Trib. Catania, sentenza 12/01/2024, n. 141
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Testo completo
N.R.G. 1363/2017
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1363/2017 R.G. cui è stato riunito il procedimento recante
n.r.g. 6301/2017
TRA
NA Police s.r.l., con sede legale in Catania, via dei Miti n. e, cod. fisc. e p.iva 04651540876, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. LO ME (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv.
Placido Petino che la rappresenta per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 8007875087), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società
S.C.C.I. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS) S.p.A., cessionaria dei crediti contributivi in ottemperanza all'art.13, L.448/98, in virtù di contratto del 29/11/99 ed in virtù di procura speciale per atto Notaio Laura Mattielli di Tivoli Rep. 37521 – Racc. 5762 del
3/7/2014, rappresentato e difeso dagli Avvocati Valeria Salvati, Alberto Floridia e Livia
pagina 1 di 15
Gaezza ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, in Piazza della Repubblica n. 26, n. fax. 095-367624/367630;
RESISTENTI
OGGETTO: agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 e 25, comma 9 legge 223/1991 e opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2017 parte ricorrente ha chiesto “in via preliminare, sospendere, anche con decreto reso inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, la pretesa di pagamento azionata dall'INPS e conseguentemente inibire alle competenti sedi dell'istituto previdenziale, prima che si sia definitivamente concluso, con il passaggio in giudicato della pronuncia resa, il presente giudizio appositamente instaurato per verificare la correttezza dell'accertamento espletato, la possibilità di rilasciare certificazioni attestanti che la ditta non può essere considerata in regola ed al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali! Nel merito ritenere e dichiarare il diritto della NA Police s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore alla fruizione degli sgravi contributivi di cui agli articoli
8, comma 2 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo in contestazione corrente dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Conseguentemente ritenere e dichiarare la illegittimità per quanto di ragione delle richieste di regolarizzazione nonché della pretesa dell'INPS relativa alla restituzione della somma complessiva di € 295477,69. Per l'effetto, ritenere e dichiarare la correttezza della posizione contributiva e dei relativi adempimenti
INPS da parte della ricorrente, anche ai fini del rilascio del DURC e della riscossione dei crediti per prestazioni rese da parte della NA Police s.r.l. alla propria clientela.
Condannare l'INPS… alla restituzione in favore della società ricorrente delle rate mensili che fino ad oggi ha già versato ingiustamente alle casse dell'istituto per un importo pari quasi ad un terzo di un debito per contributi non dovuti e contestati con la proposizione del presente giudizio, complessivamente ammontante alla somma di € 89457,19, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Al riguardo, la società ricorrente ha premesso che a seguito della presentazione di domanda e atto di impegno inoltrati allo scopo di essere ammessa al pagamento dilazionato
pagina 2 di 15
di contributi inevasi, l'INPS aveva rigettato tale richiesta di rateazione per assenza dei presupposti ricorrendo, tra l'altro, debiti afferenti compensazioni indebite, per i periodi
11/2013 e 12/2013 per mancato riconoscimento della agevolazione contributiva ex lege
223/1991 come da messaggio INPS.HERMES.08/06/2016.0002554 secondo cui la mancata proroga anche per l'anno 2013 delle norme che prevedono il finanziamento dei benefici per
i lavoratori assunti in tale anno comporta che le agevolazioni possono essere godute soltanto fino al 31 dicembre 2013, esclusivamente per le assunzioni o le trasformazioni di precedenti rapporti agevolati avvenute entro il 31.12.2012.
In particolare, premessa la disciplina relativa alle agevolazioni contributive per cui è causa, ha esposto che in un incontro avvenuto in data 21.11.2012 si era impegnata ad assumere con contratti a tempo determinato della durata di 11 mesi il personale già
Metronotte, iscritto nelle liste di mobilità in conseguenza di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ed aveva concordato già in tale sede che tutti i contratti stipulati
a tempo determinato alla loro naturale scadenza nel corso del successivo anno 2013 si sarebbero trasformati automaticamente a tempo indeterminato, confidando di poter godere delle agevolazioni contributive non solo per il 2013 nei dodici mesi successivi all'instaurazione dei contratti a tempo determinato ma anche per il 2014 per ulteriori dodici mesi seguenti la trasformazione dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato.
