Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2024, n. 399
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2022 R.G.
tra
SS NC, SS DA e SS SU - quali eredi di FA RA - rapp.ti e difesi dagli avv.ti Eleonora Pugliese e NC
Vinci
ricorrenti
e
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti NC Muscari Tomaioli,
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
17.04.2024.
Con ricorso depositato il 17.06.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe -premesso di agire in qualità di eredi di TA RA, già lavoratrice alle dipendenze della Fondazione
Betania Onlus dal 26.03.1981 al 14.11.2016 - esponevano che l'INPS aveva provveduto a liquidare in favore della de cuius il relativo TFS, senza tuttavia includere
l'emolumento pari ad € 1.000,00 mensili corrisposto dal datore di lavoro quale
“superminimo” e riconosciuto alla dipendente TA dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Betania Onlus con decorrenza 01.01.2006, per
1
“l'impegno profuso dalla lavoratrice nella gestione operativa della Fondazione a supporto sia della
Presidenza che della Direzione generale ma soprattutto a supporto delle varie direzioni di Area”.
Ciò premesso, adivano l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, conteggiando sotto la voce “stipendio alla cessazione”, la maggior somma indicata in ricorso comprendente l'intero importo del superminimo, e per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione della somma differenziale tra il dovuto e liquidato.
Instaurato il contraddittorio, l'INPS eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
L'art. 11, comma 4, della legge 152/1968, applicabile al caso di specie - avendo la de cuius conservato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 338/1989 convertito in legge
n. 389/1989, il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali, come dedotto dall'INPS e non contestato dai ricorrenti - stabilisce che “la retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o dal salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura spettanti per legge o per regolamento e formanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2022 R.G.
tra
SS NC, SS DA e SS SU - quali eredi di FA RA - rapp.ti e difesi dagli avv.ti Eleonora Pugliese e NC
Vinci
ricorrenti
e
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti NC Muscari Tomaioli,
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
17.04.2024.
Con ricorso depositato il 17.06.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe -premesso di agire in qualità di eredi di TA RA, già lavoratrice alle dipendenze della Fondazione
Betania Onlus dal 26.03.1981 al 14.11.2016 - esponevano che l'INPS aveva provveduto a liquidare in favore della de cuius il relativo TFS, senza tuttavia includere
l'emolumento pari ad € 1.000,00 mensili corrisposto dal datore di lavoro quale
“superminimo” e riconosciuto alla dipendente TA dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Betania Onlus con decorrenza 01.01.2006, per
1
“l'impegno profuso dalla lavoratrice nella gestione operativa della Fondazione a supporto sia della
Presidenza che della Direzione generale ma soprattutto a supporto delle varie direzioni di Area”.
Ciò premesso, adivano l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, conteggiando sotto la voce “stipendio alla cessazione”, la maggior somma indicata in ricorso comprendente l'intero importo del superminimo, e per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione della somma differenziale tra il dovuto e liquidato.
Instaurato il contraddittorio, l'INPS eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
L'art. 11, comma 4, della legge 152/1968, applicabile al caso di specie - avendo la de cuius conservato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 338/1989 convertito in legge
n. 389/1989, il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali, come dedotto dall'INPS e non contestato dai ricorrenti - stabilisce che “la retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o dal salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura spettanti per legge o per regolamento e formanti
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