Trib. Bari, sentenza 02/02/2024, n. 397
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa M P, ha pronunziato all'udienza del
02/02/2024 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 1084 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. C N M;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. M A;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, esponeva: di essere dipendente dell' Parte_1 [...]
(d'ora in poi, dal 17/05/2010 con qualifica di operaio Controparte_1 CP_2 specializzato addetto ai lavori di sistemazione idraulica-forestale (livello IV del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della );
che era stato collocato in CP_3 [...]
(d'ora in poi, in relazione all'emergenza Organizzazione_1 CP_4 epidemiologica da Covid-19 a decorrere dal 23/03/2020 e, con successive proroghe, sino al 19/04/2020;
che tanto era avvenuto senza preventiva individuazione con le OO.SS dei criteri per il collocamento in , CP_4 nonché senza previsione di criteri di rotazione tra gli operai;
in ogni caso, vi era stata discriminazione tra operai con contratto di tipo privatistico, collocati in e dipendenti cui si applicava il CP_4 Org_2
Locali, che nel periodo in questione erano stati esentati dal servizio, con mantenimento del trattamento retributivo pieno.
Tutto ciò premesso, il ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro chiedendo che, Pt_1 previo accertamento dell'illegittimità del collocamento in C.I.S.O.A., l'ente fosse condannato al risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra la somma corrispondente alla retribuzione maturata nel periodo in questione e quanto percepito a titolo di C.I.S.O.A., pari ad euro 872,84;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
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Resisteva l' deducendo che il collocamento in C.I.S.O.A., effettuato dopo aver interpellato l' CP_2 CP_5 con esito positivo, era stato correttamente riferito al personale operaio con contratto di diritto privato;
che generica era la tesi della mancata rotazione non essendo stato allegato alcun dato in proposito, atteso che il ricorrente non aveva fornito elementi circa il mancato collocamento in C.I.S.O.A. di colleghi che prestavano servizio presso la sua medesima sede lavorativa;
che non vi era stata alcuna discriminazione in quanto la normativa emergenziale aveva previsto la possibilità del collocamento in o dell'esonero dal servizio CP_4 secondo diversi presupposti, non essendo consentito il ricorso alla prima ipotesi per il personale operaio con contrattazione del comparto Funzioni locali;
contestava, infine, nel quantum la pretesa.
Quindi, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda è infondata.
L'oggetto della presente controversia è stato già deciso da questa Sezione, con precedenti di rigetto dei ricorsi
- versati in atti - le cui motivazioni questo Giudice condivide e che, di seguito, si riportano (in particolare, sent.
n. 3066/2023 di questa Sezione lavoro).
«Il primo profilo da esaminare è l'asserita discriminazione tra dipendenti, in quanto, secondo la tesi attorea,
l' avrebbe collocato in i dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo CP_2 CP_4 privatistico, mentre gli altri dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo di diritto pubblico sarebbero stati esentati dallo svolgimento di attività lavorativa (ex art. 87, comma 3, D.L. 18/2020, secondo la sua formulazione vigente ratione temporis), mantenendo l'intero trattamento retributivo.
Tale scelta è stata adottata dall' previa richiesta di parere all circa la configurabilità di una CP_2 CP_5 causa legittimante il ricorso alla (art. 8 L. 457/1972: “gli operai agricoli con contratto a tempo CP_4 indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per … cause non imputabili al datore di lavoro
o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione”);
tanto, proprio con riguardo alla platea del personale operaio agricolo/forestale assoggettato al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed CP_ idraulico – agraria, sull'esatto presupposto (circolare n. 178 del 1993) della esperibilità dello strumento da parte di amministrazioni pubbliche che “gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazioni … limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato”.
L' a parere di questo Giudice, ha operato secondo diritto. CP_2
Infatti, proprio ai sensi dell'art. 87, comma 3, D.L. 18/2020, per il (solo) personale operaio con contratto di diritto privato, essendovi la accertata possibilità di ricorrere alla correttamente non si è proceduto CP_4 ulteriormente con le esenzioni dal servizio, chiaramente indicate come extrema ratio dalla normativa emergenziale (“qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile … le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ... esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”). In sintesi, proprio il fatto che la C.I.S.O.A. doveva essere utilizzata per gli operai con rapporto assoggettato al C.C.N.L. privatistico e non poteva essere esperita per
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gli altri operai assoggettati al C.C.N.L. pubblicistico, rende pienamente conforme a diritto la diversità di
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