo che, disattesa l'stanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'avversa opposizione venisse respinta, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 21.3.2021, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, i)- veniva ordinato, al terzo Intesa Sanpaolo s.p.a., di esibire lo specimen relativo alla firma del defunto correntista D'SC PE;
e ii)- veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opposta ricorrente RL NA.
Con successiva ordinanza del 15.5.2022, veniva disposta consulenza tecnica grafologica, conferendo alla dott.ssa Giulia Ciciani l'incarico di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi