Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 333
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 4963/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4963/2021 Ruolo Generale promossa
D A
IO MA ([...]), rappresentato e difeso
OGGETTO: dall'Avv.to GATTA ANTONIO per procura in atti
Altri contratti d'opera ATTORE - OPPONENTE
c o n t r o
S&W S.r.l. (P. IVA 03695900161), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to LUCCHINA ANDREA e dall'Avv.to MANNINO MARCO per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
a cui è stata riunita la causa civile n. 1941/2023 Ruolo Generale promossa
D A
IO MA ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to TADDEI GIANANTONIO per procura in atti
ATTORE
c o n t r o
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NI IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to UGGETTI FRANCO per procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
AXA ASSICURAZIONI S.p.a. (P. IVA 10534960967), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
MARTINI FILIPPO e dall'Avv.to RODOLFI MARCO per procura in atti
TERZA CHIAMATA
In punto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Dell'attore IO MA
Nel procedimento r.g. 4963/2021
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto,
reietta ogni contraria istanza, alla luce degli accertamenti tecnici svolti
in corso di causa, per tutte le motivazioni ed allegazioni di cui in atti,
Nel merito in via principale:
▪ accertata l'esistenza dei gravi vizi e difformità e/o la mancanza di
qualità essenziali della cosa fornita ed installata dalla S&W S.r.l., lamentati dal
Sig. EZ MA,
▪ revocare e\o dichiarare nullo e senza effetto giuridico alcuno il decreto
ingiuntivo pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bergamo al n. 1127/2021 R.G.
2171/2021, e per l'effetto
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▪ accogliere e ritenere fondata la presente opposizione al decreto
ingiuntivo pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bergamo al n. 1127/2021 R.G.
2171/2021, ed altresì
▪ accertata la responsabilità della S&W S.r.l., nonché, in via solidale,
dell'Arch. AT AR, per il grave inadempimento compiuto a danno del Sig.
EZ MA, nonché
▪ accertata l'impossibilità della opposta S&W S.r.l. di eseguire, in favore
del Sig. EZ MA, ai sensi dell'art. 130 D.Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), le opere sostanziali di riqualificazione dei serramenti in alluminio per
la mancanza assoluta delle qualità essenziali dell'opera, senza possibilità di porvi
rimedio se non con la completa sostituzione dei serramenti, così come ben
descritto nella relazione del C.T.U., per l'effetto
▪ condannare la S&W S.r.l. nonché, in via solidale, l'Arch. AT
AR, al pagamento, in favore del Sig. EZ MA, della somma
necessaria per la completa sostituzione dei serramenti, ad oggi inutilizzabili e
difformi dall'uso a cui sono destinati, come liquidata dal C.T.U. Geom. Eros
TE in € 38.215,00 oltre Iva (pari ad € 45.925,70), oltre interessi dal fatto al
saldo effettivo, e
▪ condannare la S&W S.r.l. nonché, in via solidale, l'Arch. AT
AR, al risarcimento dei danni tutti ulteriori subìti dal Sig. EZ MA
per il grave inadempimento posto in essere dai convenuti stessi, considerato che
l'importo complessivo, come sopra precisato e liquidato dalla C.T.U. Geom. Eros
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TE, non tiene conto del maggior costo di nuovi serramenti rispettosi
dell'attuale normativa (cfr. pag. 52 della C.T.U.), nella maggiore somma di €
15.000,00 (pari all'aumento di valore attuale del 35% circa), ovvero, nella misura
che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia determinare, anche ex artt. 1226 e 2056
c.c.
Con vittoria dei compensi e spese di lite tutte, oltre agli oneri ed
accessori di legge, nonché delle complessive spese tecniche di C.T.U.”.
Nel procedimento r.g. 1941/2023
“In via principale, nel merito:
Per le ragioni tutte di cui in espositiva:
- accertata l'esistenza dei vizi, difetti, difformità e/o mancanza di qualità
dei serramenti oggetto di causa denunziati da parte attrice;
- accertata e dichiarata la sussistenza di corresponsabilità /
responsabilità, solidale con l'appaltatrice, del direttore dei lavori, Arch. IO
NI;
- condannare l'Arch. IO NI, se del caso in solido con
appaltatrice, al risarcimento dei danni tutti subìti dal committente, Sig. EZ
MA, nella misura accertata in corso di causa ovvero nella misura che l'Ill.mo
Giudice adìto riterrà equo riconoscere, oltre rivalutazione monetaria e interessi
dal fatto al saldo effettivo.
In via istruttoria:
Si confermano le produzioni documentali già agli atti del fascicolo
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telematico contraddistinte con numerazione da 1 a 20 e successivi.
