Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 13.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1970/2023 R.G. e vertente
TRA
MU OS, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Padre Pio da
Pietrelcina 148, cod. fisc. [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesca Ferro del Foro di Catania, (C.F.
[...]) - PEC francesca.ferro@pec.ordineavvocaticatania.it – Fax
095443394) e dall'avv. Salvatore Lincon del Foro di Messina, (C.F.
[...]- PEC s.lincon@pec.giuffre.it – Fax 0909581569), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Università n.
16, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MU OS, con ricorso depositato in data 15.06.2023, conveniva in giudizio
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina esponendo di essere dipendente dell'azienda convenuta, presso il P.O. di Patti, con la qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere e articolazione oraria diversificata.
Rilevava che l'art. 29 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, prevede l'istituzione e le modalità di erogazione del servizio mensa del comparto sanità o, in alternativa, la fruizione di tale diritto con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti.
Lamentava che l'Asp, datore di lavoro, non ha mai provveduto ad istituire il servizio mensa presso la sua sede di lavoro, né tanto meno ha riconosciuto il diritto al buono pasto ai lavoratori che, non potendo interrompere l'attività lavorativa per espressa disposizione aziendale, disimpegnano le proprie mansioni su turni eccedenti le sei ore ordinarie.
Tutto ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto all'erogazione dei buoni pasto nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato eccedente le 6 ore (926), con conseguente condanna dell'Azienda convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 3824,38 (€ 4,13 x 926)
L'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Messina, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato tenuto conto delle ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ratione temporis applicabile alla controversia de qua.
Pag. 2 di 7
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., Cass. 28.11.2019 nr. 31137);
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass.
01/03/2021 n. 5547).
Tanto premesso, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 13.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1970/2023 R.G. e vertente
TRA
MU OS, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Padre Pio da
Pietrelcina 148, cod. fisc. [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesca Ferro del Foro di Catania, (C.F.
[...]) - PEC francesca.ferro@pec.ordineavvocaticatania.it – Fax
095443394) e dall'avv. Salvatore Lincon del Foro di Messina, (C.F.
[...]- PEC s.lincon@pec.giuffre.it – Fax 0909581569), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Università n.
16, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MU OS, con ricorso depositato in data 15.06.2023, conveniva in giudizio
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina esponendo di essere dipendente dell'azienda convenuta, presso il P.O. di Patti, con la qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere e articolazione oraria diversificata.
Rilevava che l'art. 29 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, prevede l'istituzione e le modalità di erogazione del servizio mensa del comparto sanità o, in alternativa, la fruizione di tale diritto con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti.
Lamentava che l'Asp, datore di lavoro, non ha mai provveduto ad istituire il servizio mensa presso la sua sede di lavoro, né tanto meno ha riconosciuto il diritto al buono pasto ai lavoratori che, non potendo interrompere l'attività lavorativa per espressa disposizione aziendale, disimpegnano le proprie mansioni su turni eccedenti le sei ore ordinarie.
Tutto ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto all'erogazione dei buoni pasto nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato eccedente le 6 ore (926), con conseguente condanna dell'Azienda convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 3824,38 (€ 4,13 x 926)
L'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Messina, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato tenuto conto delle ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ratione temporis applicabile alla controversia de qua.
Pag. 2 di 7
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., Cass. 28.11.2019 nr. 31137);
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass.
01/03/2021 n. 5547).
Tanto premesso, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla
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