Trib. Biella, sentenza 26/03/2024, n. 88

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Biella, sentenza 26/03/2024, n. 88
Giurisdizione : Trib. Biella
Numero : 88
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

N. 328/2018 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa
da
TI IP (C.F. [...]), con l'avv. Alessandra COLETTI MOIA
parte attrice,
contro avv. IN MO (C.F. [...]), difeso in proprio nonché dall'avv.
Patrizia MO parte convenuta,

in punto: restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'attore: voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra TI IP alla restituzione da parte dell'avv.
IN MO della somma capitale di €. 102.463. (oltre interessi legali) per le causali data di cui in narrativa;
per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'avv. IN MO a pagare alla ricorrente la somma di € 102.463,00 oltre interessi legali maturati dalla data dei singoli incassi e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
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Conclusioni del convenuto: voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione, nel merito: accertarsi e dichiararsi infondata la pretesa di parte resistente ed ove occorra dichiararsi l'avvenuto adempimento dell'obbligazione restitutoria posta a fondamento del presente giudizio ed originatasi dall'atto di transazione dedotta in atti da IP TI, mandando integralmente assolto l'Avv. IN MO da tutte le pretese avversariamente profilate;
in ogni caso, vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 1/6/2017 e ritualmente notificato, TI
IP ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale di Torino, l'avv. IN MO, per ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore della somma di €.102.463,00, asseritamente dallo stesso incassata in nome dell'attrice in esecuzione di una transazione intercorsa in una causa civile, in materia ereditaria, precedentemente instaurata dall'attrice, presso il Tribunale di Torino, nei confronti delle ivi convenute, SA RE, CR XE CA e FI SA S.p.a., nella quale il convenuto aveva svolto l'incarico di procuratore e difensore dell'attrice.
Detta causa è stata iscritta al N. 13675/2017 R.G. del Tribunale di Torino.
Con comparsa depositata in data 6/10/2017 si è costituito in giudizio, presso il Tribunale di Torino,
l'avv. IN MO, in via preliminare eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Matera e/o di Biella e nel merito contestando la fondatezza della domanda avversaria, producendo in atti, tra l'altro, una fotocopia di una scrittura privata recante in intestazione
“dichiarazione di ricevuta”, recante la data del 14/6/2009 e contenente, nella parte testuale, la dichiarazione, apparentemente proveniente dall'attrice e con sottoscrizione della medesima, di aver ella ricevuto, in tale data, dall'avv. MO l'importo di € 15.000,00 in contanti, “a saldo di quanto dovuto per gli altri accrediti – transazione Torre-Unicredit ed altri – pervenuti su conto corrente del procuratore e difensore presso Banca Meridiana Matera”, ed espressa dichiarazione di rilascio di “ampia e definitiva quietanza, oltre che ampio discarico per la somma di € 90.000,00 per i versamenti precedentemente eseguiti a titolo di restituzione somme in contanti per la transazione sopra indicata, per complessivi euro 105.000,00” (doc. 2 convenuto).
Alla prima udienza presso il Tribunale di Torino, tenutasi in data 17/10/2017, l'attrice ha disconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione nonché del documento suddetto, producendo ulteriore documentazione a supporto di tale contestazione (doc. 16 attrice), ed ha aderito all'eccezione avversaria di incompetenza in favore del Tribunale di Biella.
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All' udienza del 7/12/2017 il Tribunale di Torino, rilevata l'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza, visto l'art. 38 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Biella, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/2/2018 l'attrice ha riassunto la causa presso questo tribunale, ritualmente notificandolo, unitamente al decreto del 10/3/2018, al convenuto.
Con detto atto, riproduttivo nel suo contenuto del ricorso depositato presso il Tribunale di Torino,
l'attrice, oltre a ribadire il disconoscimento dell'autenticità, sia della sottoscrizione, che del documento prodotto dalla controparte (doc. 2 convenuto), ha ricapitolato in sostanza:
- di aver incaricato l'odierno convenuto di tutelare le proprie ragioni nel suddetto contenzioso, avverso le suddette parti convenute, avente ad oggetto la successione del sig. US OT;

- di aver ricevuto a mezzo e-mail, in data 10/7/2008, dall'ex procuratore - odierno convenuto, una bozza di transazione, con richiesta di sottoscriverne l'ultima pagina in sei copie (doc. 3 attrice);

- di non aver in seguito avuto più notizia sull'eventuale raggiungimento dell'accordo, essendo stata fino al giugno del 2015 notiziata genericamente dal convenuto circa il prosieguo del giudizio;

- di aver, in particolare, ricevuto dal convenuto, con e-mail del 10/6/2015, informazioni false circa
l'andamento del giudizio, secondo cui il processo si sarebbe trovato nella fase successiva alla precisazione delle conclusioni, per cui si era in attesa del deposito delle memorie di replica e della successiva emanazione della sentenza (doc. 4 parte attrice);