Si insiste nella ammissione della prova testimoniale ritualmente dedotta
ed articolata in sede di seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc ed eventualmente
non ammessa.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di lite unitamente alle spese tecniche di
consulenza tecnica di ufficio.”
Della convenuta - opposta S&W S.r.l.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, disattesa ogni contraria e/o
diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione:
I) Accertare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla
convenuta opposta di cui è causa.
II) Rigettare, in toto (ivi compresa la domanda riconvenzionale),
l'opposizione avversaria, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente ed in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
III) In mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle conclusioni avverse, condannare l'opponente
al pagamento dell'eventuale minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito
del presente giudizio.
IV) Condannare l'attrice-opponente all'integrale rifusione delle spese di
lite e di sentenza, anche per il presente grado di giudizio, oltre agli accessori di
legge e a tutte le successive occorrende.
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V) Condannare la medesima opponente al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata, avendo agito nel presente giudizio in maniera
visibilmente temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., in misura
da determinarsi secondo equità.
In via istruttoria:
VI) Si insiste per la rinnovazione della CTU con sostituzione del
consulente d'Ufficio.”
Del convenuto AT AR
“In via pregiudiziale di merito
- per tutti i motivi indicati in atti si insiste nell'opposizione alla riunione
dei giudizi RG 4963/2021 e 1941/2023.
nel merito
- in via principale respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto,
tutte le domande di parte attrice avanzate nei confronti dell'architetto AT
AR.
in subordine
nel non creduto caso in cui il Tribunale dovesse accogliere, anche solo
parzialmente, le domande di parte attrice nei confronti dell'architetto AT
AR, dichiarare e condannare la terza chiamata, in forza della polizza n.
402351562, a tenere indenne e manlevare il convenuto architetto AT AR
per tutto quanto questi dovesse essere tenuto a corrispondere all'attore in
conseguenza dell'accoglimento delle sue domande.
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in ogni caso
con vittoria delle spese e delle competenze di causa.
in via istruttoria
Ci si riporta a tutto quanto dedotto e prodotto nei precedenti atti e si
chiede che vengano ammesse prove per interrogatorio formale del signor EZ
e per testi sulle seguenti circostanze.
i. “vero che l'architetto AR ha presentato al signor EZ i
preventivi delle ditte SW, LM Sverniciature e di una ditta di Adrara San Martino”
ii. “vero che i nominativi erano stati segnalati dal signor EZ
all'architetto AR”
iii. “vero che il signor EZ tra tali proposte ha scelto quella della
società SW ed ha concluso il contratto come da documento 4 che mi si mostra”
iv. “vero che l'architetto AR è stato incaricato dal signor EZ
di occuparsi della Direzione dei Lavori”
v. “vero che tra il 18 ed il 21 maggio 2020 l'arch. AR è
intervenuto imponendo alla società SW di sostituire le guarnizioni che si
presentavano accartocciate”
vi. “vero che AR tra il 29 luglio ed il 5 agosto 2020 ha presenziato
all'intervento di Brescia Automazioni per verificare la causa del blocco di uno dei
serramenti”
vii. “vero che in tale occasione AR ha imposto non la sola
sostituzione della staffa di uno dei serramenti ma delle staffe su tutti i serramenti,
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compresi quelli dove non si era verificato il problema”
Si indicano a testi i seguenti signori.
Su tutti i capitoli arch. AN AR con studio in Bergamo
Sui capitoli (i) - (iii) – (v) – (vi) – (vii) il legale rappresentante della
società SW
Sul capitolo (i) il legale rappresentante di LM Sverniciature.
Sul capitolo (vi) il legale rappresentante di Brescia Automazione.”
Della terza chiamata AXA Assicurazioni S.p.a.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le
declaratorie del caso, così giudicare:
1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: previa declaratoria di
inoperatività della garanzia assicurativa invocata dall'Arch. AT AR od
accertata comunque la violazione, da parte del predetto, del disposto di cui
all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione (e quindi dell'art. 1915 del Codice
civile), rigettare qualsiasi pretesa azionata nei confronti di Axa Assicurazioni
S.p.A. poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di
ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata dall'Arch. AT
AR, di rispetto da parte di quest'ultimo del disposto di cui all'art. 7 delle
Condizioni di Assicurazione (e quindi dell'art. 1915 del Codice civile), nonché di
responsabilità nella vicenda per la quale è giudizio, determinare e liquidare
secondo giustizia e per quanto provato i danni subiti dal Sig. MA EZ,
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limitando l'esposizione di Axa Assicurazioni S.p.A. nei termini contrattualmente
pattuiti, con applicazione della franchigia ivi indicata, rigettando ogni ulteriore e
maggiore