Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 604

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 604
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 604
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 76020/ 2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile

in composizione monocratica in persona EL giudice, dott.ssa IA Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 76020/2022 e vertente
TRA
MB UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pineschi
e Luca Calcagni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma,
Via Premuda n. 6, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
- opponente –
E

KE NT OU, in persona ELl'amministratore
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Umberto Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Piazza Euclide n. 47 come da procura speciale depositata in allegato alla comparsa di risposta
- opposta –
pagina 1 di 26 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ON RN UP ha chiesto di ingiungere a RA OM il pagamento ELla somma di €
574.594,58, oltre interessi di mora e spese di procedura, quale somma oggetto di ricognizione di debito da parte ELla stessa OM, come risultante dalla dichiarazione rilasciata, in data 18.05.2022, dinanzi al notaio di Roma dott. Luca Troili.
Emesso il provvedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 18 novembre 2022, la OM ha proposto opposizione con atto di citazione, notificato tramite pec, in data 20.12.2022.
In particolare, l'opponente ha, in primo luogo, eccepito l'invalidità ELl'atto di ricognizione di debito ai sensi ELl'art. 1439 c.c., rappresentando di essere stata indotta in errore dal comportamento doloso posto in essere da AL
DO, amministratore e rappresentante legale ELla ON, società, con la quale ha negato di aver mai contratto alcun debito.
Nella ricostruzione ELla vicenda sottesa alla controversia, la OM ha rappresentato di essere socia e titolare, unitamente al marito, LO BE
OS, ciascuno per il 50%, ELle quote ELla Società LO DI s.a.s., che si occupa ELlo sviluppo di progetti immobiliari in Colombia, e che nel
2015, unitamente ad altri investitori colombiani, con il supporto di importanti banche, aveva costituito una nuova società, denominata Opera
Inversiones Urbanes s.a.s., dando avvio alla realizzazione di alcuni edifici destinati a residenze per studenti a Bogotà.
AL DO, cugino di LO BE OS, venuto a conoscenza di tale progetto immobiliare, aveva chiesto di poter partecipare all'iniziativa,
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ma, poiché la figura finanziaria costituita non prevedeva la possibilità per i soci di cedere le proprie partecipazioni a terzi, senza l'autorizzazione ELl'Assemblea e fatto salvo l'esercizio EL diritto di prelazione, i due cugini si erano accordati nei seguenti termini: AL DO, mediante la propria
Società ON RN UP NC., avrebbe partecipato all'iniziativa mediante apporti economici in favore ELla LO DI s.a.s., con una ripartizione ELla quota di investimento nei progetti per il 70% in capo alla
LO e per il 30% in capo alla ON RN UP NC.
Sul punto, la OM ha affermato che le somme in questione, di consistenza in ogni caso inferiore a quanto oggetto di ingiunzione, erano state versate dalla ON alla LO s.a.s. in più soluzioni, tra il 2015 e il
2018, anche per il tramite ELl'operatore di cambio colombiano Alianza
Valores S.A., e ha sottolineato che, a fronte di tali versamenti, la LO
DI s.a.s. aveva inviato annualmente alla ON e al DO i certificati di investimento, i titoli, i rendiconti finanziari e tutti i documenti attestanti la costruzione degli edifici, nonché la gestione dei progetti di investimento.
In ragione di ciò, l'opponente ha contestato la sua posizione di debitrice nei confronti ELla ON, dal momento che le somme erano state versate dalla ON alla LO DI s.a.s., e non già personalmente a suo marito né tanto meno ad essa opponente, che, pur detenendo il 50% ELle quote ELla LO, non aveva ruoli operativi o di responsabilità all'interno ELla società né aveva partecipato ad alcun accordo.
L'opponente ha altresì rappresentato che nel 2019, a seguito ELla richiesta di documentazione in merito alle attività di investimento pervenuta alla
ON da parte ELla Internal Revenue Service (“IRS”), agenzia
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governativa deputata alla riscossione dei tributi, erano stati avviati degli accertamenti, all'esito dei quali erano emerse irregolarità tra quanto dichiarato dalla ON e le certificazioni e i documenti prodotti.
Alla luce di quanto accaduto, AL DO aveva rappresentato al cugino che, per evitare una multa da parte EL fisco americano, e, soprattutto, controlli più estesi e incisivi sulla società ON, la IRS aveva richiesto una ricognizione di debito o l'introduzione di un procedimento formale di recupero dei crediti, così da avere conferma che la ON non stesse incorrendo in evasione o elusione ELle norme fiscali statunitensi. A tale riguardo, l'opponente ha rappresentato che, per far fronte a tale situazione,
