Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 1974
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Testo completo
R.G. N. 2150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2150/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 15.11.2024, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia agli stessi, e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.4.1973, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA MARSICANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via E. Berlinguer n. 14 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 4.3.1974, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CASULLI (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._4
1
R.G. N. 2150/2022
alla via Pienza n. 60 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza al 15.11.2024;
per il
Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 13.9.2024, ossia durante la fase istruttoria del giudizio di separazione personale, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal giudicante all'udienza del 2.2.2024, sicché la causa è stata rinviata fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.11.2024, celebrata ai sensi dell'all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la decisione in conformità alle condizioni di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., che di seguito si riportano:
«1) si autorizzano i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) si affidano i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
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