Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2024, n. 82

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2024, n. 82
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 82
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 66/2022 R.G.
tra
NN CE, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Menniti
ricorrente
e
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria
Grazia Maida
resistente
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Mediati
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
24.01.2024.
Con ricorso depositato in data 14.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020219001963586000, notificata il 15.12.2021 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di premi assicurativi e accessori INAIL, portati dalle cartelle di pagamento n. 0302017000794953500, n. 03020140012853926000, n.
1
03020140025324923000, n. 03020150004762202000, n. 03020150014676507000 eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, nonché
l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale. Eccepiva, inoltre,
l'illegittimità della pretesa relativa all'anno 2016 attesa l'avvenuta cessazione dell'attività.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'INAIL e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si osserva preliminarmente che il legislatore non prevede un mezzo di impugnazione specifico per contrastare le risultanze di una intimazione di pagamento.
Nel caso in cui si vogliano far valere vizi di forma propri dell'atto, l'azione esperibile sarà l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.c.
Una volta acquisita prova della regolare notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, invece, consentire a parte opponente di muovere contestazioni che avrebbe avuto l'onere di far valere nei termini normativamente previsti (20 giorni dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito) significherebbe rimetterla in termini e vanificare la previsione legislativa di cui all'art.24 del d.lgs. cit.
Nel caso in esame, a fronte di una intimazione di pagamento notificata, come dedotto dallo stesso ricorrente, in data 15.12.2021, il ricorso in opposizione è stato depositato il 14.01.2022, quando il termine di cui all'art. 617 c.p.c. era ormai decorso, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili le eccezioni relative alla ritualità della notifica della predetta intimazione e delle cartelle ad essa sottese.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione impugnata che
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