Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 11255

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 11255
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11255
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 8 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20625/2024 R.G e vertente
TRA
SI AN, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Faranda, Salvatore
Graci e Pasquale Maria Crupi.
RICORRENTE
E
AMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Forte
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 e 441 bis C.P.C. SI AN ha convenuto in giudizio MA spa per sentir accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni:” I-
Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la natura discriminatoria dell'atto di recesso intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di licenziamento così posto in essere e, per effetto, condannare
A.M.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, a reintegrare, il sig.
AN SI, nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che si assume esser pari ad € 1.489,65, dal giorno del licenziamento (25 novembre 2023) sino a quello dell'effettiva

reintegrazione nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali;Ovvero, in ogni caso II - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto,
l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso intimato al lavoratore …..per violazione delle norme in tema di repechage del lavoratore e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di licenziamento così posto in essere
e, per effetto, condannare A.M.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, a reintegrare, il sig. AN SI, nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che si assume esser pari ad € 1.489,65 dal giorno del licenziamento (25 novembre 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali;In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non accogliesse i superiori capi di domanda:III- Accertare, per le ragioni esposte nel presente atto, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro e dichiarare l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso così come intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data
25 novembre 2023 e, per l'effetto, condannare A.M.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, nei confronti del sig. AN SI, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto si assume esser pari ad € 1.489,65, nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali
In via definitivamente gradata IV – Accertare in ogni caso, per le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso così come intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023
e, per l'effetto, condannare A.M.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, nei confronti del sig. AN SI, di un'indennità risarcitoria nella misura ritenuta di giustizia, secondo il Giudicante, assumendo che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente era pari ad € 1.489,65 In ogni caso V - Con condanna al compenso professionale e spese generali nonché rivalsa
i.v.a. e c.p.a..”
La società resistente si è costituita chiedendo invece di rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
All'odierna udienza, fallito il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata infine decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il ricorrente è stato licenziato con lettera del 25.11.2023 per inidoneità permanente e assoluta allo svolgimento delle mansioni proprie della sua qualifica e del suo inquadramento, come accertato dal medico aziendale all'esito della visita del 15.6.2022.
Lo stesso ricorrente era stato assunto in data 31/12/2014 dalla società AMA S.p.a. con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, svolto in modalità part- time a 24 ore settimanali, con qualifica di Operaio Comune, Liv. 1 CCNL –
Federambiente.
L'assunzione è avvenuta in quanto il SI era appartenente a categorie protette, a seguito dell'adesione al “Progetto Match” per il “Lavoro Mirato”, sistema in atto presso la Regione Lazio – Provincia di Roma finalizzato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro orientato alle garanzie dei lavoratori fragili attraverso il quale AMA
S.p.a. ha proceduto ad assunzione effettuata nel contesto delle norme disposte dalla
L. 68/1999.
Già a partire 04/11/2011, e quindi prima dell'assunzione, il SI era invalido al
50%, come riconosciuto dalla Asl Rm b). A partire dal 18/04/2013, a fronte di un ricorso per ATP ex art.445-bis, il sig. SI ha ottenuto omologa dell'accertamento del requisito sanitario secondo quanto documentato della CTU medico legale nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, a mezzo della quale è stato accertato il riconoscimento della percentuale del 69% di invalidità civile, ma non il possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13, L. 118/1971.
In origine, a seguito di visita di medicina del lavoro, successiva alla assunzione, il ricorrente era stato valutato come idoneo a tutti i servizi connessi alla mansione di
assunzione, con applicazione a turni lavorativi di 6 ore al giorno, distribuiti in turnazione sulle fasce orarie mattina/pomeriggio/notte e la sede di prima assegnazione è stata presso la sede era stata la Zona 13A di Ostia dove ha svolto la mansione di “Operatore Ecologico”, occupandosi delle operazioni di raccolta dei rifiuti, di svuotamento dei cassonetti, di spazzamento stradale, di raccolta dei rifiuti con pala e ramazza, dell'utilizzo dei macchinari come spazzatrice e/o soffiatore, per la pulizia di strade e marciapiedi.
Successivamente il ricorrente, a seguito di domanda di trasferimento, è stato collocato presso la sede MA di Roma Termini, chiamata "1F“, sita in Via Giolitti, ove ha prestato servizio per 8 anni, fino ad Agosto 2023, sempre come operatore ecologico, rimanendo vittima, nel corso del rapporto, di ben 5 infortuni sul lavoro, il primo dei quali il 13.6.2016.
Se già in precedenza il ricorrente era stato giudicato “idoneo con prescrizioni”, in data 2 dicembre 2016, il Medico Aziendale, a seguito di visita di idoneità periodica ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008, emetteva giudizio di idoneità parziale con prescrizioni di limitazione temporanee, prescrivendo che il lavoratore non venisse adibito a mansioni che comportassero il rischio di lavoro in altezza, di movimentazione manuale dei carichi, di esposizione a polvere;
con ulteriori prescrizioni di non adibire ad attività comportanti prolungata deambulazione e con obbligo di otoprotettori se esposto a rumore superiore ad 80 dBA.
In data 4 dicembre 2016, il certificato di idoneità veniva però emendato ed integrato con l'elenco delle mansioni cui poteva essere adibito espressamente il lavoratore, in ragione delle prescrizioni disposte con la certificazione del 2 dicembre 2016.
In data 11 febbraio 2018, il Medico Aziendale, a seguito di visita di idoneità periodica ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008, emetteva giudizio di idoneità parziale con prescrizioni di limitazione permanente, prescrivendo che il lavoratore non venisse adibito a mansioni che comportassero il rischio di sovraccarico biomeccanico arti superiori, di lavoro in altezza, di movimentazione manuale dei carichi, con ulteriori prescrizioni di non adibire ad attività comportanti prolungata deambulazione.
In data 30/07/18, il sig. SI, durante il servizio di raccolta di rifiuti “Porta a
Porta”, subiva un infortunio consistito una “distorsione piede dx” mentre era intento a trascinare un bidone di rifiuti di grosse dimensioni.
A seguito di tale ultimo infortunio, il lavoratore veniva sottoposto a visita sanitaria e dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione di Operatore Ecologico 1^ livello.
In data 3 ottobre 2018, in sede di visita di controllo dell'idoneità lavorativa, il sig.
SI veniva nuovamente dichiarato inidoneo temporaneamente alla mansione di operatore ecologico 1^ livello, rinviando a visita di verifica alla data del 24 gennaio
2019.
In data 24/01/2019 il lavoratore veniva sottoposto a nuova visita medica aziendale, ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008, a seguito della quale il Medico competente emetteva giudizio di idoneità parziale alla mansione di operatore ecologico, con limitazione di tipo temporaneo, prescrivendo che il lavoratore non venisse adibito a mansioni che comportassero movimentazione manuale dei carichi;
con ulteriori prescrizioni di non adibire ad attività comportanti prolungata deambulazione e di non adibire il SI ad attività comportanti prolungata stazione eretta;

Su richiesta del lavoratore, in data 7 marzo 2019 il sig.
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