Trib. Bologna, decreto 14/02/2025
TRIB Bologna
Decreto
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
RG 696 - 1/2025
Tribunale di Bologna
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in pari data ha emesso il seguente
DECRETO in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 35 bis comma 4 d.lgs nr. 25 del 2008
*** letto il ricorso che precede iscritto al RGNR 894 2025 , proposto da DE IF
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI- CESENA - MINISTERO INTERNO;
visto l'art. 35-bis del D.lgs. 25/2008, con le successive modifiche, apportate da ultimo dal d.l. 11-10-2024 nr. 145, convertito con modificazioni con l. del 9.12.2024 nr. 187 ed entrata in vigore il 10.1.2025;
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) DLgs. 25/2008 in quanto il richiedente avrebbe sollevato questioni che non hanno attinenza con i presupposti della protezione internazionale;
preso atto che il Ministero, al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha depositato memorie nei
Tribunale di Bologna
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in pari data ha emesso il seguente
DECRETO in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 35 bis comma 4 d.lgs nr. 25 del 2008
*** letto il ricorso che precede iscritto al RGNR 894 2025 , proposto da DE IF
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI- CESENA - MINISTERO INTERNO;
visto l'art. 35-bis del D.lgs. 25/2008, con le successive modifiche, apportate da ultimo dal d.l. 11-10-2024 nr. 145, convertito con modificazioni con l. del 9.12.2024 nr. 187 ed entrata in vigore il 10.1.2025;
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) DLgs. 25/2008 in quanto il richiedente avrebbe sollevato questioni che non hanno attinenza con i presupposti della protezione internazionale;
preso atto che il Ministero, al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha depositato memorie nei
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