Trib. Trapani, sentenza 09/01/2025, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 09/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 39
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale Ordinario di Trapani
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1140/2024
La Giudice Caterina Linares, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
UR AL, ([...]) rappresentata e difesa dagli Avv.ti PISCIOTTA
SILVESTRO e ROMEO DANIELA GIOVANNA ([...]), elettivamente domiciliata preso il domicilio digitale dei due difensori ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA (80185250588), rappresentato e difeso dalla dott.ssa MONTANTI SERENA (C.F.: [...]), funzionario ministeriale in servizio presso l'Ambito territoriale per la provincia di Trapani, sito in Via Castellammare,
14, presso il cui ufficio sono domiciliati, pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it resistente
OGGETTO: carta elettronica docente.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino all'8 gennaio 2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente UR AL, con ricorso in riassunzione, depositato in data 5 luglio
2024, a seguito di ordinanza di incompetenza del Tribunale di Marsala e nel termine ivi assegnato, ha evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del merito, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del medesimo quale docente in forza di contratto a tempo determinato
(anno scolastico 2023-2024), svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il
riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015
per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e, per l'effetto l'adempimento in forma specifica mediante condanna del Ministero convenuto alla concessione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio, eccependo la carenza di prova in ordine al requisito della vigenza del rapporto o all'attuale inserimento della ricorrente nel sistema scolastico.
La ricorrente , in data 28 novembre 2024, dava prova di essere inserita nel sistema scolastico, con iscrizione nelle graduatorie GPS annualità 24/25 - 25/26 (cfr in atti).
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal Dpcm 23 settembre 2015
(che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal Dpcm 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
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Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica.
Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre 2016 ha previsto che la Carta fosse realizzata in
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