Trib. Palermo, sentenza 24/05/2024, n. 2339

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 24/05/2024, n. 2339
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2339
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
5739/2023 R.G.L. promossa da
SE AR RA, codice fiscale [...], nata a [...] -
Romania (EE) il 16.09.1977, elettettivamente dom.ta in Palermo, Via Rodi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Sergio Gambino che la rappresenta e difende giusta procura allegata

- ricorrente -

CONTRO
NP (C.F.: 80078750587) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito da reddito di cittadinanza.
All'udienza del 24.05.2024, definitivamente pronunciando, dà lettura – ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara la contumacia di NP;

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di indebito di €
15.346,96 (relativo alla domanda NP RDC- 2020 - 2868400).
Condanna l'NP al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge
e che distrae in favore dell'Avv. Sergio Gambino che si è dichiarato distrattario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2023, la proponente chiedeva al Tribunale di accogliere il ricorso e di “ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca dell'RdC così come comunicato da NP con la nota a/r n. 66482080086-
6 del 3 marzo 2023, e sempre per l'effetto dichiarare irripetibili i ratei di RdC percepiti, ammontanti ad € 15.346,96”.
Deduceva a sostegno della domanda: di avere richiesto in data 26.08.2022, con apposita istanza all'NP, il rinnovo del reddito di cittadinanza e di avere ottenuto provvedimento favorevole con erogazione dei ratei dal 1^ aprile 2022;
di avere ricevuto successivamente il provvedimento NP, datato 03.03.2023, con il quale veniva comunicata la revoca del Reddito di Cittadinanza concesso con la prima domanda (NP RDC – 2020 – 2868400) e chiesta la restituzione della somma di € 15.346,96 relativa ai ratei da ottobre 2020 a gennaio 2022;
che la revoca e la restituzione di quanto corrisposto venivano motivate per mancanza del requisito della residenza (“mancanza del requisito di residenza (art.
2, co.1, a),2) L.26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”).
Riteneva la revoca e la richiesta illegittime atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 0001319 del 19/02/2020, aveva inteso il requisito della residenza quale residenza effettiva nel territorio italiano e ciò a prescindere dalla residenza anagrafica (“ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra (la residenza per 10 anni di cui gli ultimi due consecutivi n.d.r.) i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti l'R.d.C., di dimostrare – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche
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