Trib. Macerata, sentenza 08/07/2024, n. 670
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di: dr. P V' Presidente dr. A C Giudice dr. A WER Giudice rel. udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 757/2019 promosso con ricorso
da
, nata a Moyeuvre-Grande (Francia) il 21.09.1965, residente in Matelica Parte_1
(Mc), via F.lli S n. 33, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Margherita C.F._1
L del foro di Macerata, con studio professionale in loc. Terricoli n. 255/A, 62024 Matelica
(Mc), fax 0737 84250, pec: Email_1
contro
, nato a Fabriano (An) il 22.01.1967, res.te in 62024 Matelica (Mc), via F.lli Controparte_1
S n. 33, c.f. , rappresentato e difeso, in forza della procura speciale, C.F._2
dall'avv. M M del foro di Macerata, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.
M M, sito in 62024 Matelica (Mc), piazza Enrico Mattei n. 17 – pec:
c.f. - , come da procura Email_2 CodiceFiscale_3
rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto
e con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE_
1
OGGETTO: dichiarazione di separazione giudiziale tra i coniugi: matrimonio concordatario celebrato a
Matelica in data 31.07.1994 e trascritto agli atti di quel Comune all'anno 1994, n. 12, p. 2, s. A;
con i seguenti figli: ato il 23.12.1995 e nata il 5.9.1999 Persona_1 Persona_2
all'udienza del 11 marzo 2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1072/2019 del 18.09.2019, contrariis rejectis:
-confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita a Matelica, Via F.lli Parte_1
S n. 33, stante il contratto di locazione del 01.09.2012, sottoscritto unicamente dalla stessa e stante l'ordinanza presidenziale n. 5029/2019 del 10.05.2019;
-stabilire in € 1.000,00 mensili la somma che il Sig. dovrà versare per il mantenimento della CP_1
moglie;
ciò, in considerazione dell'età della signora, del fatto che la stessa non potrà più occupare, in futuro, la medesima posizione lavorativa all'interno dell'azienda del marito e, soprattutto, del fatto che la non ha mai percepito i redditi che sono indicati nelle dichiarazioni redatte dal Parte_1
commercialista della società;
-confermare, a carico di entrambi, la forma del mantenimento diretto per i figli e Persona_1
, i quali vivono, rispettivamente, con il padre e con la madre;
Per_2
-assegnare alla Sig.ra le autovetture Wolksvagen Passat (tg DH790AP), PEUGEOT 2008 (tg Parte_1
ET700EF) e il camper FIAT Ducato tg BF513AV, in quanto tutto interamente intestato alla stessa e di sua esclusiva proprietà.
Dichiarare, in ogni caso, che la colpa della separazione va ascritta al comportamento del Sig. CP_1
.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
per parte resistente
“Piaccia all'autorità giudiziaria adita, rigettate integralmente le domande avversarie in quanto
2 infondate in fatto e in diritto: 1) accertare l'autosufficienza economica di e Parte_1
disporre che nulla è dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento, stante la autosufficienza economica della ricorrente, per le motivazioni ampiamente espresse;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi, escludendo la declaratoria di addebito al convenuto 3) dichiarare la CP_1
autosufficienza economica dei coniugi;
4) disporre il mantenimento diretto sia per spese ordinarie che straordinarie di ciascun figlio, maggiorenne, ma non pienamente autosufficiente economicamente, da parte del genitore presso il quale il figlio stesso stabilirà la propria residenza;
quindi al mantenimento per spese ordinarie e straordinarie di provvederà il padre presso il Persona_1 Controparte_1
quale il figlio abiterà, mentre altrettanto farà la madre quanto alla figlia Parte_1
presso l'abitazione della quale genitrice la figlia stabilirà la propria residenza. Con Persona_2
vittoria di spese e competenze professionali di causa, e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da
Cassazione SU 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come richiamati negli atti difensivi di parte.
* * * * *
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Deduceva più specificamente la
[...]
