Trib. Palermo, sentenza 29/03/2024, n. 1441
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro, P M ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 9613/2023 R.G.L., promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Pt_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 CP_9
, , Controparte_10 Controparte_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 CP_14
, Controparte_15 Controparte_16
, Controparte_17 Controparte_18 CP_19
,
[...] Controparte_20 CP_21
, , ,
[...] CP_22 CP_23 [...]
, CP_24 CP_25 Controparte_26
, Controparte_27 [...]
, Pt_15 Parte_16 Parte_17
, ,
[...] Parte_18 Parte_19 [...]
, , , Pt_20 Parte_21 Parte_22
, , Parte_23 Parte_24 Pt_25
, ,
[...] Parte_26 Parte_27 [...]
, , , rappresentati e Pt_28 Parte_29 Parte_30
difesi dall'avv. ARMETTA DOMENICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
IN PERSONA SINDACO P.T., in persona Parte_31
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso Org_1
Piazza Marina 39
[...] Pt_31
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/02/2024 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/07/2023, parti ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio Controparte_28
deducendo di essere tutti dipendenti del
[...] Parte_31
in forza di contratto a tempo indeterminato, categorie C e D, ed in
[...]
servizio presso il Comando Polizia Municipale di e di avere Pt_31
partecipato ai Piani di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale ex art.
13 della legge della n. 17/1990, come da delibera del Org_2 [...]
del 9.8.2018, n. 108, per il triennio 2018/2020. Parte_31
Precisarono che “la legge per la del 28 gennaio 2014 n. 5 ha Org_2
modificato la disciplina relativa al trasferimento in favore dei comuni, sopprimendo il pregresso Fondo unico delle Autonomie locali ed istituendo il Fondo perequativo, alimentato con una quota della compartecipazione al gettito Irpef attribuito a ciascun ente locale territoriale.
Pertanto, il comma 3 dell'art. 6 della legge per la 07 maggio 2015, n. Org_2
9, ha sancito di tenere conto in sede di riparto tra ciascun comune delle quote di spettanza del Fondo delle “esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per: (…) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art.
13, comma 2, L.R. n. 17/1990”.
Per effetto della normativa per ultimo citata, si è passati da un regime prevedente fino all'anno 2014 il versamento da parte della ai comuni delle somme di cui Org_2
all'indennità prevista dall'art. 13 della L.R. n. 17/1990, ad un sistema in forza del quale sono i comuni che devono finanziare l'indennità in parola mediante gli incassi delle proprie addizionali Irpef, il tutto attraverso il Fondo perequativo alimentato con una quota di compartecipazione al gettito IRPEF attribuito a ciascun comune.
L'indennità de qua è erogata a condizione che gli addetti alla polizia municipale partecipino alla realizzazione del piano di miglioramento, svolgendo le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, di polizia stradale e di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge n.
65/1986, tanto ciò è vero che lo stesso legislatore regionale ha escluso, per come sopra specificato, dalla partecipazione al Piano il personale collocato in una posizione che non comporti l'effettivo svolgimento delle richiamate funzioni.
Lamentarono i ricorrenti che il “pur avendo deliberato i piani di Pt_31
miglioramento dei servizi ed essendosi avvalso degli odierni ricorrenti ai fini del loro assolvimento, non ha provveduto al pagamento di alcuna indennità …già maturata, senza poi considerare che proprio il per gli anni 2011-2013, in virtù della Parte_31
citata legge regionale, ha erogato l'indennità in questione agli agenti di P.M. per i servizi resi, seppur in una quota parte, mentre, con riguardo agli anni 2018-2020, nonostante
l'approvazione specifica del Piano di miglioramento, ad oggi, non ha ritenuto di provvedere in tal senso.”
Lamentavano in particolare che: “La mancata erogazione della citata indennità si appalesa illegittima ed ingiustificata considerato che: a) il di ha Pt_31 Pt_31
deliberato il Piano di miglioramento per il detto triennio, approvandolo con la deliberazione n. 108 del 9.8.2018 (cfr doc. 1-2);
b) i ricorrenti hanno, come prima specificato, svolto i servizi per come richiesto;
c) le somme dovute sono state quantificate sulla base della tabella allegata alla Circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica n. 17/2013 (doc. 4) nella misura già individuata dal tavolo tecnico del 14.4.2003 intercorso tra l'Ass.to Reg. Autonomie Locali e Funzione
Pubblica e le OO.SS di categoria (doc. 5);
d) le somme dovute sono state inserite nel bilancio del Comune (doc. 6);
e) è stato istituito il Fondo perequativo e sono state ripartite le assegnazioni per gli anni 2018, 2019,2020 (doc. 7).”.
Chiedevano, pertanto: “Accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti, nella qualità di partecipanti al Piano di Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per il triennio 2018-2020 hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 13 della legge per la n. 17/1990, nella misura quantificata per legge e, per l'effetto, Org_2
condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_31
favore di ciascuno dei ricorrenti di quanto dovuto per il predetto triennio, con ripartizione ad ognuno della quota indicata accanto ad ogni nominativo nell'allegato prospetto, da ritenersi, per le considerazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero condannare il a quella diversa somma maggiore o Parte_31
minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In via subordinata Ritenere e dichiarare e con qualsiasi statuizione riconoscere in favore dei ricorrenti un premio di rendimento per avere perseguito gli obiettivi di cui al piano di miglioramento 2018-2020, avendo messo a disposizione del Parte_31
la loro attività lavorativa per le finalità in narrativa specificate e, per l'effetto, condannare
il al pagamento in favore dei singoli ricorrenti della relativa somma da Parte_31
determinarsi anche tramite ctu, con ripartizione pro quota per ogni singolo istante pure tenuto conto del menzionato allegato prospetto.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando: come già ritenuto in relazione a