Trib. Macerata, sentenza 15/01/2025, n. 27
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2163/2019 promossa da:
ON US, C.F. [...]assistito dall'avv. CIUCCIOMEI NAZZARENO e dall'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA MORBIDUCCI 21, MACERATA, presso avv. PANTANETTI LUCIANO;
nei confronti di
IA RI, C.F. [...];
assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MARCELLO;
elettivamente domiciliato in Via Ancona, 21, Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda risarcitoria proposta da NA IU nei confronti di RO IO per i danni derivanti dai ravvisati reati di cui agli artt. 110, 81 e
640 cp, e di cui agli artt. 110, 56 e 610 cp, come accertati in sede penale –giusta sentenza nr.
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118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata, confermata in parte qua dalla sentenza nr.
2005/15 del 28.07.2015 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data
20.10.2015– per il concorso del convenuto nel disegno criminoso, deliberato e messo in atti dallo stesso e dal defunto coimputato EL RU, volto a privare l'attore, con artifici contabili ed approfittando della sua condizione di vulnerabilità finanziaria, delle quote di partecipazione alla società Fisiomed srl mediante appostamento nel bilancio della stessa di poste di debito inveritiere, quali il debito di euro 175.905,00 verso il EL e la perdita di esercizio al
31.12.2005 per euro 52.471,00;
poste che consentivano al EL, socio di maggioranza, di deliberare all'assemblea straordinaria del 21.07.2006 l'abbattimento del capitale sociale,
l'estromissione del NA e la conseguente sottoscrizione da parte del solo EL del nuovo capitale sociale, a mezzo di parziale compensazione fra il preteso credito dello stesso, appostato in bilancio alla data del 31.07.2006, per euro 67.207,00 a titolo di finanziamento soci, e la perdita
di bilancio anzidetta.
Più completa esposizione di questi fatti verrà resa nel prosieguo della motivazione.
2 - Riferisce l'attore, come confermato anche in sede penale, nella quale risulta la sua costituzione di parte civile, di essere stato indotto con artifici e raggiri dal EL, presentatogli dal RO come imprenditore in grado di risanare la propria difficile situazione economico- finanziaria, a conferire in data 21.11.2001 la propria ditta individuale nella costituenda società
Fisiomed srl con attribuzione al EL della quota maggioritaria del 51% e della qualifica di amministratore plenipotenziario per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in cambio dell'accollo da parte di quest'ultimo dei debiti dell'attore –che veniva escluso da ogni potere di amministrazione della neocostituita società-, fino a concorrenza della somma di euro
184.375,11, pari al 51% del valore del patrimonio netto della ditta individuale, concordemente stimato, nella scrittura privata sottoscritta fra il NA ed il EL in data 11.07.2001, in 700 milioni delle vecchie lire;
2.1 – continua l'attore rappresentando che contrariamente ai presi accordi, con falsa appostazione in bilancio operata in data 01.12.2001, il RO annotava nella contabilità della neocostituita società un debito di questa verso il EL, a titolo di prestito per conferimento soci, di euro 175.905,00, così di fatto trasformando l'accollo personale dei debiti del NA in un debito della società, dai cui conti venivano infatti attinte –e solo per 38 rate a fronte delle 89 rinegoziate- le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo acceso dall'attore presso la
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Banca Nazionale dell'Agricoltura/Antonveneta, mutuo rimasto inevaso dopo l'estromissione del
NA dalla compagine sociale, con conseguente pignoramento e relativa procedura esecutiva su immobile in comproprietà dell'attore e della di lui coniuge;
2.2 – ancora, espone il NA che in maniera del tutto inusuale stante la tipologia dell'attività sociale (prestazioni sanitarie e fisioterapiche), e senza fornire giustificazioni documentali né nella Nota di illustrazione del bilancio di fine anno, né in assemblea, in data
31.12.2005 il RO annotava nella contabilità della società un ammanco di cassa per euro
30.429,94, simulando così una perdita di esercizio di euro 52.471,00, tale da permettere, nell'assemblea straordinaria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2163/2019 promossa da:
ON US, C.F. [...]assistito dall'avv. CIUCCIOMEI NAZZARENO e dall'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA MORBIDUCCI 21, MACERATA, presso avv. PANTANETTI LUCIANO;
nei confronti di
IA RI, C.F. [...];
assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MARCELLO;
elettivamente domiciliato in Via Ancona, 21, Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda risarcitoria proposta da NA IU nei confronti di RO IO per i danni derivanti dai ravvisati reati di cui agli artt. 110, 81 e
640 cp, e di cui agli artt. 110, 56 e 610 cp, come accertati in sede penale –giusta sentenza nr.