Ha riferito che per evitare il mancato rilascio del DURC aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito, asseritamente inesistente, derivante dal mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e aveva già versato la somma di € 89457,19.
Ha sostenuto l'errata interpretazione della normativa fornita dall'INPS nel messaggio
HERMES citato sia sul piano letterale che su quello sistematico, nonché la violazione del principio di irretroattività della legge.
L'Inps si è costituito tempestivamente in giudizio con memoria depositata in data 15 novembre 2019 ed ha chiesto preliminarmente la riunione del giudizio a quello pendente tra le stesse parti (n.r.g. 6301/2017) in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva esistente fra i due giudizi e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di controparte.
Ha premesso che in ragione dei parziali pagamenti medio tempore effettuati dall'impresa le inadempienze relative ai periodi febbraio – marzo 2014, risultano allo stato chiuse.
pagina 3 di 15
Ha evidenziato altresì che parte ricorrente ha presentato in data 01/08/2016 istanza di dilazione, inizialmente concessa dall'Istituto e successivamente revocata per mancato adempimento, scaturendo dal mancato pagamento del debito residuo l'avviso di addebito n.
593-2017 00014354 14, notificato in data 29/05/2017 ed oggetto di opposizione con procedimento rubricato al n. 6301/17.
Ha rappresentato che con la richiesta di pagamento rateale dell'indebito, la società ricorrente ha espressamente riconosciuto il debito alla luce del contenuto della domanda presentata all'INPS.
In ogni caso, ha contestato la fondatezza delle ragioni di controparte, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri probatori a suo carico.
Ha dedotto l'esistenza di un collegamento societario tra la ricorrente e la società
Metronotte, già datrice di lavoro dei lavoratori per i quali la ricorrente pretende le agevolazioni contributive, con esclusione in radice di tali agevolazioni.
In ogni caso, ha dedotto la correttezza dell'interpretazione dell'art. 1, comma 114 della legge 190/2014, fornita nel messaggio HERMES 2554 del 08/06/2016.
Con separato ricorso depositato in data 8 giugno 2017 parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 000 1435414000 dell'importo di €
163.095,76, formato in data 24 maggio 2017 e asseritamente notificato a mezzo pec in data
29 maggio 2017.
Preliminarmente ha eccepito l'illegittimità ex art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 della richiesta di pagamento reiterata dall'ente previdenziale con la notifica dell'atto opposto, attesa la pendenza del giudizio recante n.r.g. 1363/2017.
Nel merito, ha riportato il contenuto del ricorso recante n.r.g. 1363/2017 ed ha chiesto infine, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, “… sempre in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. 46/1999, ritenere e dichiarare l'illegittimità della richiesta avanzata dall'INPS con l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito opposto, posto che la tale richiesta è avvenuta essendo ancora pendente… il giudizio di impugnazione del prodromico accertamento effettuato dall'INPS, vertente sulla debenza o meno dello stesso credito per contributi. Nel merito, previa declaratoria dell'inesigibilità del credito contributivo preteso dall'INPS per il periodo 02/2014-10/2014 in contestazione – stante il diritto della NA Police s.r.l. … alla
pagina 4 di 15 fruizione degli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2 e 25, comma 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223 per il periodo corrente dall'1.01.2013 al 31.12.2014, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto e/o illegittima la pretesa di pagamento avanzata con l'opposto avviso di addebito n. 593 2017 00014354 14 000 formato il 24 maggio 2017 e notificato in data 29 maggio 2017 e conseguentemente annullare la stessa con qualsivoglia formula”, instando per la rifusione delle spese di lite.
L'Inps, costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 23 ottobre 2019, ha contestato la fondatezza dell'asserita violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, attesa la pendenza del giudizio iscritto al n.r.g. 1363/2017 avente ad oggetto accertamento negativo e non opposizione a verbale di accertamento.
Nel merito, ha spiegato le medesime difese già svolte nel giudizio recante n.r.g.
