Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 5613

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 5613
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 5613
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, all'esito di udienza pubblica celebrata il 14 maggio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31082/2022 del R.G. del Tribunale di Roma, promossa
DA
GI AL, assistita e difesa come da procura in atti dall'Avv. Giuseppe
Ametrano, presso il cui studio in Roma, Via Antonio Sogliano n. 70, è elettivamente domiciliata

- RICORRENTE -

CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Clotilde Mazza, con procura generale alle liti, elettivamente domiciliata, in Roma presso
l'Ufficio Legale Metropolitano dell'INPS, alla Via Cesare Beccaria n. 29
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da rispettivi atti difensivi, da intendere qui richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, EG AL conveniva in giudizio
l'Inps lamentando la ritenuta errata quantificazione dell'indennità integrativa del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria erogata dal Fondo di Solidarietà
per il Settore del Trasporto Aereo gestito dall'Inps ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
L'Inps si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale ed anche lo svolgimento di consulenza tecnica contabile, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza adottata all'esito della camera di consiglio immediatamente successiva all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente, assistente di volo alle dipendenze di LI SAI in A. S. dall'1.1.2016, è destinataria di procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Dal 16.10.2021 a seguito della cessione del ramo di azienda relativo alla attività di volo a favore di ITA da parte di LI SAI, la ricorrente era posta in cassa integrazione a zero ore. In tale condizione si trovava ancora al momento della presentazione del ricorso.
Come previsto dal D.Lgs 148/2015, la ricorrente ha percepito per tutto il periodo la cassa integrazione con un trattamento economico suppletivo all'integrazione salariale costituito dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo la cui funzione ai sensi del DM 95269/2016 è quella di garantire ai lavoratori del trasporto aereo nei periodi di interruzione per qualsiasi causa o sospensione dell'attività lavorativa la percezione di un trattamento economico pari all'80% della retribuzione lorda effettivamente maturata. La gestione del Fondo è demandata all'Inps che eroga sia la CIGS che i trattamenti del Fondo.
Ciò premesso, la ricorrente rilevava che la CIGS dovrebbe coprire e garantire l'80% delle somme percepite dal lavoratore, comprendendo solo le voci retributive fisse e non anche quelle variabili. Le voci fisse nel caso in esame sono due: la paga base e l'indennità di volo minima garantita (c.d. IVM). Percepire solo l'80% delle voci fisse della retribuzione, oltre tutto senza poter lavorare perché in cassa integrazione, determina un rilevante pregiudizio economico alla ricorrente.
Assumeva la EG che l'Inps, senza adottare alcun provvedimento e senza darne comunicazione alla ricorrente, in concomitanza della Cassa integrazione a zero ore ha erogato alla stessa EG un trattamento proveniente dal Fondo errato, trattandosi dell'importo di € 9,31 mensili, che di certo non rappresenta l'80% della retribuzione mensile che la ricorrente percepiva e della quale le somme percepite e correlate all'effettivo svolgimento di attività di volo erano parte rilevante della retribuzione percepita.
Per tale ragione con il DM 7.4.2016 n. 95269 è stato istituito un Fondo denominato FSTA-
Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo che, secondo le previsioni dell'art. 2 lett. b del decreto interministeriale n. 95269 del 6 Aprile 2016, “assicura la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale”. Per raggiungere tale obiettivo il fondo eroga “prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà” (art. 5 comma 1 decreto 95269/2016), tali da “garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario” (art. 5 comma 2 decreto 95269/2016). Come previsto da messaggio Inps 1336/2021 nel caso in esame l'anno di riferimento da prendere in considerazione è il 2019.
La EG si duole tuttavia perché da ottobre 2021 percepisce da detto Fondo somme irrisorie, tali da non permetterle di giungere a percepire complessivamente l'80% della retribuzione lorda che percepiva nel 2019.
Il Fondo deve infatti garantire un trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione lorda che, come chiarito dalla circolare Inps 132/2016 attuativa del D.M.
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