ricorrente:-1) di avere contratto matrimonio con rito concordatario, in data 31 luglio 1994, con
nel corso del quale erano due figli, nato 23.12.1995) e (nata il Controparte_1 Per_1 Per_2
5.9.1999;
2) di avere optato per il regime della separazione dei beni;
3) di avere lavorato, sin dall'anno
2008, stabilmente, continuativamente e a tempo pieno, con la qualifica di socia accomandante al
98%, nella società denominata “LEGNINOX s.a.s.” di T A e L & C. con sede a
Matelica questi ultimi rispettivamente cognato e coniuge della ricorrente;
4) di avere ripetutamente chiesto al coniuge spiegazioni circa la sua reale posizione all'interno della società ma di avere ricevuto,
3
da parte di quest'ultimo, spiegazioni evasive;
5) di essersi quindi rivolta, in particolare con il sopraggiungere della crisi matrimoniale, ad un commercialista il quale, all'esito di approfondimenti, era pervenuto alla conclusione per la quale il coniuge non aveva mai versato in suo favore i contributi dovuti e non le aveva “mai corrisposto quanto effettivamente dovutole in base ai redditi dichiarati e alla sua quota societaria”;
6) di essere quindi in procinto di predisporre ricorso al giudice del lavoro al fine di accertare quanto alla medesima dovuto per legge in ragione del rapporto di lavoro intercorso;
7) di avere percepito, nel corso di quegli anni, uno stipendio pari a € 1000,00 “nonostante dalle dichiarazioni dei redditi solo oggi acquisite (perché mai consegnate alla sig.ra da parte della Parte_1
società) sia emersa una situazione reddituale ben maggiore che esporrà la sig.ra alla Parte_1
certezza che l'erario presto pretenderà il pagamento delle imposte su quanto dichiarato, ma mai percepito”;
8) di essere stata vittima di maltrattamenti fisici e morali perpetrati sia dinanzi ai figli che dinanzi agli amici in occasione di cene e riunioni;
9) nella specie il coniuge pretendeva dalla ricorrente la consegna del cellulare al fine di controllare le chiamate effettuate o ricevute e i messaggi inviati o ricevuti o pretendeva che la ricorrente fosse sempre in casa quando rientrava;
10) di essersi quindi determinata a porre fine a questa condizione di sudditanza al marito chiedendo la separazione.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e in Controparte_1
particolare: 1) negava che vi fossero i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo richiesto (€ 1.000,00) atteso che, dalla dichiarazione dei redditi relative agli anni 2016, 2017 e 2018 della ricorrente (doc. 2,3,4, di parte resistente) emergeva che quest'ultima aveva percepito, nell'anno 2016, € 137.530,00 nell'anno 2017, € 225.962,00 e nell'anno 2018 € 160.595,00;
2) precisava che la ricorrente era, altresì, proprietaria di due veicoli e di un camper, era intestataria di un conto corrente presso Ubi banca, filiale di Matelica, con saldo attivo di € 20.000,00, sul quale confluivano i risparmi della stessa nonché i proventi e gli utili da lei percepiti
a seguito dell'attività lavorativa prestata presso la Legninox;
3) spiegava, quindi, che, con provvista proveniente da detto conto corrente, la ricorrente aveva effettuato pagamenti e acquisti rilevanti quali, nell'ottobre del 2016, l'acquisto di un veicolo al prezzo di € 23.000,00, e nell'ottobre del 2017, per l'acquisto di un altro veicolo al prezzo di € 16.000,00;
4) deduceva di avere percepito, al contrario
e in quegli stessi anni 2016, 2017 e 2018, redditi in misura inferiore a quelli della ricorrente – nella specie pari a € 9.919,00 nell'anno 2016 (doc. 5), pari a € 6.315,00 nell'anno 2017 (doc. 6) e € 5.950,00
(doc. 7) - di non essere intestatario di conti correnti, né di veicoli né di alcun bene immobile;
5) osservava che la ricorrente era a conoscenza dei redditi dalla medesima percepiti in quegli anni dal
4
momento che era quest'ultima a conferire il mandato alla compilazione degli stessi al commercialista rag. come pure era a conoscenza della vicende della Legninox, dapprima costituita Persona_3
come società a responsabilità limitata e di poi trasformata in società in accomandita semplice, in quanto aveva sempre partecipato, in qualità di socia, alle assemblee ordinarie tenutesi per
l'approvazione del bilancio (doc. 8,9,10,11 e 12 di parte resistente) sottoscrivendo, consapevolmente, gli atti pubblici del 23.12.2008 e del 30.12.2008 di trasformazione societaria così come, infine, era a conoscenza della situazione debitoria della società nei confronti del fisco avendo presentato ella stessa, a suo nome, diverse richieste di rateizzazione a Equitalia (docc. 12 bis, 13, 14 );6) rilevava che, per tali ragioni, la richiesta della ricorrente di vedere riconosciuto un diritto al mantenimento nella misura di € 1.000,00 al mese era infondata in quanto entrambi i coniugi svolgevano la medesima attività e la ricorrente si trovava in una posizione di vantaggio economico rispetto al coniuge;
7) negava, infine, gli addebitati comportamenti autoritari e violenti, deducendo invece che il rapporto coniugale era entrato in una crisi irreversibile per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di: dr. P V' Presidente dr. A C Giudice dr. A WER Giudice rel. udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 757/2019 promosso con ricorso
da
, nata a Moyeuvre-Grande (Francia) il 21.09.1965, residente in Matelica Parte_1
(Mc), via F.lli S n. 33, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Margherita C.F._1
L del foro di Macerata, con studio professionale in loc. Terricoli n. 255/A, 62024 Matelica
(Mc), fax 0737 84250, pec: Email_1
contro
, nato a Fabriano (An) il 22.01.1967, res.te in 62024 Matelica (Mc), via F.lli Controparte_1
S n. 33, c.f. , rappresentato e difeso, in forza della procura speciale, C.F._2
dall'avv. M M del foro di Macerata, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.