1363/2017 ed ha chiesto infine “In via preliminare e/o pregiudiziale: -disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato sub R.G.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1363/2017 R.G. cui è stato riunito il procedimento recante
n.r.g. 6301/2017
TRA
NA Police s.r.l., con sede legale in Catania, via dei Miti n. e, cod. fisc. e p.iva 04651540876, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. LO ME (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv.
Placido Petino che la rappresenta per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 8007875087), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società
S.C.C.I. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS) S.p.A., cessionaria dei crediti contributivi in ottemperanza all'art.13, L.448/98, in virtù di contratto del 29/11/99 ed in virtù di procura speciale per atto Notaio Laura Mattielli di Tivoli Rep. 37521 – Racc. 5762 del
3/7/2014, rappresentato e difeso dagli Avvocati Valeria Salvati, Alberto Floridia e Livia
pagina 1 di 15
Gaezza ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, in Piazza della Repubblica n. 26, n. fax. 095-367624/367630;
RESISTENTI
OGGETTO: agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 e 25, comma 9 legge 223/1991 e opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2017 parte ricorrente ha chiesto “in via preliminare, sospendere, anche con decreto reso inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, la pretesa di pagamento azionata dall'INPS e conseguentemente inibire alle competenti sedi dell'istituto previdenziale, prima che si sia definitivamente concluso, con il passaggio in giudicato della pronuncia resa, il presente giudizio appositamente instaurato per verificare la correttezza dell'accertamento espletato, la possibilità di rilasciare certificazioni attestanti che la ditta non può essere considerata in regola ed al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali! Nel merito ritenere e dichiarare il diritto della NA Police s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore alla fruizione degli sgravi contributivi di cui agli articoli
8, comma 2 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo in contestazione corrente dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Conseguentemente ritenere e dichiarare la illegittimità per quanto di ragione delle richieste di regolarizzazione nonché della pretesa dell'INPS relativa alla restituzione della somma complessiva di € 295477,69. Per l'effetto, ritenere e dichiarare la correttezza della posizione contributiva e dei relativi adempimenti
INPS da parte della ricorrente, anche ai fini del rilascio del DURC e della riscossione dei crediti per prestazioni rese da parte della NA Police s.r.l. alla propria clientela.
Condannare l'INPS… alla restituzione in favore della società ricorrente delle rate mensili che fino ad oggi ha già versato ingiustamente alle casse dell'istituto per un importo pari quasi ad un terzo di un debito per contributi non dovuti e contestati con la proposizione del presente giudizio, complessivamente ammontante alla somma di € 89457,19, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Al riguardo, la società ricorrente ha premesso che a seguito della presentazione di domanda e atto di impegno inoltrati allo scopo di essere ammessa al pagamento dilazionato
pagina 2 di 15
di contributi inevasi, l'INPS aveva rigettato tale richiesta di rateazione per assenza dei presupposti ricorrendo, tra l'altro, debiti afferenti compensazioni indebite, per i periodi
11/2013 e 12/2013 per mancato riconoscimento della agevolazione contributiva ex lege
223/1991 come da messaggio INPS.HERMES.08/06/2016.0002554 secondo cui la mancata proroga anche per l'anno 2013 delle norme che prevedono il finanziamento dei benefici per
i lavoratori assunti in tale anno comporta che le agevolazioni possono essere godute soltanto fino al 31 dicembre 2013, esclusivamente per le assunzioni o le trasformazioni di precedenti rapporti agevolati avvenute entro il 31.12.2012.
In particolare, premessa la disciplina relativa alle agevolazioni contributive per cui è causa, ha esposto che in un incontro avvenuto in data 21.11.2012 si era impegnata ad assumere con contratti a tempo determinato della durata di 11 mesi il personale già
Metronotte, iscritto nelle liste di mobilità in conseguenza di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ed aveva concordato già in tale sede che tutti i contratti stipulati
a tempo determinato alla loro naturale scadenza nel corso del successivo anno 2013 si sarebbero trasformati automaticamente a tempo indeterminato, confidando di poter godere delle agevolazioni contributive non solo per il 2013 nei dodici mesi successivi all'instaurazione dei contratti a tempo determinato ma anche per il 2014 per ulteriori dodici mesi seguenti la trasformazione dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato.