- di aver, con proprie e-mail del 19/10/2015 e del 1/11/2015, richiesto al convenuto ulteriori aggiornamenti e, non avendo ottenuto risposta, di avergli comunicato la revoca del mandato con e- mail del 16/12/2015, chiedendogli altresì di restituirle tutta la documentazione (docc. 5 e 6 attrice);

- di aver poi ottenuto, solo previa nuova diffida legale del 7/4/2016, il fascicolo di parte presso lo studio dell'avv. VIGATO, ritirato dal marito dell'attrice e contenente, tra l'altro, una copia di un atto di transazione datato 30/6/2008, recante la sottoscrizione in tutte le pagine dell'avv. MO ed anche la sottoscrizione dell'attrice, solo nell'ultima pagina, nonché un'ulteriore copia del medesimo documento, recante una sottoscrizione illeggibile apposta per CR PRIVATE BANKING, nonché per CR XE CA e per gli avv.ti. CAMOZZI, NESPOLI e BORRELLI, priva peraltro nell'ultima pagina del nominativo dell'attrice;

- che all'art. 2 della transazione in oggetto era indicato: “la sig.ra RE SA si impegna, con ogni conseguenza ed effetto di legge, a ripetere, rimettere e restituire – entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura – in favore della Sig.ra IP TI l'importo di euro 64.000,00 – pari alla differenza tra la disposizione bancaria dell'11.10.2004 (Unicredit Xelion Banca) di euro 154.000,00 ed il legato bonariamente e transattivamente sopra determinato (Euro 90.000) – a mezzo bonifico all'ordine di IP TI presso avv. IN MO Banca Meridiana IBAN [...]”;
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- che all'art. 5 era indicato: “FI AUTO FINANCIAL SERVICES S.p.A., in considerazione di quanto reciprocamente concordato, riconosciuto ed accettato tra l'erede e la legataria nei termini di cui ai superiori artt. 2 e 3), si impegna, con ogni conseguenza ed effetto di legge, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del regolamento di emissione buoni fruttiferi SA – FI a versare in favore della Sig.ra IP TI il corrispondente valore dei titoli SA-FI S.p.A., intestati in via esclusiva od anche cointestati al de cuius, e segnatamente il valore dei Buoni contrassegnati con i nn. 78468635 (capitale Euro 5.363,32);
78466422 (capitale

5.100,00);
78456832 (capitale 10.300,00);
78459289 (capitale 10.400,00);
78464540 (capitale 5.200,00);

78463191 (capitale 5.100,00), per complessivi Euro 41.463,32 oltre attualizzazione per interessi maturati e maturandi sino all'effettivo pagamento che dovrà avvenire, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a mezzo bonifico all'ordine di IP TI presso avv. IN MO Banca Meridiana
IBAN [...]”;

- di aver appreso solo in tale occasione dell'intervenuta transazione e di aver quindi deciso, non avendo mai ricevuto alcuno degli importi ivi indicati, di richiedere, con e-mail del 20/4/2016, ai difensori delle controparti processuali del giudizio de quo, di comunicarle se la transazione si fosse realmente conclusa e se fossero state effettivamente versate le somme ivi indicate da versarsi in suo favore (doc. 10 attrice), nonché di averne chiesto conto, con PEC del 29/4/2016, anche all'odierno convenuto (doc. 11 attrice);

- di aver ottenuto risposta affermativa da parte dei difensori delle ex controparti del giudizio successorio, con specifica produzione, da parte del procuratore di FI SA, di copia della distinta del bonifico attestante il pagamento, da parte di FI AUTO FINANCIAL SERVICES, della somma di € 41.463,32 sul conto corrente bancario dell'avv. IN MO avente IBAN
[...] (doc. 12 attrice);

- di aver quindi proposto, nei confronti del convenuto, denuncia-querela alla Procura della
Repubblica presso questo Tribunale per i reati di cui agli artt. 380, 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p., nonché esposto disciplinare presso il C.O.A. di Matera ed il C.D.D. di Potenza (doc. 14 e 15 attrice), oltre ad aver instaurato il presente giudizio.
Si è costituito il convenuto con comparsa di costituzione depositata in data 9/11/2018, a seguito della riassunzione, ribadendo le contestazioni sul merito della fondatezza della domanda di restituzione attorea già espresse nella comparsa depositata innanzi al Tribunale di Torino.
In particolare il convenuto non ha contestato di aver svolto il ruolo di procuratore e difensore dell'attrice nella causa concernente la successione di US OT, né di aver incassato per suo conto le somme indicate da versarsi in favore dell'ex assistita in forza della transazione de qua, che ha anzi affermato di averle già
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