Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 805

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 805
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 805
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. v.g. 11720/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11720/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Tinti Carolina Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Perlasca Cristiano Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, con facoltà del padre di tenere la figlia con sé con le seguenti modalità:
Frequentazione settimanale così suddivisa:
a) nel corso della settimana in cui segue il fine settimana di competenza paterna il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 ed il sabato successivo dalle 13.00 fino alla sera della domenica alle ore 20.30;

b) nel corso della settimana in cui non segue il fine settimana di competenza paterna, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
La minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e Parte_1
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analogamente avverrà per la festa della mamma e il compleanno della signora in cui starà, CP_1
appunto, con questa);

Durante le vacanze pasquali la figlia starà col padre tre giorni consecutivi e i genitori avranno cura di alternare annualmente i seguenti periodi:
a) dalle ore 09.30 del venerdì santo sino alle ore 21.00 del giorno di Pasqua;

b) dalle ore 21.00 del giorno di Pasqua sino alle 21.00 del successivo martedì;

Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi alternando annualmente i seguenti periodi:
a) dalle ore 09.30 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre;

b) dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino alle 21.00 del 6 gennaio.
I genitori avranno altresì cura di alternare i periodi anzidetti in maniera tale che se la minore trascorrerà la Pasqua con il padre debba trascorrere con la madre il giorno di Natale in modo che le principali festività siano equamente trascorse con entrambi i genitori. Analogamente dovrà avvenire per le altre festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festività del patrono) e per i compleanni della piccola, giorni che trascorrerà con i genitori sempre secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un più ampio periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario;
Durante
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