Ha riferito che per evitare il mancato rilascio del DURC aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito, asseritamente inesistente, derivante dal mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e aveva già versato la somma di € 89457,19.
Ha sostenuto l'errata interpretazione della normativa fornita dall'INPS nel messaggio
HERMES citato sia sul piano letterale che su quello sistematico, nonché la violazione del principio di irretroattività della legge.
L'Inps si è costituito tempestivamente in giudizio con memoria depositata in data 15 novembre 2019 ed ha chiesto preliminarmente la riunione del giudizio a quello pendente tra le stesse parti (n.r.g. 6301/2017) in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva esistente fra i due giudizi e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di controparte.
Ha premesso che in ragione dei parziali pagamenti medio tempore effettuati dall'impresa le inadempienze relative ai periodi febbraio – marzo 2014, risultano allo stato chiuse.
pagina 3 di 15
Ha evidenziato altresì che parte ricorrente ha presentato in data 01/08/2016 istanza di dilazione, inizialmente concessa dall'Istituto e successivamente revocata per mancato adempimento, scaturendo dal mancato pagamento del debito residuo l'avviso di addebito n.
593-2017 00014354 14, notificato in data 29/05/2017 ed oggetto di opposizione con procedimento rubricato al n. 6301/17.
Ha rappresentato che con la richiesta di pagamento rateale dell'indebito, la società ricorrente ha espressamente riconosciuto il debito alla luce del contenuto della domanda presentata all'INPS.
In ogni caso, ha contestato la fondatezza delle ragioni di controparte, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri probatori a suo carico.
Ha dedotto l'esistenza di un collegamento societario tra la ricorrente e la società
Metronotte, già datrice di lavoro dei lavoratori per i quali la ricorrente pretende le agevolazioni contributive, con esclusione in radice di tali agevolazioni.
In ogni caso, ha dedotto la correttezza dell'interpretazione dell'art. 1, comma 114 della legge 190/2014, fornita nel messaggio HERMES 2554 del 08/06/2016.
Con separato ricorso depositato in data 8 giugno 2017 parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 000 1435414000 dell'importo di €
163.095,76, formato in data 24 maggio 2017 e asseritamente notificato a mezzo pec in data
29 maggio 2017.
Preliminarmente ha eccepito l'illegittimità ex art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 della richiesta di pagamento reiterata dall'ente previdenziale con la notifica dell'atto opposto, attesa la pendenza del giudizio recante n.r.g. 1363/2017.
Nel merito, ha riportato il contenuto del ricorso recante n.r.g. 1363/2017 ed ha chiesto infine, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, “… sempre in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. 46/1999, ritenere e dichiarare l'illegittimità della richiesta avanzata dall'INPS con l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito opposto, posto che la tale richiesta è avvenuta essendo ancora pendente… il giudizio di impugnazione del prodromico accertamento effettuato dall'INPS, vertente sulla debenza o meno dello stesso credito per contributi. Nel merito, previa declaratoria dell'inesigibilità del credito contributivo preteso dall'INPS per il periodo 02/2014-10/2014 in contestazione – stante il diritto della NA Police s.r.l. … alla
pagina 4 di 15 fruizione degli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2 e 25, comma 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223 per il periodo corrente dall'1.01.2013 al 31.12.2014, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto e/o illegittima la pretesa di pagamento avanzata con l'opposto avviso di addebito n. 593 2017 00014354 14 000 formato il 24 maggio 2017 e notificato in data 29 maggio 2017 e conseguentemente annullare la stessa con qualsivoglia formula”, instando per la rifusione delle spese di lite.
L'Inps, costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 23 ottobre 2019, ha contestato la fondatezza dell'asserita violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, attesa la pendenza del giudizio iscritto al n.r.g. 1363/2017 avente ad oggetto accertamento negativo e non opposizione a verbale di accertamento.
Nel merito, ha spiegato le medesime difese già svolte nel giudizio recante n.r.g.
1363/2017 ed ha chiesto infine “In via preliminare e/o pregiudiziale: -disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato sub R.G.
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