M M, sito in 62024 Matelica (Mc), piazza Enrico Mattei n. 17 – pec:
c.f. - , come da procura Email_2 CodiceFiscale_3
rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto
e con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE_
1
OGGETTO: dichiarazione di separazione giudiziale tra i coniugi: matrimonio concordatario celebrato a
Matelica in data 31.07.1994 e trascritto agli atti di quel Comune all'anno 1994, n. 12, p. 2, s. A;
con i seguenti figli: ato il 23.12.1995 e nata il 5.9.1999 Persona_1 Persona_2
all'udienza del 11 marzo 2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1072/2019 del 18.09.2019, contrariis rejectis:
-confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita a Matelica, Via F.lli Parte_1
S n. 33, stante il contratto di locazione del 01.09.2012, sottoscritto unicamente dalla stessa e stante l'ordinanza presidenziale n. 5029/2019 del 10.05.2019;
-stabilire in € 1.000,00 mensili la somma che il Sig. dovrà versare per il mantenimento della CP_1
moglie;
ciò, in considerazione dell'età della signora, del fatto che la stessa non potrà più occupare, in futuro, la medesima posizione lavorativa all'interno dell'azienda del marito e, soprattutto, del fatto che la non ha mai percepito i redditi che sono indicati nelle dichiarazioni redatte dal Parte_1
commercialista della società;
-confermare, a carico di entrambi, la forma del mantenimento diretto per i figli e Persona_1
, i quali vivono, rispettivamente, con il padre e con la madre;
Per_2
-assegnare alla Sig.ra le autovetture Wolksvagen Passat (tg DH790AP), PEUGEOT 2008 (tg Parte_1
ET700EF) e il camper FIAT Ducato tg BF513AV, in quanto tutto interamente intestato alla stessa e di sua esclusiva proprietà.
Dichiarare, in ogni caso, che la colpa della separazione va ascritta al comportamento del Sig. CP_1
.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
per parte resistente
“Piaccia all'autorità giudiziaria adita, rigettate integralmente le domande avversarie in quanto
2 infondate in fatto e in diritto: 1) accertare l'autosufficienza economica di e Parte_1
disporre che nulla è dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento, stante la autosufficienza economica della ricorrente, per le motivazioni ampiamente espresse;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi, escludendo la declaratoria di addebito al convenuto 3) dichiarare la CP_1
autosufficienza economica dei coniugi;
4) disporre il mantenimento diretto sia per spese ordinarie che straordinarie di ciascun figlio, maggiorenne, ma non pienamente autosufficiente economicamente, da parte del genitore presso il quale il figlio stesso stabilirà la propria residenza;
quindi al mantenimento per spese ordinarie e straordinarie di provvederà il padre presso il Persona_1 Controparte_1
quale il figlio abiterà, mentre altrettanto farà la madre quanto alla figlia Parte_1
presso l'abitazione della quale genitrice la figlia stabilirà la propria residenza. Con Persona_2
vittoria di spese e competenze professionali di causa, e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da
Cassazione SU 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come richiamati negli atti difensivi di parte.
* * * * *
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Deduceva più specificamente la
[...]
