Trib. Cuneo, sentenza 19/11/2024, n. 548
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Testo completo
N. 790/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 790/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO CAVALLITO e dell'avv. ALESSANDRO LAMACCHIA, per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Torino, via
Avogadro, 24, presso i difensori
RICORRENTE contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta con sede in Priero, dal 1/6/2023 al Controparte_1
31/8/2023, data in cui il rapporto di lavoro si è interrotto per recesso unilaterale della società, inquadrato nel I livello del Contratto Artigiani Edili con qualifica di Operaio Manovale Edile, in forza di contratto a tempo pieno e determinato con scadenza al 31/05/2024;
di aver subito, in data 27/7/2023, un infortunio sul lavoro, per cui era rimasto in malattia fino al 19/8/2023;
che al termine della malattia, il datore di lavoro gli riferiva di rimanere a casa per un preteso calo di lavoro;
di aver ricevuto lettera del 24/8/23, ricevuta il 10/9/23, con cui gli
1
veniva contestata la assenza ingiustificata nei giorni dal 21 al 24 agosto;
che tale contestazione non era seguita da altra comunicazione;
che dalla busta baga di agosto 2023 apprendeva che il rapporto di lavoro risultava cessato, evidentemente per licenziamento, alla data del 31/8/2023;
che ritenendolo illegittimo, impugnava il licenziamento, mai comunicato, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 790/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO CAVALLITO e dell'avv. ALESSANDRO LAMACCHIA, per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Torino, via
Avogadro, 24, presso i difensori
RICORRENTE contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta con sede in Priero, dal 1/6/2023 al Controparte_1
31/8/2023, data in cui il rapporto di lavoro si è interrotto per recesso unilaterale della società, inquadrato nel I livello del Contratto Artigiani Edili con qualifica di Operaio Manovale Edile, in forza di contratto a tempo pieno e determinato con scadenza al 31/05/2024;
di aver subito, in data 27/7/2023, un infortunio sul lavoro, per cui era rimasto in malattia fino al 19/8/2023;
che al termine della malattia, il datore di lavoro gli riferiva di rimanere a casa per un preteso calo di lavoro;
di aver ricevuto lettera del 24/8/23, ricevuta il 10/9/23, con cui gli
1
veniva contestata la assenza ingiustificata nei giorni dal 21 al 24 agosto;
che tale contestazione non era seguita da altra comunicazione;
che dalla busta baga di agosto 2023 apprendeva che il rapporto di lavoro risultava cessato, evidentemente per licenziamento, alla data del 31/8/2023;
che ritenendolo illegittimo, impugnava il licenziamento, mai comunicato, con
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