AL DO aveva prospettato, quale unica soluzione praticabile, la sottoscrizione di dichiarazioni di debito, il cui testo era stato elaborato e trasmesso dallo stesso DO, che, a tal fine, aveva anche provveduto a contattare un notaio in Italia, presso il quale la OM avrebbe potuto recarsi.
Alla luce di quanto rappresentato, l'opponente ha sottolineato il carattere macchinoso EL comportamento posto in essere dal DO, che, sfruttando
i cordiali rapporti di parentela con suo marito e fornendo ampie rassicurazioni in ordine al fatto che la ricognizione era soltanto finalizzata a risolvere i suoi problemi con la IRS, l'aveva indotta a firmare un documento che, altrimenti, non avrebbe mai sottoscritto
Ribadito che un eventuale rapporto obbligatorio legava la ON
RN UP NC alla AY DI s.a.s. e non ad essa opponente personalmente, ha chiesto, previa sospensione ELla provvisoria esecuzione EL decreto ingiuntivo, di accertare e pronunciare, ai sensi ELl'art. 1439 c.c.,
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sentenza costitutiva di annullamento ELla ricognizione di debito effettuata da essa opponente e, per l'effetto, di revocare il provvedimento monitorio.
Si è costituita in giudizio la ON RN UP NC che ha contestato, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente.
In particolare, ha rappresentato come nel corso EL 2015, LO BE
OS aveva contattato il cugino, AL DO, prospettandogli una redditizia opportunità di investimento, in alcuni complessi immobiliari commerciali e residenziali da realizzare in Colombia, rassicurandolo che, in cambio ELla provvista versata, la ON avrebbe ricevuto una percentuale ELle azioni ELle società che avrebbero dovuto costruire per poi, rivendere sul mercato i suddetti complessi immobiliari. A fronte di ciò, la ON, nel corso EL 2015 e EL 2016, aveva versato in diverse tranches, una somma complessiva pari a 2.095.068.165 pesos colombiani, trasferendo tale importo, su indicazioni ELla OM e EL marito, in parte, in favore di un trust costituito in Colombia, OM AY DI, in parte, alla
LO DI s.a.s. e, nella misura di 149.000.000 pesos colombiani, sul conto corrente intestato a LO BE OS.
Successivamente la coppia, invece di provvedere a registrare, come da accordi, l'investimento in nome e nell'interesse ELla ON, si era appropriata ELle somme versate da essa opposta tramite due società veicolo, interamente controllate dalla OM e dal marito. Nel dettaglio aveva utilizzato le somme e registrato l'investimento in nome e a beneficio di due società di diritto colombiano che loro stessi possedevano e controllavano, secondo la seguente suddivisione: 871.574.346 di Pesos colombiani, erano confluiti nella LO DI s.a.s., usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti Calle
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18 e Calle 21, mentre 1.074.493.819 Pesos Colombiani erano confluiti in tale
Opera Inversiones Urbanes s.a.s., usata come società veicolo per gestire
l'investimento volto alla realizzazione dei progetti DA e Boho
Markete.
Il 12.06.2019, la LO DI aveva venduto le sue partecipazioni EL
3,5% in Calle 18 e in Calle 21 alla branch di intermediazione mobiliare, con sede in Colombia, 5 ELla BTG Pactual, società di diritto brasiliano, ricevendo quote di tale Visum, un fondo immobiliare gestito da BGT
Pactual per un valore di 800.000.000 Pesos Colombiani e 1.100.000.000
Pesos colombiani in denaro, senza restituire nulla alla ON.
Dato quindi atto che l'Opera Inversiones Urbanes S.A.S., era stata dichiarata fallita il 16 ottobre 2020, con perdita definitiva dei fondi ELla ON, illegittimamente trasferiti dall'ingiunta in detta società, l'opposta ha rappresentato che la OM e il marito avevano riferito di non poter più onorare l'impegno assunto nei confronti ELla ON e, a fronte ELle doglianze di quest'ultima, che aveva visto disperdere i propri investimenti per la fraudolenta e ingannevole condotta di cui sopra, i due coniugi avevano rilasciato, in data 20 dicembre 2020, due cambiali (cd. “promissory notes”) quali debitori nei confronti ELla ON. In particolare, RA
OM aveva emesso due titoli cambiari, per un importo complessivo di

2.538.501.375 pesos colombiani, e contestualmente, i due coniugi avevano stipulato due contratti di costituzione di pegno su azioni ELla Inversiones
La Opera SA, trascritti nel libro soci e nel Registro ELle garanzie mobiliari.
Parte opposta ha inoltre dedotto come l'esistenza EL credito ELla ON nei confronti ELla controparte era dimostrato da due lettere ricevute, rispettivamente in data 16 febbraio 2023 e 8 marzo 2023.
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L'opposta ha, quindi, rilevato l'esistenza EL credito azionato in sede monitoria e l'infondatezza ELl'azione di annullabilità ELl'atto di ricognizione EL debito, essendo, peraltro, inverosimile che la OM, business partner insieme al marito sin dal 1994 e ideatrice di progetti di investimento immobiliare a livello internazionale, fosse ignara ELle conseguenze legali di tale atto.
Ha, quindi, contestato l'avvenuta perpetrazione di raggiri nei confronti ELl'opponente, dal momento che
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