ricorrente:-1) di avere contratto matrimonio con rito concordatario, in data 31 luglio 1994, con
nel corso del quale erano due figli, nato 23.12.1995) e (nata il Controparte_1 Per_1 Per_2
5.9.1999;
2) di avere optato per il regime della separazione dei beni;
3) di avere lavorato, sin dall'anno
2008, stabilmente, continuativamente e a tempo pieno, con la qualifica di socia accomandante al
98%, nella società denominata “LEGNINOX s.a.s.” di T A e L & C. con sede a
Matelica questi ultimi rispettivamente cognato e coniuge della ricorrente;
4) di avere ripetutamente chiesto al coniuge spiegazioni circa la sua reale posizione all'interno della società ma di avere ricevuto,
3
da parte di quest'ultimo, spiegazioni evasive;
5) di essersi quindi rivolta, in particolare con il sopraggiungere della crisi matrimoniale, ad un commercialista il quale, all'esito di approfondimenti, era pervenuto alla conclusione per la quale il coniuge non aveva mai versato in suo favore i contributi dovuti e non le aveva “mai corrisposto quanto effettivamente dovutole in base ai redditi dichiarati e alla sua quota societaria”;
6) di essere quindi in procinto di predisporre ricorso al giudice del lavoro al fine di accertare quanto alla medesima dovuto per legge in ragione del rapporto di lavoro intercorso;
7) di avere percepito, nel corso di quegli anni, uno stipendio pari a € 1000,00 “nonostante dalle dichiarazioni dei redditi solo oggi acquisite (perché mai consegnate alla sig.ra da parte della Parte_1
società) sia emersa una situazione reddituale ben maggiore che esporrà la sig.ra alla Parte_1
certezza che l'erario presto pretenderà il pagamento delle imposte su quanto dichiarato, ma mai percepito”;
8) di essere stata vittima di maltrattamenti fisici e morali perpetrati sia dinanzi ai figli che dinanzi agli amici in occasione di cene e riunioni;
9) nella specie il coniuge pretendeva dalla ricorrente la consegna del cellulare al fine di controllare le chiamate effettuate o ricevute e i messaggi inviati o ricevuti o pretendeva che la ricorrente fosse sempre in casa quando rientrava;
10) di essersi quindi determinata a porre fine a questa condizione di sudditanza al marito chiedendo la separazione.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e in Controparte_1
particolare: 1) negava che vi fossero i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo richiesto (€ 1.000,00) atteso che, dalla dichiarazione dei redditi relative agli anni 2016, 2017 e 2018 della ricorrente (doc. 2,3,4, di parte resistente) emergeva che quest'ultima aveva percepito, nell'anno 2016, € 137.530,00 nell'anno 2017, € 225.962,00 e nell'anno 2018 € 160.595,00;
2) precisava che la ricorrente era, altresì, proprietaria di due veicoli e di un camper, era intestataria di un conto corrente presso Ubi banca, filiale di Matelica, con saldo attivo di € 20.000,00, sul quale confluivano i risparmi della stessa nonché i proventi e gli utili da lei percepiti
a seguito dell'attività lavorativa prestata presso la Legninox;
3) spiegava, quindi, che, con provvista proveniente da detto conto corrente, la ricorrente aveva effettuato pagamenti e acquisti rilevanti quali, nell'ottobre del 2016, l'acquisto di un veicolo al prezzo di € 23.000,00, e nell'ottobre del 2017, per l'acquisto di un altro veicolo al prezzo di € 16.000,00;
4) deduceva di avere percepito, al contrario
e in quegli stessi anni 2016, 2017 e 2018, redditi in misura inferiore a quelli della ricorrente – nella specie pari a € 9.919,00 nell'anno 2016 (doc. 5), pari a € 6.315,00 nell'anno 2017 (doc. 6) e € 5.950,00
(doc. 7) - di non essere intestatario di conti correnti, né di veicoli né di alcun bene immobile;
5) osservava che la ricorrente era a conoscenza dei redditi dalla medesima percepiti in quegli anni dal
4
momento che era quest'ultima a conferire il mandato alla compilazione degli stessi al commercialista rag. come pure era a conoscenza della vicende della Legninox, dapprima costituita Persona_3
come società a responsabilità limitata e di poi trasformata in società in accomandita semplice, in quanto aveva sempre partecipato, in qualità di socia, alle assemblee ordinarie tenutesi per
l'approvazione del bilancio (doc. 8,9,10,11 e 12 di parte resistente) sottoscrivendo, consapevolmente, gli atti pubblici del 23.12.2008 e del 30.12.2008 di trasformazione societaria così come, infine, era a conoscenza della situazione debitoria della società nei confronti del fisco avendo presentato ella stessa, a suo nome, diverse richieste di rateizzazione a Equitalia (docc. 12 bis, 13, 14 );6) rilevava che, per tali ragioni, la richiesta della ricorrente di vedere riconosciuto un diritto al mantenimento nella misura di € 1.000,00 al mese era infondata in quanto entrambi i coniugi svolgevano la medesima attività e la ricorrente si trovava in una posizione di vantaggio economico rispetto al coniuge;
7) negava, infine, gli addebitati comportamenti autoritari e violenti, deducendo invece che il rapporto coniugale era entrato in una crisi irreversibile per
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