Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3223
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RGL 2960/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2960/24 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Persico Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Lombardo e dall'avv. Germana Gastaldi
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: per parte ricorrente
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” di cui all'art. 50 CCNL 2018 (ora 100 CCNL 2024) delle assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24 Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024) Con ogni conseguenza di legge e di contratto Con il favore delle spese di giudizio
CONCLUSIONI: per parte convenuta
- che il ricorso proposto dalla Signora venga rigettato per totale Parte_1 infondatezza;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre
1
RGL 2960/24
accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con atto depositato in data 4 aprile 2024 parte ricorrente chiede che sia accertato il proprio diritto usufruire dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui di cui all'art. 51 CCNL 2018;
a fondamento della domanda espone che:
- è dipendente a tempo indeterminato della convenuta, inquadrata come personale tecnico amministrativo, posizione economica D3;
- il giorno 28 novembre 2022, richiede tramite l'applicativo aziendale “CARTELLINOWEB” un permesso per prestazioni sanitarie di un'ora e mezza per sottoporsi a visita medica da parte del proprio medico curante;
- il 1° dicembre 2022 la Gestione del Personale le comunica che la certificazione inviata non è considerata valida per giustificare la fruizione di permessi per prestazioni sanitarie e che avrebbe pertanto dovuto optare per un altro tipo di permesso;
- infatti, secondo l'interpretazione dell'amministrazione, l'articolo 51 del CCNL, che disciplina la fruizione di permessi per prestazioni sanitarie, è riferito solo alle visite specialistiche e non anche a quelle effettuate dai medici di medicina generale;
- conseguentemente il permesso usufruito nella giornata del 28 novembre 2022 d'ufficio è qualificato come “riposo compensativo”;
- l'amministrazione convenuta ha adottato la medesima soluzione anche in occasione di una