Trib. Salerno, sentenza 11/01/2024, n. 161
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Testo completo
Segue verbale d'udienza dell'11/1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3416/2019 R.G., avente ad oggetto: negatoria servitutis, vertente
TRA
MA IA, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Antonio Cirillo e dall'avv. Marco Cirillo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Luigi Adinolfi in Salerno, alla via F. Conforti n.
11;
ATTRICE
E
“Telecom Italia S.p.A.”, in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a tergo dell'atto di citazione notificato, dall'avv. Francesco Perone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rotondi (AV), alla via Appia n. 75;
CONVENUTA
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.3.2019. IA MA conveniva in giudizio la
“Telecom Italia S.p.A.” dinanzi al Tribunale di Salerno.
Esponeva che, in virtù di testamento pubblico del 23.2.2007 per Notaio Trotta di Pagani (SA), era stata designata quale erede universale della zia IA EL NI e che tra gli altri beni ricevuti in virtù di tale successione vi era l'intero fabbricato sito in Vietri sul Mare (SA), frazione Marina, con accesso principale dalla via Giuseppe Pellegrino n. 91, con vano terraneo che accede dal civico n. 89, il tutto separato dalla strada pubblica da un tratto di calpestio sopraelevato che ne delimita il confine.
Evidenziava che nel mese di luglio 2017 la “Telecom Italia S.p.A.” installava a ridosso del fabbricato
e su parte del tratto di calpestio sopraelevato di sua proprietà un modulo cabina.
Dolendosi dell'illiceità di tale condotta, l'odierna attrice contestava prontamente la circostanza alla predetta società, la quale si dichiarava disponibile alla rimozione del manufatto a condizione che le relative spese, quantificate nella somma di € 1.666,30, fossero sostenute dalla proprietaria del suolo che, tuttavia, si opponeva fermamente a tale richiesta.
Sicché, rilevato il fallimento della procedura di mediazione conciliativa ex d.lgs. n. 28/2010, conclusasi negativamente per l'assenza della Telecom Italia, IA MA concludeva chiedendo la condanna della società convenuta all'immediata rimozione del manufatto – cabina posto a ridosso della facciata del fabbricato di via G. Pellegrino n. 91, in prossimità del vano terraneo distinto dal civico n. 89, in quanto installato su suolo di sua esclusiva proprietà, e all'esecuzione di tutte le opere
a ciò necessarie e di quelle relative al ripristino dello stato dei luoghi;
chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.9.2019, si costituiva in giudizio la “Telecom Italia S.p.A.” eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, ritenendo che la sig.ra MA non avesse fornito la prova del proprio diritto di proprietà del fabbricato oggetto di causa.
Sempre in via preliminare eccepiva l'acquisto per usucapione del diritto di servitù sul fondo di proprietà dell'attrice, in ragione del fatto che l'impianto oggetto dell'avversa domanda era presente in loco da oltre venti anni.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'avversa domanda richiamando la normativa speciale dell'art.
232 del d.P.R. n.156/1973 e dell'art. 95 del regolamento approvato con R.D. n. 1198/1941 e si opponeva alla richiesta risarcitoria evidenziando che parte attrice non aveva in alcun modo provato i danni dei quali chiedeva il ristoro.
Tanto premesso, concludeva instando per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria si spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 2.10.2019 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
All'udienza del 25.5.2022, ritenuta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate da parte dell'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'odierna udienza, ove le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
Va accolta la domanda di rimozione del manufatto-cabina;
va invece rigettata la domanda di risarcimento danni per equivalente formulata per conto dell'attrice.
Secondo la prospettazione dell'odierna attrice, la “Telecom Italia S.p.A.”, nel mese di luglio 2017, avrebbe installato un modulo cabina a ridosso del fabbricato sito in Vietri Sul Mare, alla via Giuseppe
Pellegrino n. 89 e 91 e sul prospicente tratto di calpestio sopraelevato di sua proprietà, senza autorizzazione da parte della medesima attrice.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, l'attrice produceva in giudizio il testamento pubblico della sig.ra IA EL NI, per notar Trotta, rep. n. 543, con cui l'odierna attrice veniva designata quale erede universale, con contestuale individuazione, nell'ambito dell'asse ereditario della de cuius, dell'intero fabbricato di Vietri sul Mare (SA) avente accesso dal civico n. 91 di via
Giuseppe Pellegrino. Ancora, venivano prodotte in atti due riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi raffiguranti il manufatto descritto in citazione e la targa recante la scritta “suolo privato” affissa alla retrostante parete esterna del fabbricato, oltre allo scambio di corrispondenza intercorso con la
“Telecom Italia S.p.A.”. In particolare, si trattava di una prima raccomandata a/r dell'11.8.2017 con la quale il procuratore dell'attrice denunciava l'illecito spossessamento dell'area utilizzata dalla convenuta per l'installazione del modulo – cabina, con contestuale diffida alla rimozione dello stesso;
della successiva lettera di riscontro del 18.5.2018 con cui la società convenuta, dichiarandosi pronta ad eseguire l'intervento di rimozione richiesto a patto che i relativi costi fossero sostenuti dalla sig.ra
MA, preventivava per l'esecuzione dell'operazione la somma di € 1.666,30;
un'ulteriore comunicazione del 15.6.2018 con cui il procuratore dell'attrice comunicava la volontà