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118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata, confermata in parte qua dalla sentenza nr.
2005/15 del 28.07.2015 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data
20.10.2015– per il concorso del convenuto nel disegno criminoso, deliberato e messo in atti dallo stesso e dal defunto coimputato EL RU, volto a privare l'attore, con artifici contabili ed approfittando della sua condizione di vulnerabilità finanziaria, delle quote di partecipazione alla società Fisiomed srl mediante appostamento nel bilancio della stessa di poste di debito inveritiere, quali il debito di euro 175.905,00 verso il EL e la perdita di esercizio al
31.12.2005 per euro 52.471,00;
poste che consentivano al EL, socio di maggioranza, di deliberare all'assemblea straordinaria del 21.07.2006 l'abbattimento del capitale sociale,
l'estromissione del NA e la conseguente sottoscrizione da parte del solo EL del nuovo capitale sociale, a mezzo di parziale compensazione fra il preteso credito dello stesso, appostato in bilancio alla data del 31.07.2006, per euro 67.207,00 a titolo di finanziamento soci, e la perdita
di bilancio anzidetta.
Più completa esposizione di questi fatti verrà resa nel prosieguo della motivazione.
2 - Riferisce l'attore, come confermato anche in sede penale, nella quale risulta la sua costituzione di parte civile, di essere stato indotto con artifici e raggiri dal EL, presentatogli dal RO come imprenditore in grado di risanare la propria difficile situazione economico- finanziaria, a conferire in data 21.11.2001 la propria ditta individuale nella costituenda società
Fisiomed srl con attribuzione al EL della quota maggioritaria del 51% e della qualifica di amministratore plenipotenziario per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in cambio dell'accollo da parte di quest'ultimo dei debiti dell'attore –che veniva escluso da ogni potere di amministrazione della neocostituita società-, fino a concorrenza della somma di euro
184.375,11, pari al 51% del valore del patrimonio netto della ditta individuale, concordemente stimato, nella scrittura privata sottoscritta fra il NA ed il EL in data 11.07.2001, in 700 milioni delle vecchie lire;
2.1 – continua l'attore rappresentando che contrariamente ai presi accordi, con falsa appostazione in bilancio operata in data 01.12.2001, il RO annotava nella contabilità della neocostituita società un debito di questa verso il EL, a titolo di prestito per conferimento soci, di euro 175.905,00, così di fatto trasformando l'accollo personale dei debiti del NA in un debito della società, dai cui conti venivano infatti attinte –e solo per 38 rate a fronte delle 89 rinegoziate- le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo acceso dall'attore presso la
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Banca Nazionale dell'Agricoltura/Antonveneta, mutuo rimasto inevaso dopo l'estromissione del
NA dalla compagine sociale, con conseguente pignoramento e relativa procedura esecutiva su immobile in comproprietà dell'attore e della di lui coniuge;
2.2 – ancora, espone il NA che in maniera del tutto inusuale stante la tipologia dell'attività sociale (prestazioni sanitarie e fisioterapiche), e senza fornire giustificazioni documentali né nella Nota di illustrazione del bilancio di fine anno, né in assemblea, in data
31.12.2005 il RO annotava nella contabilità della società un ammanco di cassa per euro
30.429,94, simulando così una perdita di esercizio di euro 52.471,00, tale da permettere, nell'assemblea straordinaria
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